§ 98.1.26782 - Legge 13 marzo 1993, n. 59.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1993
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di [...]


§ 98.1.26782 - Legge 13 marzo 1993, n. 59.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

(G.U. 13 marzo 1993, n. 60)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2

     All'articolo 1:

     al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "per conto terzi," sono inserite le seguenti: "o comunque detiene";

     al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: "indicate nel comma 1" sono inserite le seguenti: ", eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,"; e le parole: "art. VIII, paragrafo 3" sono sostituite dalle seguenti: "art. VII".

     All'articolo 2:

     al comma 1, al capoverso 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;";

     al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni".

     All'articolo 3:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il comma 6 dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

     "6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni"".

     All'articolo 4:

     al comma 1, il capoverso 3 è soppresso;

     al comma 1, al capoverso 4, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte 1";

     al comma 1, al capoverso 5, le parole: "pecuniaria prevista dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni";

     al comma 1, al capoverso 8, le parole: "da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse; e le parole: ", nonchè gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri" sono sostituite dalle seguenti: ". La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro";

     nell'allegato 1, di cui al comma 2, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte 1";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Il decreto di cui all'art. 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. – 1. Dopo l'art. 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

     "Art. 5-ter. – 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989 e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 ,e successive modificazioni, nonchè il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'art. XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale".

     2. Il decreto di cui all'art. 5-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 5:

     al comma 1, al capoverso 2, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'ambiente";

     al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: "giardini zoologici," sono inserite le seguenti: "aree protette, parchi nazionali,";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Il decreto di cui all'art. 6 comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 6:

     al comma 1, al capoverso 1, le parole: "appendici I, II e III" sono sostituite dalle seguenti: "appendici I e II";

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     "1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     All'articolo 7:

     al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone), dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte";

     al comma 1, al capoverso 2, le parole: "Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 1993";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Il decreto di cui all'art. 8-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 8:

     al comma 1, al capoverso 1, le parole: "Il Ministero dell'ambiente provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede"; e le parole: "lire 210 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "lire 240 milioni annui".

     All'articolo 9:

     al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: "dall'art. 5-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4";

     al comma 1, al capoverso 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè il marcaggio di cui all'art. 5, comma 5";

     al comma 1, al capoverso 3, le parole: "lire 210 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 240 milioni";

     al comma 1, dopo il capoverso 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonchè al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo art. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".

     All'articolo 10:

     al comma 1, al capoverso 1, lettera c), le parole: "appendici I e II" sono sostituite dalle seguenti: "appendici I, II e III".

     All'articolo 12:

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1-bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'art. 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di ottava qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di sesta qualifica funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologici, e tre unità di quarta qualifica funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo.

     1-ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonchè da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".

     Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 12-bis. – 1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'art. I, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:

     a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

     b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;

     c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

     d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);

     e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);

     f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);

     g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

     2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di con certo con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè ai componenti della consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     Art. 12-ter. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1-bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'art. 12-bis, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 12-quater. – 1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni".