§ 98.1.29328 - D.L. 31 dicembre 1996, n. 670 .
Proroga di termini.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/12/1996
Numero:670


Sommario
Art. 1.  Differimento del termine di rimozione delle strutture istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare
Art. 2.  Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica
Art. 3.  Proroga di termini concernenti l'ex Agensud
Art. 4.  Offerte anomale
Art. 5.  Proroga termini in materia di risorse agricole
Art. 6.  Proroghe concernenti trasporti eccezionali
Art. 7.  Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici
Art. 8.  Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo
Art. 9.  Proroga termini relativi a manifestazioni sportive
Art. 10.  Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno
Art. 11.  Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 98.1.29328 - D.L. 31 dicembre 1996, n. 670 [1].

Proroga di termini.

(G.U. 31 dicembre 1996, n. 305 del)

 

     Art. 1. Differimento del termine di rimozione delle strutture istallate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare

     1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

 

          Art. 2. Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica

     1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

     2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 - 4a serie speciale - del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.

 

          Art. 3. Proroga di termini concernenti l'ex Agensud

     1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1995, n. 341, continuano ad essere svolte da un commissario ad acta fino al 30 giugno 1997. Il commissario ad acta provvede secondo le procedure regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Alla stessa data del 30 giugno 1997 è prorogato il termine per la trasmissione dei conti di cui al primo comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     2. Al comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppresse le parole: "fino alla data del 15 ottobre 1995".

 

          Art. 4. Offerte anomale

     1. Al comma 1-bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 1° gennaio 1998 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero sono sottoposte alla valutazione della anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse incrementata di un quinto della media stessa.".

 

          Art. 5. Proroga termini in materia di risorse agricole

     1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6. Proroghe concernenti trasporti eccezionali

     1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 30 giugno 1997.

     2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1° luglio 1997. Fino a tale termine, qualora ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità.

 

          Art. 7. Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici

     1. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi".

     2. Per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996, accertate fino al 30 giugno 1997, il termine per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non può superare i dodici mesi, e, in ogni caso, non può essere inferiore a quattro mesi, ovvero ad otto mesi per le contravvenzioni agli obblighi di cui al titolo VI del citato decreto legislativo n. 626 del 1994; il termine di dodici mesi può essere prorogato ai sensi del citato articolo 20 per un tempo non superiore ad ulteriori dodici mesi. Qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento della prescrizione, la contravvenzione si estingue ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, senza il pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto; per le contravvenzioni accertate fino al 31 dicembre 1997, fermo restando il termine massimo di dodici mesi per l'adempimento, prorogabile di ulteriori dodici mesi, la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 è ridotta della metà. [2]

     3. Il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differito al 31 dicembre 1997.

     4. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono adeguati, ai sensi della legge stessa, entro i termini fissati, in relazione alle diverse tipologie e alla vetustà degli impianti stessi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunque entro il 31 dicembre 1999. Con il medesimo regolamento sono individuati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento secondo il criterio della compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti.

 

          Art. 8. Differimento termini in materia di servizio pubblico radiotelevisivo

     1. E' prorogata al 31 dicembre 1997 la convenzione stipulata il 23 dicembre 1988 tra il Ministero delle finanze e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989 e concernente la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

     2. Alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo continuano ad applicarsi i limiti di trasmissione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

          Art. 9. Proroga termini relativi a manifestazioni sportive

     1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

 

          Art. 10. Proroga termini relativi alla concessione ferroviaria Domodossola-Locarno

     1. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

 

          Art. 11. Proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della NATO in Bosnia

     1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

     2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 193,218 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 20-bis, comma 2, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del presente decreto. Per effetto dell'art. 30, L. 30 aprile 1999, n. 136, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.

[2]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1997, n. 5.