§ 38.5.4 - L. 6 febbraio 1985, n. 16.
Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.5 edilizia carceraria e giudiziaria
Data:06/02/1985
Numero:16


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalità dei [...]
Art. 2.      Il programma di cui al precedente articolo è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che provvede, tra l'altro, all'individuazione [...]
Art. 3.      Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla [...]
Art. 4.      L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di [...]
Art. 5.      Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante [...]
Art. 6.      L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1984-1988. Le quote relative al triennio [...]


§ 38.5.4 - L. 6 febbraio 1985, n. 16. [1]

Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri.

(G.U. 14 febbraio 1985, n. 39).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.450 miliardi affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a predisporre e realizzare, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della linea territoriale della Arma dei carabinieri - anche in relazione alla sua peculiare caratteristica di forza permanente accasermata - un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per la costruzione delle nuove sedi di servizio e relative pertinenze nonché la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri.

     Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

     Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma di cui al presente articolo.

 

     Art. 2.

     Il programma di cui al precedente articolo è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza nonché alla definizione di questi ultimi.

     Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al precedente comma sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in deroga alle norme vigenti.

     Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa e su indicazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il competente comando legione carabinieri.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

 

     Art. 4.

     L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

 

     Art. 5.

     Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

     Gli atti di trasferimento di immobili - alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata - non sono sottoposti alle limitazioni di cui al R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473.

 

     Art. 6.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1984-1988. Le quote relative al triennio 1984-1986 sono determinate in lire 10 miliardi per l'anno 1984, in lire 270 miliardi per l'anno 1985 e in lire 350 miliardi per l'anno 1986; per gli anni successivi le quote saranno determinate con la legge finanziaria.

     La quota di lire 10 miliardi fissata per l'anno 1984 è destinata, in via prioritaria, alla definizione della progettazione degli interventi finanziati dalla presente legge, nonché all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'avvio dei lavori.

     La progettazione delle opere e dei lavori dovrà tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

     Limitatamente all'esercizio 1985, il Ministero dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dello esercizio stesso, al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dall'Arma dei carabinieri.

     All'onere di cui al precedente primo comma derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Costruzione caserme carabinieri».

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 15 febbraio 1985, n. 40. Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.