§ 33.1.7 - R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000.
Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:10/09/1923
Numero:2000


Sommario
Art. 1.      Il governo del Re è autorizzato a permutare senza limiti di valore gli immobili demaniali adibiti ad uffici pubblici e, in genere, ad uso di amministrazioni governative, civili o militari, con [...]
Art. 2.      Il governo del re è inoltre autorizzato a permutare, senza limite di valore, gli immobili demaniali di cui al precedente articolo con altri immobili di minor valore da costruirsi, per dare ad [...]
Art. 3.      Nelle permute contemplate nei precedenti articoli 1 e 2, oltre il conguaglio in danaro, i permutanti col demanio dovranno provvedere a tutte le spese preventivamente stabilite per il trasporto [...]
Art. 4.      Alle permute di cui al precedente art. 2 si potrà provvedere, in qualunque caso, mediante pubblici incanti o licitazioni private da tenersi mediante concorso.
Art. 5.      L'aggiudicazione sarà fatta in conformità del giudizio della predetta commissione, e l'amministrazione permutante si riserva la facoltà di vigilare, a mezzo dei suoi uffici tecnici, sulla [...]
Art. 6.      Le eventuali questioni che sorgessero in sede di collaudo saranno decise definitivamente dal ministro dei lavori pubblici sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, con [...]
Art. 7.      La commissione di cui all'art. 4 dovrà giudicare insindacabilmente anche delle permute contemplate dall'art. 1 e di essa dovranno far parte elementi tecnici e legali.
Art. 8.      Le spese e tasse inerenti alla permuta saranno a carico dell'assegnatario dell'immobile demaniale.
Art. 9.      Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella [...]


§ 33.1.7 - R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000. [1]

Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

(G.U. 3 ottobre 1923, n. 238)

 

     Art. 1.

     Il governo del Re è autorizzato a permutare senza limiti di valore gli immobili demaniali adibiti ad uffici pubblici e, in genere, ad uso di amministrazioni governative, civili o militari, con altri immobili di minor valore, che debbano avere la stessa o analoga destinazione, mediante conguaglio in danaro a favore dell'amministrazione demaniale.

 

          Art. 2.

     Il governo del re è inoltre autorizzato a permutare, senza limite di valore, gli immobili demaniali di cui al precedente articolo con altri immobili di minor valore da costruirsi, per dare ad essi la stessa o analoga destinazione, e con un conguaglio in denaro a favore dell'amministrazione demaniale.

 

          Art. 3.

     Nelle permute contemplate nei precedenti articoli 1 e 2, oltre il conguaglio in danaro, i permutanti col demanio dovranno provvedere a tutte le spese preventivamente stabilite per il trasporto degli uffici, e per la completa sistemazione ed arredamento dei nuovi locali che passano all'amministrazione governativa in virtù della permuta.

 

          Art. 4.

     Alle permute di cui al precedente art. 2 si potrà provvedere, in qualunque caso, mediante pubblici incanti o licitazioni private da tenersi mediante concorso.

     Nel concorso le imprese che vi siano ammesse presentano il progetto del fabbricato da costruire con i prezzi relativi, e fanno l'offerta dei prezzi di conguaglio, nonché delle spese da preventivare a norma dell'art. 3.

     Il giudizio sul progetto e sulle offerte è dato insindacabilmente da una commissione, da nominarsi di volta in volta dall'amministrazione governativa, e che terrà conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte, e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

     Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per concorrere.

 

          Art. 5.

     L'aggiudicazione sarà fatta in conformità del giudizio della predetta commissione, e l'amministrazione permutante si riserva la facoltà di vigilare, a mezzo dei suoi uffici tecnici, sulla esecuzione della costruzione corrispondente al progetto.

     La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che il fabbricato costruito sia stato collaudato ed accettato dai tecnici della amministrazione.

 

          Art. 6.

     Le eventuali questioni che sorgessero in sede di collaudo saranno decise definitivamente dal ministro dei lavori pubblici sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto non soggetto ad alcuna impugnativa.

     Nel caso di rifiuto del fabbricato, l'amministrazione demaniale è liberata da ogni impegno, ed avrà diritto di incamerare la cauzione che la impresa aggiudicataria dovrà depositare all'atto della aggiudicazione, in misura non inferiore al 10 per cento del valore totale offerto all'amministrazione governativa, in esso comprese le spese di cui all'art. 3.

 

          Art. 7.

     La commissione di cui all'art. 4 dovrà giudicare insindacabilmente anche delle permute contemplate dall'art. 1 e di essa dovranno far parte elementi tecnici e legali.

 

          Art. 8.

     Le spese e tasse inerenti alla permuta saranno a carico dell'assegnatario dell'immobile demaniale.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473. Abrogato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.