§ 57.1.31 - D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:16/04/1994
Numero:297


Sommario
Art. 1.  Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.
Art. 2.  Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.
Art. 3.  Comunità scolastica.
Art. 4.  Comunità Europea.
Art. 5.  Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.
Art. 6.  Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità.
Art. 7.  Collegio dei docenti.
Art. 8.  Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.
Art. 9.  Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità.
Art. 10.  Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.
Art. 11.  (Comitato per la valutazione dei docenti).
Art. 12.  Diritto di assemblea.
Art. 13.  Assemblee studentesche.
Art. 14.  Funzionamento delle assemblee studentesche.
Art. 15.  Assemblee dei genitori.
Art. 16.  Istituzione e fini del distretto scolastico.
Art. 17.  Determinazione dei distretti.
Art. 18.  Organi del distretto.
Art. 19.  Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.
Art. 20.  Consiglio scolastico provinciale.
Art. 21.  Organi del consiglio scolastico provinciale.
Art. 22.  Funzioni del consiglio scolastico provinciale.
Art. 23.  Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 24.  Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 25.  Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 26.  Circoli didattici ed istituti scolastici.
Art. 27.  Autonomia amministrativa.
Art. 28.  Vigilanza.
Art. 29.  Istituzioni con personalità giuridica.
Art. 30.  Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.
Art. 31.  Elezioni.
Art. 32.  Liste dei candidati del personale docente e direttivo.
Art. 33.  Svolgimento delle elezioni.
Art. 34.  Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.
Art. 35.  Surroga dei membri cessati.
Art. 36.  Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.
Art. 37.  Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.
Art. 38.  Decadenza.
Art. 39.  Adunanze degli organi collegiali.
Art. 40.  Regolamenti tipo.
Art. 41.  Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.
Art. 42.  Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale.
Art. 43.  Pubblicità degli atti.
Art. 44.  Consigli di circolo di scuola materna.
Art. 45.  Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna.
Art. 46.  Collegio dei docenti di scuola materna.
Art. 47.  Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.
Art. 48.  Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia.
Art. 49.  Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano.
Art. 50.  Conservatori di musica - Accademie di belle arti - Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche.
Art. 51.  Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
Art. 52.  Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative.
Art. 53.  Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali.
Art. 54.  Istituzione delle scuole materne.
Art. 55.  Istituzione delle scuole elementari.
Art. 56.  Istituzione delle scuole medie.
Art. 57.  Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali.
Art. 58.  Istituzione delle scuole magistrali.
Art. 59.  Istituzione degli istituti tecnici.
Art. 60.  Istituzione degli istituti professionali.
Art. 61.  Istituzione degli istituti d'arte.
Art. 62.  Istituzione dei licei artistici.
Art. 63.  Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie [...]
Art. 64.  Istituto statale "Augusto Romagnoli" - Finalità.
Art. 65.  Convitto - scuole annesse - strutture.
Art. 66.  Funzionamento - Ammissione - Personale.
Art. 67.  Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti.
Art. 68.  Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli.
Art. 69.  Regolamento.
Art. 70.  Organico.
Art. 71.  Rinvio.
Art. 72.  Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi.
Art. 73.  Piano concernente il rapporto allievi-classi.
Art. 74.  Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.
Art. 75.  Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie [...]
Art. 76.  Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario.
Art. 77.  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sicilia in materia di istruzione.
Art. 78.  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna in materia di istruzione.
Art. 79.  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di istruzione.
Art. 80.  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione.
Art. 81.  Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione.
Art. 82.  Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico.
Art. 83.  Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica.
Art. 84.  Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica.
Art. 85.  Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica.
Art. 86.  Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.
Art. 87.  Patrimonio indisponibile.
Art. 88.  Aree per l'edilizia scolastica.
Art. 89.  Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi.
Art. 90.  Centro studi per l'edilizia scolastica.
Art. 91.  Edilizia sperimentale.
Art. 92.  Opere di edilizia scolastica sperimentale.
Art. 93.  Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica.
Art. 94.  Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature.
Art. 95.  Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni.
Art. 96.  Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.
Art. 97.  Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico.
Art. 98.  Accesso dei fonogrammi nelle scuole.
Art. 99.  Finalità e caratteri.
Art. 100.  Requisiti per l'ammissione.
Art. 101.  Formazione delle sezioni.
Art. 102.  Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati.
Art. 103.  Direzione della scuola materna statale.
Art. 104.  Orario di funzionamento della scuola materna ed organici.
Art. 105.  Orientamenti delle attività educative.
Art. 106.  Piano annuale delle attività educative.
Art. 107.  Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia.
Art. 108.  Assistenza scolastica.
Art. 109.  Istruzione obbligatoria.
Art. 110.  Soggetti all'obbligo scolastico.
Art. 111.  Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 112.  Adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 113.  Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 114.  (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione).
Art. 115.  Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia.
Art. 116.  Alunni extracomunitari.
Art. 117.  Certificazioni.
Art. 118.  Finalità.
Art. 119.  Continuità educativa.
Art. 120.  Circoli e direttori didattici.
Art. 121.  Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti.
Art. 122.  Formazione delle classi.
Art. 123.  Programmi didattici.
Art. 124.  Verifica e adeguamento dei programmi didattici.
Art. 125.  Insegnamento di una lingua straniera.
Art. 126.  Attività integrative e di sostegno.
Art. 127.  Docenti di sostegno.
Art. 128.  Programmazione ed organizzazione didattica.
Art. 129.  Orario delle attività didattiche.
Art. 130.  Progetti formativi di tempo lungo.
Art. 131.  Orario di insegnamento.
Art. 132.  Piano straordinario pluriennale di aggiornamento.
Art. 133.  Disposizioni per la gradualità e la fattibilità.
Art. 134.  Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento.
Art. 135.  Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.
Art. 136.  Scuole reggimentali.
Art. 137.  Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio.
Art. 138.  Riconoscimento del grado di cultura.
Art. 139.  Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.
Art. 140.  Scuole elementari annesse all'Istituto "Augusto Romagnoli".
Art. 141.  Scuole per alunni non vedenti e sordomuti.
Art. 142.  Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.
Art. 143.  Iscrizione alla prima classe.
Art. 144.  Valutazione e scheda personale degli alunni.
Art. 145.  Ammissione alle classi successive alla prima.
Art. 146.  Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione.
Art. 147.  Esami di idoneità.
Art. 148.  Esame di licenza elementare.
Art. 149.  Valore della licenza.
Art. 150.  Rilascio dell'attestato di licenza.
Art. 151.  Adozione libri di testo.
Art. 152.  Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.
Art. 153.  Determinazione del prezzo massimo di copertina.
Art. 154.  Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori.
Art. 155.  Divieto di adozione libri di testo.
Art. 156.  Fornitura gratuita libri di testo.
Art. 157.  Divieto commercio libri di testo.
Art. 158.  Biblioteche scolastiche.
Art. 159.  Oneri a carico dei comuni.
Art. 160.  Contributi dello Stato.
Art. 161.  Finalità e durata della scuola media.
Art. 162.  Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo.
Art. 163.  Direzione degli istituti.
Art. 164.  Formazione delle classi.
Art. 165.  Piano di studi.
Art. 166.  Programmi e orari di insegnamento.
Art. 167.  Attività integrative e di sostegno.
Art. 168.  Piano annuale della attività scolastica.
Art. 169.  Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio.
Art. 170.  Integrazione di corsi di formazione professionale.
Art. 171.  Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.
Art. 172.  Recupero scolastico di tossicodipendenti.
Art. 173.  Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.
Art. 174.  Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica.
Art. 175.  Scuole medie per non vedenti o sordomuti.
Art. 176.  Iscrizione alla prima classe.
Art. 177.  Valutazione e scheda personale dell'alunno.
Art. 178.  Accesso alle classi successive alla prima.
Art. 179.  Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione.
Art. 180.  Esami di idoneità.
Art. 181.  Norme sullo svolgimento degli esami.
Art. 182.  Ripetenza.
Art. 183.  Ammissione all'esame di licenza.
Art. 184.  Sede e sessione unica dell'esame di licenza.
Art. 185.  Esame di licenza e commissione esaminatrice.
Art. 186.  Valore della licenza.
Art. 187.  Rilascio diplomi e attestati.
Art. 188.  Adozione dei libri di testo.
Art. 189.  Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.
Art. 190.  Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato.
Art. 191.  Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Art. 192.  Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione.
Art. 193.  Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi.
Art. 193 bis. 
Art. 193 ter. 
Art. 194.  Esami finali nella scuola magistrale.
Art. 195.  Esami di qualifica.
Art. 196.  Esami di licenza di maestro d'arte.
Art. 197.  Esami di maturità.
Art. 198.  Commissioni di esame.
Art. 199.  Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte.
Art. 200.  Tasse scolastiche e casi di dispensa.
Art. 201.  Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore.
Art. 202.  Modelli viventi nei licei artistici.
Art. 203.  Convitti nazionali.
Art. 204.  Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile.
Art. 205.  Regolamenti.
Art. 206.  Istituti di istruzione artistica.
Art. 207.  Finalità.
Art. 208.  Insegnamenti.
Art. 209.  Insegnamento delle materie artistiche.
Art. 210.  Insegnamento delle materie di cultura.
Art. 211.  Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica.
Art. 212.  Direttore.
Art. 213.  Collegio dei docenti.
Art. 214.  Assistenti.
Art. 215.  Scuole operaie e scuole libere del nudo.
Art. 216.  Ordinamento amministrativo.
Art. 217.  Istituti superiori per le industrie artistiche.
Art. 218.  Finalità.
Art. 219.  Ammissione all'Accademia.
Art. 220.  Direttore.
Art. 221.  Collegio dei docenti.
Art. 222.  Ordinamento amministrativo.
Art. 223.  Scritturazioni ed incarichi.
Art. 224.  Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Art. 225.  Corsi e finalità dell'Accademia.
Art. 226.  Ammissione ai corsi.
Art. 227.  Attestati e diplomi.
Art. 228.  Direttore.
Art. 229.  Ordinamento amministrativo.
Art. 230.  Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 231.  Collegio dei docenti.
Art. 232.  Materie di insegnamento.
Art. 233.  Obblighi scolastici degli allievi.
Art. 234.  Personale del corso di perfezionamento.
Art. 235.  Insegnamento della composizione e della tecnica della danza.
Art. 236.  Pianisti accompagnatori.
Art. 237.  Sovvenzioni.
Art. 238.  Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.
Art. 239.  Finalità.
Art. 240.  Insegnamento nei conservatori di musica.
Art. 241.  Direttore.
Art. 242.  Collegio dei docenti.
Art. 243.  Ordinamento amministrativo.
Art. 244.  Conservatori di musica statizzati.
Art. 245.  Disciplina della professione di maestro di canto.
Art. 246.  Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.
Art. 247.  Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali.
Art. 248.  Accompagnatori al pianoforte.
Art. 249.  Alunni.
Art. 250.  Privatisti.
Art. 251.  Orari e programmi.
Art. 252.  Esami.
Art. 253.  Tasse scolastiche.
Art. 254.  Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi.
Art. 255.  Autonomia amministrativa.
Art. 256.  Consiglio di amministrazione.
Art. 257.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 258.  Esercizio finanziario.
Art. 259.  Servizi amministrativi, di segreteria e contabili.
Art. 260.  Servizi di economato e di archivio.
Art. 261.  Iniziative di promozione.
Art. 262.  Locali e arredamento.
Art. 263.  Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine.
Art. 264.  Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori.
Art. 265.  Organici.
Art. 266.  Orario di servizio.
Art. 267.  Cumulo di impieghi.
Art. 268.  Competenze in materia di stato giuridico del personale.
Art. 269.  Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi.
Art. 270.  Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori.
Art. 271.  Commissioni giudicatrici.
Art. 272.  Conferimento delle supplenze.
Art. 273.  Contratti di collaborazione.
Art. 274.  Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980.
Art. 275.  Modelli viventi.
Art. 276.  Criteri generali.
Art. 277.  Sperimentazione metodologico-didattica.
Art. 278.  Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture.
Art. 279.  Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali.
Art. 280.  Iscrizione degli alunni.
Art. 281.  Documentazione, valutazione e comunicazioni.
Art. 282.  Criteri generali.
Art. 283.  Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 284.  Specifiche iniziative di aggiornamento.
Art. 285.  Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca.
Art. 286.  Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare.
Art. 287.  Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
Art. 288.  Articolazione interna degli istituti regionali.
Art. 289.  Organi degli istituti regionali.
Art. 290.  Centro europeo dell'educazione.
Art. 291.  Organi del Centro europeo dell'educazione.
Art. 292.  Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica.
Art. 293.  Conferenza dei presidenti.
Art. 294.  Personale degli istituti.
Art. 295.  Finanziamenti.
Art. 296.  Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige.
Art. 297.  Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta.
Art. 298.  Disposizioni speciali per la Sicilia.
Art. 299.  Sede degli istituti.
Art. 300.  Norme transitorie sul personale.
Art. 301.  Statuti e norme finali.
Art. 302.  Organizzazione dell'insegnamento.
Art. 303.  Esoneri dalle esercitazioni pratiche.
Art. 304.  Voto di educazione fisica.
Art. 305.  Sussidi.
Art. 306.  Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI.
Art. 307.  (Organizzazione e coordinamento periferico)
Art. 308.  Ruoli organici e cattedre.
Art. 309.  Insegnamento della religione cattolica.
Art. 310.  Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Art. 311.  Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 312.  Principi generali.
Art. 313.  Soggetti aventi diritto.
Art. 314.  Diritto all'educazione ed all'istruzione.
Art. 315.  Integrazione scolastica.
Art. 316.  Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica.
Art. 317.  Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
Art. 318.  Valutazione del rendimento e prove d'esame.
Art. 319.  Posti di sostegno.
Art. 320.  Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare.
Art. 321.  Programmazione educativa nella scuola media.
Art. 322.  Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti.
Art. 323.  Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti.
Art. 324.  Scuole con particolari finalità.
Art. 325.  Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti.
Art. 326.  Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 327.  Interventi.
Art. 328.  Sanzioni disciplinari.
Art. 329.  Insegnamenti di discipline applicate alla pesca.
Art. 330.  Educazione stradale.
Art. 330 bis.  Comunicazioni relative agli studenti.
Art. 331.  Caratteri e finalità della scuola materna non statale.
Art. 332.  Vigilanza.
Art. 333.  Apertura delle scuole materne non statali.
Art. 334.  Titolo di studio prescritto per l'insegnamento.
Art. 335.  Approvazione delle nomine.
Art. 336.  Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione europea.
Art. 337.  Chiusura delle scuole materne non statali.
Art. 338.  Ricorsi.
Art. 339.  Sussidi alle scuole materne non statali.
Art. 340.  Ripartizione dello stanziamento di bilancio.
Art. 341.  Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti.
Art. 342.  Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi.
Art. 343.  Scuole elementari non statali.
Art. 344.  Scuole parificate.
Art. 345.  Convenzioni.
Art. 346.  Obblighi didattici delle scuole parificate.
Art. 347.  Vigilanza.
Art. 348.  Scuole sussidiate.
Art. 349.  Scuole private autorizzate.
Art. 350.  Autorizzazione per le scuole private.
Art. 351.  Vigilanza.
Art. 352.  Scuole e corsi.
Art. 353.  Soggetto gestore.
Art. 354.  Chiusura dell'istituzione scolastica.
Art. 355.  Riconoscimento legale.
Art. 356.  Pareggiamento.
Art. 357.  Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento.
Art. 358.  Oneri a carico del soggetto gestore.
Art. 359.  Provvedimenti sanzionatori.
Art. 360.  Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate.
Art. 361.  Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini.
Art. 362.  Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.
Art. 363.  Licei linguistici.
Art. 364.  Scuole magistrali.
Art. 365.  Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.
Art. 366.  Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 367.  Istituti musicali pareggiati.
Art. 368.  Istituti musicali e scuole di musica privati.
Art. 369.  Istituti musicali italiani all'estero.
Art. 370.  Scuole di danza pareggiate.
Art. 371.  Procedimento per il pareggiamento.
Art. 372.  Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati.
Art. 373.  Denominazione delle scuole di danza.
Art. 374.  Spese.
Art. 375.  Impiego di personale negli spettacoli di danza.
Art. 376.  Riconoscimento.
Art. 377.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero.
Art. 378.  Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale.
Art. 379.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall’Italia dai cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e [...]
Art. 380.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali.
Art. 381.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.
Art. 382.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro [...]
Art. 383.  Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi.
Art. 384.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.
Art. 385.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano.
Art. 386.  Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia.
Art. 387.  Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine.
Art. 388.  Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Art. 389.  Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari.
Art. 390.  Scuole europee - Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea.
Art. 391.  Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.
Art. 392.  Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.
Art. 393.  Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste.
Art. 394.  Scambi culturali.
Art. 395.  Funzione docente.
Art. 396.  Funzione direttiva.
Art. 397.  Funzione ispettiva.
Art. 398.  Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
Art. 399.  Accesso ai ruoli.
Art. 400.  Concorsi per titoli ed esami.
Art. 401.  Graduatorie permanenti.
Art. 402.  Requisiti generali di ammissione.
Art. 403.  Requisito specifico di ammissione.
Art. 404.  Commissioni giudicatrici.
Art. 405.  Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente.
Art. 406.  Esclusione.
Art. 407.  Concorsi.
Art. 408.  Requisiti di ammissione.
Art. 409.  Scuola materna e scuola elementare.
Art. 410.  Scuola media.
Art. 411.  Scuole secondarie superiori.
Art. 412.  Licei artistici ed istituti d'arte.
Art. 413.  Istituti di educazione.
Art. 414.  Commissioni giudicatrici.
Art. 415.  Prove di esame e valutazione.
Art. 416.  Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.
Art. 417.  Graduatorie.
Art. 418.  Esclusioni.
Art. 419.  (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive).
Art. 420.  Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive
Art. 421.  Commissioni esaminatrici.
Art. 422.  Prove d'esame.
Art. 423.  Graduatorie.
Art. 424.  Esclusioni.
Art. 425.  Reclutamento del personale docente.
Art. 426.  Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.
Art. 427.  Reclutamento del personale docente.
Art. 428.  Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.
Art. 429.  Reclutamento del personale direttivo.
Art. 430.  Reclutamento del personale ispettivo.
Art. 431.  Prove d'esame e valutazione dei titoli.
Art. 432.  Rinvio.
Art. 433.  Incompatibilità.
Art. 434.  Esonero dall'insegnamento.
Art. 435.  Norma comune sulle procedure concorsuali.
Art. 436.  Nomina ed assegnazione della sede.
Art. 437.  Nomina in prova e decorrenza della nomina.
Art. 438.  Prova.
Art. 439.  Esito sfavorevole della prova.
Art. 440.  Anno di formazione.
Art. 441.  Istituzione delle cattedre e posti orario.
Art. 442.  Dotazioni organiche.
Art. 443.  Dotazioni organiche dei posti di sostegno.
Art. 444.  Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
Art. 445.  Determinazioni di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
Art. 446.  Organici del personale educativo.
Art. 447.  Disciplina contrattuale.
Art. 448.  Valutazione del servizio del personale docente.
Art. 449.  Congedo ordinario.
Art. 450.  Congedi straordinari e aspettative.
Art. 451.  Organi competenti a disporre congedi e aspettative.
Art. 452.  Proroga eccezionale dell'aspettativa.
Art. 453.  Incarichi e borse di studio.
Art. 454.  Attività artistiche e sportive.
Art. 455.  Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo.
Art. 456.  Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola.
Art. 457.  Scambio di docenti con altri paesi.
Art. 458.  Mantenimento ad esaurimento.
Art. 459.  Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie.
Art. 460.  Trasferimenti a domanda e d'ufficio.
Art. 461.  Norme procedurali.
Art. 462.  Trasferimenti.
Art. 463.  Tabella di valutazione.
Art. 464.  Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
Art. 465.  Trasferimenti provinciali e interprovinciali.
Art. 466.  Trasferimenti annuali.
Art. 467.  Trasferimenti d'ufficio.
Art. 468.  Trasferimento per incompatibilità ambientale.
Art. 469.  Organi competenti.
Art. 470.  Mobilità professionale.
Art. 471.  Passaggi di cattedra e di presidenza.
Art. 472.  Passaggi di ruolo.
Art. 473.  Corsi di riconversione professionale.
Art. 474.  Organi competenti.
Art. 475.  Assegnazioni provvisorie di sede.
Art. 476.  Organo competente.
Art. 477.  Incarichi di presidenza.
Art. 478.  Sostituzione docenti assenti.
Art. 479.  Docenti in soprannumero.
Art. 480.  Inquadramenti in profili professionali amministrativi.
Art. 481.  Sostegno.
Art. 482.  Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento.
Art. 483.  Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista.
Art. 484.  Ricorso.
Art. 485.  Personale docente.
Art. 486.  Personale direttivo.
Art. 487.  Passaggio ad altro ruolo.
Art. 488.  Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo.
Art. 489.  Periodi di servizio utili al riconoscimento.
Art. 490.  Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici.
Art. 491.  Orario di servizio dei docenti.
Art. 492.  Sanzioni.
Art. 493.  Censura.
Art. 494.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
Art. 495.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.
Art. 496.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.
Art. 497.  Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.
Art. 498.  Destituzione.
Art. 499.  Recidiva.
Art. 500.  Assegno alimentare.
Art. 501.  Riabilitazione.
Art. 502.  Censura e avvertimento.
Art. 503.  Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione.
Art. 504.  Ricorsi.
Art. 505.  Provvedimenti di riabilitazione.
Art. 506.  Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 507.  Rinvio.
Art. 508.  Incompatibilità.
Art. 509.  Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età.
Art. 510.  Dimissioni.
Art. 511.  Decadenza.
Art. 512.  Dispensa dal servizio.
Art. 513.  Organi competenti.
Art. 514.  Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Art. 515.  Restituzione ai ruoli di provenienza.
Art. 516.  Riammissione in servizio.
Art. 517.  Applicabilità.
Art. 518.  Collocamento fuori ruolo.
Art. 519.  Regioni a statuto speciale.
Art. 520.  Supplenze annuali.
Art. 521.  Supplenze temporanee.
Art. 522.  Compilazione delle graduatorie provinciali.
Art. 523.  Valutazione dei servizi.
Art. 524.  Ricorsi.
Art. 525.  Commissione per i ricorsi.
Art. 526.  Retribuzione.
Art. 527.  Retribuzione supplenze annuali.
Art. 528.  Retribuzione supplenze temporanee.
Art. 529.  Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio.
Art. 530.  Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio.
Art. 531.  Mandato parlamentare e amministrativo.
Art. 532.  Altri congedi.
Art. 533.  Computo congedi e assenze.
Art. 534.  Organo competente.
Art. 535.  Sanzioni.
Art. 536.  Applicazione delle sanzioni.
Art. 537.  Effetti delle sanzioni.
Art. 538.  Procedure.
Art. 539.  Procedimenti penali.
Art. 540.  Ricorsi.
Art. 541.  Norma finale e di rinvio.
Art. 542.  Rinvio alla contrattazione.
Art. 543.  Aree funzionali.
Art. 544.  Ruoli.
Art. 545.  Qualifiche funzionali.
Art. 546.  Profili professionali.
Art. 547.  Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
Art. 548.  Organici.
Art. 549.  Consiglio di amministrazione provinciale.
Art. 550.  Disciplina regolamentare.
Art. 551.  Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi.
Art. 552.  Concorsi per titoli ed esami.
Art. 553.  Graduatorie permanenti.
Art. 554.  Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale.
Art. 555.  Commissioni.
Art. 556.  Norme particolari di accesso.
Art. 557.  Concorsi riservati.
Art. 558.  Concorsi per l'estero.
Art. 559.  Nomina in ruolo.
Art. 560.  Adempimento degli immessi in ruolo.
Art. 561.  Rinvio alla contrattazione.
Art. 562.  Congedo ordinario.
Art. 563.  Congedi straordinari e aspettative.
Art. 564.  Proroga eccezionale dell'aspettativa.
Art. 565.  Mobilità professionale nel comparto.
Art. 566.  Trasferimenti.
Art. 567.  Trasferimento d'ufficio.
Art. 568.  Assegnazione provvisoria.
Art. 569.  Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
Art. 570.  Periodi di servizio utili al riconoscimento.
Art. 571.  Orario di servizio.
Art. 572.  Tempo parziale.
Art. 573.  Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale.
Art. 574.  Responsabilità patrimoniale.
Art. 575.  Sanzioni disciplinari.
Art. 576.  Procedimento disciplinare.
Art. 577.  Commissione di disciplina provinciale.
Art. 578.  Composizione della commissione di disciplina provinciale.
Art. 579.  Utilizzazione in altri compiti o funzioni.
Art. 580.  Dimissioni.
Art. 581.  Supplenze annuali.
Art. 582.  Supplenze temporanee.
Art. 583.  Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali.
Art. 584.  Requisiti culturali e deroghe.
Art. 585.  Precedenze.
Art. 586.  Ricorsi.
Art. 587.  Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro.
Art. 588.  Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo.
Art. 589.  Modelli viventi.
Art. 590.  Libertà sindacali.
Art. 591.  Aspettative sindacali e trattamento economico.
Art. 592.  Permessi sindacali.
Art. 593.  Spazi e sedi.
Art. 594.  Ritenute per contributi sindacali.
Art. 595.  Trattenute per scioperi brevi.
Art. 596.  Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 597.  Commissioni provinciali e regionali.
Art. 598.  Trattamento di quiescenza.
Art. 599.  Trattamento di previdenza.
Art. 600.  Competenze in materia di quiescenza.
Art. 601.  Tutela dei soggetti portatori di handicap.
Art. 602.  Trattamento economico.
Art. 603.  Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico.
Art. 604.  Rinvio.
Art. 605.  Competenze del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 606.  Attribuzioni dell'Amministrazione centrale.
Art. 607.  Ministro.
Art. 608.  Sottosegretari di Stato.
Art. 609.  Gabinetto del Ministro e segreterie particolari.
Art. 610.  Dirigenti.
Art. 611.  Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale.
Art. 612.  Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare.
Art. 613.  Ufficio scolastico regionale.
Art. 614.  Provveditorato agli studi.
Art. 615.  Personale.
Art. 616.  Riorganizzazione degli uffici.
Art. 617.  Regione Valle d'Aosta.
Art. 618.  Provincia di Trento.
Art. 619.  Provincia di Bolzano.
Art. 620.  Regione siciliana.
Art. 621.  Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo.
Art. 622.  Disposizioni particolari.
Art. 623.  Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale.
Art. 624.  Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica.
Art. 625.  Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.
Art. 626.  Amministrazione, coordinamento e vigilanza.
Art. 627.  Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali.
Art. 628.  Acquisto o costruzione degli edifici.
Art. 629.  Ordinamento.
Art. 630.  Insegnamento religioso.
Art. 631.  Libri di testo.
Art. 632.  Contributi degli alunni.
Art. 633.  Concorso al mantenimento delle scuole non statali.
Art. 634.  Riconoscimento delle scuole non statali.
Art. 635.  Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali.
Art. 636.  Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica.
Art. 637.  Programmi, esami, titoli di studio.
Art. 638.  Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri.
Art. 639.  Contingenti del personale da destinare all'estero.
Art. 640.  Selezione e destinazione all'estero del personale.
Art. 641.  Composizione delle commissioni giudicatrici.
Art. 642.  Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo.
Art. 643.  Durata massima di permanenza all'estero.
Art. 644.  Periodi minimi di permanenza all'estero.
Art. 645.  Rapporti informativi.
Art. 646.  Richiamo per ragioni di servizio.
Art. 647.  Assegnazione alle sedi metropolitane.
Art. 648.  Divieto di assunzione di personale precario.
Art. 649.  Sostituzione di docenti temporaneamente assenti.
Art. 650.  Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
Art. 651.  Supplenze di insegnamento.
Art. 652.  Comando.
Art. 653.  Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano.
Art. 654.  Personale non docente da assumere per speciali esigenze.
Art. 655.  Legge regolatrice dei contratti.
Art. 656.  Norme applicabili al personale A.T.A.
Art. 657.  Corresponsione della retribuzione metropolitana.
Art. 658.  Assegni di sede.
Art. 659.  .Aumenti per situazione di famiglia.
Art. 660.  Alloggi demaniali all'estero.
Art. 661.  Indennità di sistemazione.
Art. 662.  Contributo spese per abitazione.
Art. 663.  Provvidenze scolastiche.
Art. 664.  Spese di viaggio per ferie.
Art. 665.  Viaggi di trasferimento.
Art. 666.  Trasporto degli effetti.
Art. 667.  Trasporto per aereo o automezzo.
Art. 668.  Trattamento del personale con comando annuale.
Art. 669.  Viaggi di servizio.
Art. 670.  Modalità di pagamento delle competenze.
Art. 671.  Trattamento economico durante l'assenza dal servizio.
Art. 672.  Rinvio.
Art. 673.  Valutazione del servizio prestato all'estero.
Art. 674.  Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee".
Art. 675.  Sanzioni disciplinari.
Art. 676.  Norma di abrogazione.


§ 57.1.31 - D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. [1]

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(G.U. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.

 

TESTO UNICO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI

ISTRUZIONE RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

 

Parte I

NORME GENERALI

 

     Art. 1. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

     1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

     2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

     3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

 

          Art. 2. Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.

     1. L'azione di promozione di cui all'art. 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

     2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

 

          Art. 3. Comunità scolastica.

     1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.

     2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 4. Comunità Europea.

     1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'art. G n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454[2].

     2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

 

Titolo I

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Capo I

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

Sezione I

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

 

          Art. 5. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.

     1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.

     1 bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. [3]

     2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

     a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

     b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

     c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

     d) [nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe] [4].

     3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

     4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori. [5]

     5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

     6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

     7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

     8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

     9.[6].

     10.[7].

     11.[8].

 

          Art. 6. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità.

     1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell'art. 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.

 

          Art. 7. Collegio dei docenti.

     1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo art. 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.

     2. Il collegio dei docenti:

     a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

     b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

     c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

     d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

     e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

     f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

     g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

     h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

     i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

     l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

     m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

     n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;

     o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

     p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;

     q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

     3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

     4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

     5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

     6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuire dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

 

          Art. 8. Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.

     1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

     2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

     3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10.

     4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

     5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

     6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

     7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

     8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

     9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

     10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

     11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

 

          Art. 9. Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità.

     1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'art. 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.

     2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

 

          Art. 10. Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

     1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

     2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

     3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

     a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;

     b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

     c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

     d) criteri generali per la programmazione educativa;

     e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

     f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

     g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

     h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

     4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

     5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

     6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.

     7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

     8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

     9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

     10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

     11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

     12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

 

     Art. 11. (Comitato per la valutazione dei docenti). [9]

     1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

     2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

     a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

     b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

     c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

     3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

     a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti;

     b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

     c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

     4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

     5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501

 

     Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. [10]

     1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

     2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

     3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

     4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

     5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

     6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.

     7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

     8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.

 

Sezione II

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

 

          Art. 12. Diritto di assemblea.

     1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

          Art. 13. Assemblee studentesche.

     1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

     2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

     3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

     4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

     5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

     6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

     7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

     8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

 

          Art. 14. Funzionamento delle assemblee studentesche.

     1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.

     2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

     3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

     4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

     5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

          Art. 15. Assemblee dei genitori.

     1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

     2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

     3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.

     4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino 1000, trecento negli altri.

     5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

     6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

     7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

     8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

 

Capo II [11]

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE

 

          Art. 16. Istituzione e fini del distretto scolastico.

     1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.

     2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'art. 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, quali articolazioni dell'unità sanitaria locale.

     3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.

     4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.

     5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

 

          Art. 17. Determinazione dei distretti.

     1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:

     a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

     b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;

     c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più distretti.

 

          Art. 18. Organi del distretto.

     1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.

     2. Esso è composto come segue:

     a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

     b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

     c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

     d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

     e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;

     f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri due, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;

     h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

     i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentati vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

     l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.

     3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte sette rappresentanti del comune, di cui due riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.

     4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a undici, di cui due riservati alla minoranza.

     5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.

     6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.

     7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c), vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.

     8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

     9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.

     10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.

     11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

     12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g), nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.

     13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

     14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.

     15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

     16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

 

          Art. 19. Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.

     1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

     a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;

     b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;

     c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;

     d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

     e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

     f) ad attività di sperimentazione;

     g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.

     2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

     3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l'obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.

     4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l'organizzazione dei servizi necessari.

     5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

     al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche 3 e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

     al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve, le garanzie di legge per il personale stesso;

     al Ministro della pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

     6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.

     7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.

     8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di orientamento scolastico.

     9. Ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.

     10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

     11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari.

     12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

     13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

 

Capo III [12]

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE

 

          Art. 20. Consiglio scolastico provinciale.

     1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.

     2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

     a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

     b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

     c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

     d) sei altri componenti.

     3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:

     a) il provveditore agli studi;

     b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

     c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

     d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;

     e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

     f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

     g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;

     h) l'assessore alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;

     i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la Regione Trentino-Alto Adige;

     l) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al comma 7.

     4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

     5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h) ed i) del comma 3, è attribuito secondo le seguenti proporzioni:

     a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;

     b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

     c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

     d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;

     e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

     f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.

     6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.

     7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura[13].

     8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso di riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

     9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalità di cui all'art. 31.

 

          Art. 21. Organi del consiglio scolastico provinciale.

     1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.

     2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

     3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

     4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.

     5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

     6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.

     7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.

 

          Art. 22. Funzioni del consiglio scolastico provinciale.

     1. Il consiglio scolastico provinciale:

     a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

     b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

     c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;

     d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

     e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

     f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;

     g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

     h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

     i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

     l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;

     m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilità di organico;

     n) esercita le competenze previste dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;

     o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall'art. 404, comma 4;

     p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall'art. 323, comma 4;

     q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e della giunta esecutiva degli istituti;

     r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;

     s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

     2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

     3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

     4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.

     5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

 

Capo IV [14]

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE

 

          Art. 23. Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

     2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

     3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

     a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero[15];

     b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

     c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

     d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

     e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

     f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

     g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

     h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

     l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

     m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

     4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.

     5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

     6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

     7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

     8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

     9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 31.

     10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.

 

          Art. 24. Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

     2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:

     a) l'ufficio di presidenza;

     b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;

     c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;

     d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.

     3. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.

     4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.

     5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'art. 23.

     6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.

     7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

     8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.

     9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo art. 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.

     10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

     11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici[16].

 

          Art. 25. Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

     a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

     b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;

     c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

     d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;

     e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede[17];

     f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di cui all'art. 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;

     g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all'ordinamento della scuola elementare;

     h) esprime il parere obbligatorio previsto dall'art. 74, in materia di calendario scolastico;

     i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall'art. 391 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale[18];

     l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell'art. 473;

     m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;

     n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;

     o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.

     2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.

     3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d'arte.

     4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

     5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.

     6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

     7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.

     8. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

 

Capo V

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

 

          Art. 26. Circoli didattici ed istituti scolastici. [19]

 

          Art. 27. Autonomia amministrativa.

     1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

     2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.

     3. - 6. [20].

     7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

     8.[21].

     9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 27, comma 4.

     10.[22].

     11.[23].

     12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

     13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

     14. - 20. [24].

 

          Art. 28. Vigilanza.

     1. - 6. [25]

     7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio[26].

     8.[27].

     9.[28].

 

          Art. 29. Istituzioni con personalità giuridica.

     1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.

     2. - 5. [29]

     6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

 

Capo VI

NORME COMUNI

 

          Art. 30. Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.

     1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

     2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

     3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

 

          Art. 31. Elezioni.

     1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.

     2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

     3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione[30].

     4. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello ne può presentarne alcuna.

     5. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

     6. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

     7. Il voto è personale, libero e segreto .

 

          Art. 32. Liste dei candidati del personale docente e direttivo. [31]

     1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

     2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.

     3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

 

          Art. 33. Svolgimento delle elezioni.

     1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:

     a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

     b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

     c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

     d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

     e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

     e bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione[32];

     f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

     g) la proclamazione degli eletti;

     h) la convocazione dell'organo;

     i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

     2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

     3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

 

          Art. 34. Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.

     1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

     2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

     3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 35. Surroga dei membri cessati.

     1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

     2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.

     3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

 

          Art. 36. Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.

     1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'art. 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.

     2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 37. Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.

     1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

     2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

 

          Art. 38. Decadenza.

     1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35.

 

          Art. 39. Adunanze degli organi collegiali.

     1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

 

          Art. 40. Regolamenti tipo.

     1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 41. Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.

     1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.

     2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.

     3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 42. Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale.

     1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.

     3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

     4. Il consiglio di circolo o d'istituto, e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.

     5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

     6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

     7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

 

          Art. 43. Pubblicità degli atti.

     1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

     2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

     3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

     4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Capo VII

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA

 

          Art. 44. Consigli di circolo di scuola materna.

     1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'art. 8.

     2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:

     a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;

     b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;

     c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;

     d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;

     e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

     f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

     3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall'art. 10.

 

          Art. 45. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna.

     1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall'art. 11.

 

          Art. 46. Collegio dei docenti di scuola materna.

     1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.

     2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'art. 7. Inoltre[33]:

     a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

     b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

     c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'art. 277;

     d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'art. 7.

 

          Art. 47. Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.

     1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:

     a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;

     b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;

     c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

 

Capo VIII

NORME PARTICOLARI

 

          Art. 48. Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia.

     1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena.

     2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

     3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 624.

     4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

     5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.

 

          Art. 49. Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano.

     1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 50. Conservatori di musica - Accademie di belle arti - Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche.

     1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'art. 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.

     2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.

 

Titolo II

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE

DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE

DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.

 

Capo I

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

 

          Art. 51. Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

     1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

     2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

     3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

     4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

     5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

     6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

     7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati.

 

          Art. 52. Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative.

     1. Il piano di razionalizzazione di cui all'art. 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.

     2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'art. 51.

 

Capo II

ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI

E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA

 

          Art. 53. Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali.

     1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

     2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

 

          Art. 54. Istituzione delle scuole materne.

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni.

     2. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

 

          Art. 55. Istituzione delle scuole elementari.

     1. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore agli studi.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio del provveditorato agli studi è ripartito in circoli didattici la cui direzione ha sede in una delle scuole.

     3. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo prioritariamente presenti le necessità derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.

     4. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al comma 6 e in conformità al piano pluriennale previsto dall'art. 51.

     5. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.

     6. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare è stabilito in 5.000 posti.

 

          Art. 56. Istituzione delle scuole medie.

     1. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.

     3. Possono funzionare classi collaterali, nonché corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.

     4. Nelle località nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni, non possono funzionare corsi o classi distaccati, né possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione media obbligatoria, sulla base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, semprechè vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.

 

          Art. 57. Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali.

     1. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 58. Istituzione delle scuole magistrali.

     1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.

 

          Art. 59. Istituzione degli istituti tecnici.

     1. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati.

     2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto tecnico e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione.

     3. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalità e ordinamenti speciali determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.

 

          Art. 60. Istituzione degli istituti professionali.

     1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.

     2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione[34].

     3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati. Le successive modificazioni all'ordinamento didattico dei singoli istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 61. Istituzione degli istituti d'arte.

     1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell'istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.

 

          Art. 62. Istituzione dei licei artistici.

     1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.

 

          Art. 63. Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.

     1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni staccate con uno o più corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformità a quanto previsto dall'art. 217.

     2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

     3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano, "Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

Capo III

ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO

 

Sezione I

ISTITUTO STATALE AUGUSTO ROMAGNOLI DI SPECIALIZZAZIONE

PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA

 

          Art. 64. Istituto statale "Augusto Romagnoli" - Finalità.

     1. L'Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:

     a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista;

     b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati psichici privi della vista;

     c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;

     d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;

     e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista;

     f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista.

 

          Art. 65. Convitto - scuole annesse - strutture.

     1. All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per ciechi dotato di personalità giuridica, un convitto di educandi minorati della vista.

     2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del tirocinio degli allievi:

     a) la scuola materna;

     b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e tardivi;

     c) una scuola media per il compimento dell'obbligo scolastico.

     3. L'istituto dispone di:

     a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;

     b) un gabinetto per gli studi di psicologia.

 

          Art. 66. Funzionamento - Ammissione - Personale.

     1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 64 hanno la durata di almeno un anno.

     4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:

     preside;

     docente di pedagogia;

     docente di tirocinio;

     assistente di tirocinio;

     docente di didattica musicale;

     istruttore tecnico pratico;

     assistenti;

     docenti di scuola materna;

     personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

     5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.

     6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione è conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto Romagnoli".

     7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali.

     8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto.

     9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti.

     10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico-pratici.

     11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali.

     12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.

 

Sezione II

ISTITUTI PER SORDOMUTI E ISTITUTI PER NON VEDENTI

 

          Art. 67. Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti.

     1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.

     2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'art. 322.

     3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.

     4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.

     5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione [35].

     6. L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     7. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del presente testo unico.

     8. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al comma 1 è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.

 

Sezione III

SCUOLA NAZIONALE PROFESSIONALE DI MASSOFISIOTERAPIA

 

          Art. 68. Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli.

     1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

     2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.

     3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 69.

     4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

     5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.

     6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.

 

          Art. 69. Regolamento.

     1. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 70. Organico.

     1. L'organico della scuola è costituito secondo la seguente tabella:

     Personale docente:

     Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali

     Incaricato - 1 Cultura medica professionale

     Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica

     Incaricato - 1 Matematica, contabilità e scienze

     Incaricato - 1 Lingue straniere

     Incaricato - 1 Educazione fisica

     Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille

     Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione.

     Non si dà luogo all'incarico quando non sia possibile affidare l'insegnamento per completamento di orario al personale docente di altra scuola o dell'istituto professionale.

     Personale amministrativo e tecnico:

     Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo

     Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.

     2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie culturali in generale.

     3. L'insegnamento medico professionale è conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di scuola media superiore.

     4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento d'orario può essere affidato - a giudizio della presidenza - l'insegnamento in parte di materie professionali.

     5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.

 

          Art. 71. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonché quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.

 

Capo IV

FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI

 

          Art. 72. Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi. [36]

 

          Art. 73. Piano concernente il rapporto allievi-classi.

     1. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di cui all'art. 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in conformità al disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

Capo V

CALENDARIO SCOLASTICO

 

          Art. 74. Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

     1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

     2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

     3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

     4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

     5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

     6.[37].

     7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

     7 bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 bis, comma 1[38].

 

          Art. 75. Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche. [39]

     1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia nazionale di arte drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di detti istituti.

 

Titolo III

REGIONI

 

Capo I

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE

 

          Art. 76. Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario.

     1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, 14 gennaio 1972, n. 4, 15 gennaio 1972, n. 8, 15 gennaio 1972, n. 10, e 24 luglio 1977 n. 616.

 

          Art. 77. Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sicilia in materia di istruzione.

     1. La Regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979 n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246[40].

 

          Art. 78. Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna in materia di istruzione.

     1. La Regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 e 19 giugno 1979, n. 348.

 

          Art. 79. Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di istruzione.

     1. La Regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, della legge 16 maggio 1978, n. 196, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 433[41].

 

          Art. 80. Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione.

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e 15 gennaio 1987, n. 469.

     2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì disciplinate dalla legge 19 luglio 1961, n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.

 

          Art. 81. Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione.

     1. La Regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

     2. La Provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, dai decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e 15 luglio 1988, n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265.

     3. La Provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

Capo II

FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO

 

          Art. 82. Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico. [42]

     1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, a cui compete altresì il conferimento del titolo.

     2. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96.

     3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

     4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983, n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

     5. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

Titolo IV

EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

 

          Art. 83. Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica.

     1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.

     2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d'arte.

 

          Art. 84. Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica.

     1. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.

     2. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nel territorio della Regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale.

     3. A norma rispettivamente dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'art. 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica.

     4. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.

 

          Art. 85. Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica.

     1. Il Comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.

     2. La Provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.

     3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature.

     4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

 

          Art. 86. Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

     1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109:

     a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;

     b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo art. 90, comma 6;

     c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.

 

          Art. 87. Patrimonio indisponibile.

     1. Le opere realizzate ai sensi dell'art. 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

 

          Art. 88. Aree per l'edilizia scolastica.

     1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'art. 90.

 

          Art. 89. Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi.

     1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

     a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della partecipazione alla gestione della scuola;

     b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

     c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

     d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche o di ogni altra attività di tempo prolungato.

     2. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.

     3. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

     4. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia, della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

     5. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

     6. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d'intesa i criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

     7. A norma dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 gli edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono essere realizzati in conformità alle norme dirette alla eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.

 

          Art. 90. Centro studi per l'edilizia scolastica. [43]

 

          Art. 91. Edilizia sperimentale. [44]

 

          Art. 92. Opere di edilizia scolastica sperimentale. [45]

 

          Art. 93. Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica. [46]

 

          Art. 94. Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature.

     1. - 4. [47]

     5. Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e dell'organizzazione dei servizi necessari.

 

          Art. 95. Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni.

     1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell'art. 96.

     2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

 

          Art. 96. Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.

     1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 22.

     2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

     3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

     4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

     5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

     6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

 

          Art. 97. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico.

     1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limiti dei relativi stanziamenti e con le modalità ivi stabilite.

 

          Art. 98. Accesso dei fonogrammi nelle scuole.

     1. In applicazione dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

 

Parte II

ORDINAMENTO SCOLASTICO

 

Titolo I

LA SCUOLA MATERNA STATALE

 

Capo I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA

 

          Art. 99. Finalità e caratteri.

     1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

     2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni.

     3. L'iscrizione è facoltativa: la frequenza è gratuita.

 

          Art. 100. Requisiti per l'ammissione.

     1. L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell'età e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'art. 117 [48].

 

          Art. 101. Formazione delle sezioni.

     1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.

     2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

     3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

     4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

 

          Art. 102. Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati.

     1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.

 

          Art. 103. Direzione della scuola materna statale.

     1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

 

          Art. 104. Orario di funzionamento della scuola materna ed organici.

     1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.

     2.[49].

     3.[50].

     4.[51].

     5. [52]

 

          Art. 105. Orientamenti delle attività educative. [53]

 

          Art. 106. Piano annuale delle attività educative. [54]

 

          Art. 107. Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia.

     1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

     2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

     3. I contributi dello Stato previsti dall'art. 7 della legge 16 novembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.

     4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della citata legge 1960 n. 1014, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune[55].

 

          Art. 108. Assistenza scolastica.

     1. L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

 

Titolo II

L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI

ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

 

Capo I

OBBLIGO SCOLASTICO

 

          Art. 109. Istruzione obbligatoria.

     1. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

     2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.

     3. La scuola media ha la durata di anni tre.

 

          Art. 110. Soggetti all'obbligo scolastico.

     1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.

     2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

     3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'art. 313.

 

          Art. 111. Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico.

     1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

     2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

 

          Art. 112. Adempimento dell'obbligo scolastico.

     1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

 

          Art. 113. Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

     1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

 

          Art. 114. (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). [56]

     1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

     2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

     3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonchè le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

     4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinchè questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

     5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

     6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA' DEI CITTADINI STRANIERI

 

          Art. 115. Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia.

     1. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977, gli alunni figli di stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità Europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza[57].

     2. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi, che individua, possibilmente nell'ambito del distretto in cui è domiciliato l'alunno, la scuola più idonea per struttura e disponibilità a garantire il migliore inserimento.

     3. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta a ratifica da parte del Ministero.

     4. L'assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del presente articolo è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

     5. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma 1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine di:

     a) adattare l'insegnamento della lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;

     b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del Paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi.

     6. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si provvede secondo le disposizioni contenute nell'art. 455.

     7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.

     8. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al comma 5.

     9. Ai fini dell'attuazione del comma 5, lettera b), per l'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste non siano oggetto d'insegnamento nella provincia di residenza dell'alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui l'alunno medesimo abbia la cittadinanza.

 

          Art. 116. Alunni extracomunitari. [58]

 

Capo III

CERTIFICAZIONI SANITARIE PER

L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

 

          Art. 117. Certificazioni.

     1. All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, nella prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939, n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165.

 

Titolo III

LA SCUOLA ELEMENTARE

 

Capo I

FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

 

          Art. 118. Finalità.

     1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

 

          Art. 119. Continuità educativa.

     1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

     2. [59]

     3. [60]

 

          Art. 120. Circoli e direttori didattici.

     1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi è divisa, a norma dell'art. 55, in circoli didattici.

     2. Al circolo didattico è preposto il direttore didattico che svolge le funzioni previste dall'art. 396.

 

          Art. 121. Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti. [61]

 

          Art. 122. Formazione delle classi.

     1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

     2.[62].

     3.[63].

 

          Art. 123. Programmi didattici. [64]

 

          Art. 124. Verifica e adeguamento dei programmi didattici. [65]

 

          Art. 125. Insegnamento di una lingua straniera. [66]

 

          Art. 126. Attività integrative e di sostegno. [67]

 

          Art. 127. Docenti di sostegno.

     1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'art. 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

     2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 133 del presente testo unico.

     3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

     4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'art. 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

     5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

     6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

 

          Art. 128. Programmazione ed organizzazione didattica.

     1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'art. 7.

     2. [68].

     3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.

     4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

     5. - 9. [69]

 

          Art. 129. Orario delle attività didattiche. [70]

     [1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

     2.[71].

     3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

     4. Nell'organizzazione dell'orario, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno[72].

     5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

     a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

     b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

     6.[73].

     7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.]

 

          Art. 130. Progetti formativi di tempo lungo. [74]

     [1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

     a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";

     b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

     c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

     d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

     2. Le attività di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire alle seguenti condizioni:

     a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

     b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;

     c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128 [75].

     3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 121.]

 

          Art. 131. Orario di insegnamento.

     1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempo non coincidenti con l'orario delle lezioni.

     2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

     3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

     4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

     5. [76]

     6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

     7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

 

          Art. 132. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento.

     1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

     2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

     3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'art. 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

     4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

     5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'art. 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attività di aggiornamento.

     6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

 

          Art. 133. Disposizioni per la gradualità e la fattibilità.

     1. Al fine di favorire la realizzazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilità di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

     2. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

     3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

     4. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'art. 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

     5. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.

     6. Soddisfatte le esigenze di cui all'art. 121 i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.

     7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'art. 121 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

     8. L'attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 è abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E' fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

     9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

 

          Art. 134. Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento.

     1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

     2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.

 

Capo II

CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,

SCARSAMENTE ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO

 

          Art. 135. Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.

     1. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti penitenziari, la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

     2. Per l'insegnamento elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.

     3. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

     4. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.

     5. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

     6. All'eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale, quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio 1963, n. 72, si provvede in conformità delle disposizioni che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

     7. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

 

          Art. 136. Scuole reggimentali.

     1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

     2. L'autorità militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.

     3. Il corso elementare nelle predette scuole è diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.

     4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare.

     5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'art. 121.

     6. Gli orari, i diari nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.

 

          Art. 137. Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio. [77]

     [1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'art. 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero[78].]

 

          Art. 138. Riconoscimento del grado di cultura.

     1. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte con regolamento.

 

Capo III

SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI;

SCUOLE SPECIALI; CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO

 

          Art. 139. Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.

     1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

     2. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole elementari statali.

     3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.

     4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.

     5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.

 

          Art. 140. Scuole elementari annesse all'Istituto "Augusto Romagnoli".

     1. Presso l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona, ai fini del tirocinio degli allievi, la scuola elementare con classi per ambliopi e tardivi[79].

     2. Il preside dell'istituto dirige anche la scuola elementare.

 

          Art. 141. Scuole per alunni non vedenti e sordomuti.

     1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione elementare è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

 

          Art. 142. Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.

     1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.

     2. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.

     3. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.

     4. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.

 

Capo IV

ITINERARIO SCOLASTICO

 

          Art. 143. Iscrizione alla prima classe.

     1. [Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto l'età di sei anni] [80].

     2.[81].

     3. All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all'art. 117.

 

          Art. 144. Valutazione e scheda personale degli alunni. [82]

 

          Art. 145. Ammissione alle classi successive alla prima.

     1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente art. 144.

     2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

     3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

 

          Art. 146. Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione.

     1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

     2. [Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva] [83].

 

          Art. 147. Esami di idoneità. [84]

     [1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

     2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gradi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.]

 

          Art. 148. Esame di licenza elementare.

     1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

     2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.

     3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

     4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.

     5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

     6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.

     7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'art. 318.

 

          Art. 149. Valore della licenza.

     1. La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola media.

 

          Art. 150. Rilascio dell'attestato di licenza.

     1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.

     2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.

     3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.

     4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.

     5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

Capo V

LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

 

          Art. 151. Adozione libri di testo.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono essere adottati, secondo modalità stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse [85].

 

          Art. 152. Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.

     1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

 

          Art. 153. Determinazione del prezzo massimo di copertina.

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

     2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.

 

          Art. 154. Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori.

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.

     2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.

     3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.

 

          Art. 155. Divieto di adozione libri di testo.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, già adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'art. 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni.

     2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.

 

          Art. 156. Fornitura gratuita libri di testo.

     1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1[86].

     2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione[87].

 

          Art. 157. Divieto commercio libri di testo.

     1. E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

     2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.

 

          Art. 158. Biblioteche scolastiche.

     1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni.

     2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'art. 10.

     3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classi si provvede anche con:

     a) sussidi delle province, dei comuni e di altri enti locali;

     b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

 

Capo VI

MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

 

          Art. 159. Oneri a carico dei comuni.

     1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'art. 139.

     2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

 

          Art. 160. Contributi dello Stato.

     1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

Titolo IV

LA SCUOLA MEDIA

 

Capo I

FINALITA' E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA

 

          Art. 161. Finalità e durata della scuola media.

     1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.

     2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

     3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

 

          Art. 162. Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo.

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.

     2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

     3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

     4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'art. 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

     5. [Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari] [88].

 

          Art. 163. Direzione degli istituti.

     1. Ad ogni istituto è preposto un preside che svolge le funzioni previste dall'art. 396.

 

          Art. 164. Formazione delle classi.

     1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

     2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'art. 115, comma 4, del presente testo unico.

 

          Art. 165. Piano di studi. [89]

 

          Art. 166. Programmi e orari di insegnamento. [90]

 

          Art. 167. Attività integrative e di sostegno. [91]

 

          Art. 168. Piano annuale della attività scolastica. [92]

 

Capo II

CORSI D'ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,

PRIVI DI TITOLO DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO

 

          Art. 169. Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio. [93]

     [1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.]

 

          Art. 170. Integrazione di corsi di formazione professionale.

     1. Per le attività didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'art. 82.

 

          Art. 171. Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.

     1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'art. 135, commi 1 e 6.

 

          Art. 172. Recupero scolastico di tossicodipendenti.

     1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.

 

Capo III

SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI

 

          Art. 173. Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.

     1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.

     2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all'art. 139, anche scuole medie statali.

     3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.

     4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.

 

          Art. 174. Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica.

     1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione è svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del conservatorio.

     2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.

 

          Art. 175. Scuole medie per non vedenti o sordomuti.

     1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.

 

Capo IV

ITINERARIO SCOLASTICO

 

          Art. 176. Iscrizione alla prima classe.

     1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

     2.[94].

     3.[95].

 

          Art. 177. Valutazione e scheda personale dell'alunno.

     1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

     2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

     3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'art. 318.

     4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'art. 167.

     5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

     6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.

     7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

     8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

     9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 178. Accesso alle classi successive alla prima.

     1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'art. 177.

     2. [Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il dodicesimo e il tredicesimo anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni] [96].

     3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

 

          Art. 179. Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione.

     1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

     2. [Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva] [97].

 

          Art. 180. Esami di idoneità.

     1. Gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione.

     2. Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

     3. Sono sedi di esami di idoneità tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.

     4. La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.

 

          Art. 181. Norme sullo svolgimento degli esami.

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza.

     2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'art. 318.

 

          Art. 182. Ripetenza.

     1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 112.

     2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'art. 316.

 

          Art. 183. Ammissione all'esame di licenza.

     1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei [98].

     2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.

     3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza è presentata certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.

 

          Art. 184. Sede e sessione unica dell'esame di licenza.

     1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

     2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.

     3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

 

          Art. 185. Esame di licenza e commissione esaminatrice.

     1.[99].

     2.[100].

     3. [La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento] [101].

     4. [L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi] [102].

     5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

 

          Art. 186. Valore della licenza.

     1. L'esame di licenza media è esame di Stato.

     2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

 

          Art. 187. Rilascio diplomi e attestati.

     1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.

     2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

     3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.

     4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.

     5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

     6. Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.

     7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media è gratuito.

     8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.

     9. Ai candidati che abbiano superato gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è del pari gratuito.

     10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

 

Capo V

LIBRI DI TESTO

 

          Art. 188. Adozione dei libri di testo.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono essere adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe [103].

 

          Art. 189. Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.

     1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 152.

 

Capo VI

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

 

          Art. 190. Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato.

     1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

     2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'art. 56.

     3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

 

Titolo V

ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

 

Capo I

FINALITA' ED ORDINAMENTO

 

          Art. 191. Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. [104]

     1. L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad essi si accede con la licenza di scuola media.

     2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

     3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna [105].

     4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d'arte e la scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda quello di avviare allo studio dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo biennio.

     5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto alla Facoltà di magistero. I diplomati del liceo artistico hanno accesso diretto all'Accademia di belle arti, se provenienti dalla prima sezione, ed alla Facoltà di architettura, se provenienti dalla seconda.

     6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica o scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.

     7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.

     8. Ad ogni istituto è preposto un preside, che svolge le funzioni previste dall'art. 396.

     9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono complessivamente indicati, nei successivi articoli, con l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria superiore".

 

Capo II

CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

 

          Art. 192. Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione. [106]

     1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.

     2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.

     3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

     4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316.

     5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame.

     6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

     7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.

     8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

     9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

     10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

     11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

 

          Art. 193. Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi. [107]

     1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva[108].

     2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'art. 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

     3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

     4. Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva[109].

     5. Gli esami integrativi, di cui all'art. 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

 

          Art. 193 bis. [110]

 

          Art. 193 ter. [111]

 

Capo III

ESAMI FINALI

 

          Art. 194. Esami finali nella scuola magistrale. [112]

     1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne[113].

     2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

     3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.

     4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.

     5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.

 

          Art. 195. Esami di qualifica. [114]

     1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.

     2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.

     3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

     4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.

     5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

 

          Art. 196. Esami di licenza di maestro d'arte. [115]

     1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell'art. 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.

     2.[116].

 

          Art. 197. Esami di maturità. [117]

 

Capo IV

NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME

 

          Art. 198. Commissioni di esame. [118]

     1. La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal preside ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

     2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale è composta dai docenti della scuola ed è presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1.

     3. - 10. [119]

 

          Art. 199. Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte. [120]

     1. [121]

     2. [122]

     3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.

     4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado.

     5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturità e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato.

     6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.

 

Capo V

NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

 

          Art. 200. Tasse scolastiche e casi di dispensa.

     1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

     a) tassa di iscrizione;

     b) tassa di frequenza;

     c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

     d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.

     2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.

     4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.

     5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:

     gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;

     gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

     6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

     7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

     a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

     b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

     c) ciechi civili.

     8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

     9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

     10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.

     11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

 

          Art. 201. Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore.

     1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti i compiti connessi all'istruzione secondaria superiore, ivi compresa quella artistica, con riguardo anche all'edilizia scolastica, secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale.

 

          Art. 202. Modelli viventi nei licei artistici.

     1. Per l'assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si applicano le disposizioni di cui all'art. 275.

 

Capo VI

ISTITUZIONI EDUCATIVE

 

          Art. 203. Convitti nazionali.

     1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

     2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 205.

     3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:

     a) dal rettore, presidente;

     b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

     c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;

     d) da un funzionario dell'amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

     4. Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

     5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.

     6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.

     7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.

     8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

     9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.

     10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

     11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

     12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

 

          Art. 204. Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile.

     1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.

     2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 205.

     3. L'amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l'obbligo di affidare all'educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell'educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell'ordinamento e dell'andamento educativo e didattico dell'istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all'autorità vigilante.

     4. Il consiglio di amministrazione dell'educandato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.

     5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indennità da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.

     6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all'amministrazione del patrimonio ed all'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

     7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.

     8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.

     9. Per l'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.

     10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

     11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

     12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.

     13. La direzione dell'Educandato statale di Napoli è affidata ad un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.

 

Capo VII

MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

 

          Art. 205. Regolamenti.

     1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi.

     2. Con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonché l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, semprechè sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

     2–bis Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio[123].

     3. Per gli istituti aventi finalità ed orientamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione.

     4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validità dei titoli di maturità conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici.

     5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

     6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti.

 

Titolo VI

ISTRUZIONE ARTISTICA

 

          Art. 206. Istituti di istruzione artistica. [124]

     1. L'istruzione artistica è impartita:

     a) negli istituti d'arte;

     b) nei licei artistici;

     c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza [125].

     2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b), del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

     3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 191.

     4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.

 

Capo I

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

 

          Art. 207. Finalità. [126]

     1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all'esercizio dell'arte.

     2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

     3. I corsi hanno durata di quattro anni.

     4. All'accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

     5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in possesso della licenza di maestro d'arte, del diploma di maturità di arte applicata o del diploma di maturità artistica - prima sezione.

     6. Allo stesso corso dell'accademia non si può essere iscritti per più di cinque anni.

     7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell'accademia di belle arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto dall'art. 402.

 

          Art. 208. Insegnamenti. [127]

     1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell'incisione, pittura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

     2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata, tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell'arte e del costume.

     3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della composizione decorativa, tecniche dell'incisione, decorazione, plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali, storia dell'arte e del costume.

     4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti fondamentali di scenografia, stile, storia dell'arte e storia del costume.

     5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'art. 261, comma 2, lettera a).

 

          Art. 209. Insegnamento delle materie artistiche. [128]

     1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'art. 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.

 

          Art. 210. Insegnamento delle materie di cultura. [129]

     1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.

 

          Art. 211. Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica. [130]

     1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.

 

          Art. 212. Direttore.

     1. Ad ogni accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.

     2. L'incarico ha la durata di due anni e può essere confermato.

     3. L'incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.

     4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

     5. Il direttore, designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministrative, didattiche e disciplinari, in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 213. Collegio dei docenti.

     1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia. [131]

     2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.

     3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'art. 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.

 

          Art. 214. Assistenti. [132]

     1. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti è previsto un posto di assistente.

     2. L'assistente svolge attività didattica coadiuvando il docente della cattedra in corrispondenza della quale è istituito il posto.

     2 bis Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame. [133]

     3. L'orario settimanale obbligatorio dell'assistente è di 16 ore.

     4. L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato.

 

          Art. 215. Scuole operaie e scuole libere del nudo.

     1. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.

     2. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di ruolo o, in mancanza, da supplenti.

 

          Art. 216. Ordinamento amministrativo.

     1. L'ordinamento amministrativo delle accademie di belle arti è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

Capo II

ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

 

          Art. 217. Istituti superiori per le industrie artistiche. [134]

     1. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica istruzione può promuovere l'istituzione di istituti superiori per le industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una industria artistica.

     2. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore con corso di studi di durata quinquennale.

     3. Lo Stato può assumere a suo carico la metà della spesa occorrente per l'istituzione e il mantenimento di questi istituti.

     4. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni relative alle accademie di belle arti.

 

Capo III

ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

 

Sezione I

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA

 

          Art. 218. Finalità. [135]

     1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica, con sede in Roma, ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

     2. Il funzionamento dell'accademia è disciplinato con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'art. 261, comma 2, lettera a).

 

          Art. 219. Ammissione all'Accademia. [136]

     1. Al primo anno di corso dell'Accademia si accede a seguito di esame.

 

          Art. 220. Direttore.

     1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.

     2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

     3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in caso di assenza o impedimento.

     4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.

     5. Il Ministro può in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

     6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato, dal dirigente preposto all'istruzione artistica, ad uno dei docenti dell'Accademia.

 

          Art. 221. Collegio dei docenti.

     1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia.

     2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.

 

          Art. 222. Ordinamento amministrativo.

     1. L'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

          Art. 223. Scritturazioni ed incarichi.

     1. Per l'insegnamento della regia e della recitazione, il direttore provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto di diritto privato. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Accademia.

     2. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.

 

          Art. 224. Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

     1. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Accademia d'arte drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e in compagnie sovvenzionate dallo Stato.

 

Sezione II

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

 

          Art. 225. Corsi e finalità dell'Accademia.

     1. L'Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici, un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di avviamento coreutico, della durata di tre anni.

     2. Il corso normale è diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni.

     3. L'ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento ministeriale.

 

          Art. 226. Ammissione ai corsi.

     1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare.

     2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.

 

          Art. 227. Attestati e diplomi.

     1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

     2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.

     3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è rilasciato il relativo diploma.

     4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di avviamento coreutico è rilasciato il relativo attestato.

     5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

 

          Art. 228. Direttore.

     1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa.

     2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

     3. Il direttore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce lo svolgimento dei programmi di insegnamento e l'orario delle lezioni.

     4. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.

     5. Il direttore è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami e deve essere compositore di danza di riconosciuto valore.

     6. Il posto di direttore non coperto da titolare è affidato dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti dell'accademia, su proposta del consiglio di amministrazione.

     7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.

 

          Art. 229. Ordinamento amministrativo.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 230 sulla composizione del consiglio di amministrazione, l'ordinamento amministrativo dell'Accademia è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

          Art. 230. Composizione del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal presidente;

     b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

     c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) dal direttore;

     f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.

     2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

     4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

 

          Art. 231. Collegio dei docenti.

     1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti dei corsi.

     2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.

     3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento.

 

          Art. 232. Materie di insegnamento.

     1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

     Corso normale (otto anni):

     Inferiore (3 anni):

     tecnica della danza;

     Medio (3 anni):

     tecnica della danza;

     composizione della danza;

     solfeggio;

     storia dell'arte, quinto e sesto anno;

     storia della musica, quinto e sesto anno.

     Superiore (2 anni):

     tecnica della danza;

     composizione della danza;

     teoria della danza;

     storia dell'arte;

     storia della musica;

     solfeggio;

     Corso di perfezionamento (3 anni):

     tecnica della danza;

     composizione della danza;

     teoria della danza;

     storia dell'arte;

     storia della musica;

     storia della danza e del costume;

     pianoforte (facoltativo).

     2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.

     3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'art. 261, comma 2, lettera a).

 

          Art. 233. Obblighi scolastici degli allievi.

     1. E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore.

     2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già superati.

     3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.

 

          Art. 234. Personale del corso di perfezionamento.

     1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

     2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.

 

          Art. 235. Insegnamento della composizione e della tecnica della danza.

     1. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite nell'Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalità ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui all'art. 265.

 

          Art. 236. Pianisti accompagnatori.

     1. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai docenti medesimi e dal direttore.

 

          Art. 237. Sovvenzioni.

     1. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici, per i tre anni di corso, nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto, per ciascun esercizio finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo.

 

          Art. 238. Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.

     1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

     2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria.

     3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.

 

Capo IV

CONSERVATORI DI MUSICA

 

          Art. 239. Finalità.

     1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale [137].

     2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.

     3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

     4. [138]

     5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico [139].

     6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 240. Insegnamento nei conservatori di musica.

     1. L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

     2. All'elenco delle scuole di cui all'art. 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.

     3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'art. 261, comma 2, lettera a).

 

          Art. 241. Direttore.

     1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto.

     2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.

     3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.

     4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.

     5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.

     6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio.

 

          Art. 242. Collegio dei docenti.

     1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio.

     2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.

 

          Art. 243. Ordinamento amministrativo.

     1. L'ordinamento amministrativo dei conservatori è disciplinato dalle disposizioni di cui al capo VI del presente titolo.

 

          Art. 244. Conservatori di musica statizzati.

     1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:

     "G. Tardini" di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);

     "Nicolò Paganini" di Genova e "Francesco Morlacchi" di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);

     "F. E. Dall'Abaco" di Verona, "L. Canepa" di Sassari, "A. Vivaldi" di Alessandria, "U. Giordano" di Foggia, "L. D'Annunzio" di Pescara, "G. Frescobaldi" di Ferrara, "T. Schipa" di Lecce, "G. Nicolini" di Piacenza, "A. Venturi" di Brescia, e "C. Pollini" di Padova, liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 633);

     "V. Gianferri" di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);

     "S. Tomadini" di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466)[140].

     2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6[141].

 

          Art. 245. Disciplina della professione di maestro di canto.

     1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.

     2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.

     3. E' istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo insegnamento.

 

          Art. 246. Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.

     1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

     2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.

     3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:

     a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

     b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

     4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

     5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

     6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano né ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorità ecclesiastiche, sempre che le rispettive attività artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, né ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati.

     7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.

     8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

 

          Art. 247. Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali.

     1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota "La", la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

     2. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota "La", di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.

     3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

     4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.

     5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.

     6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

     7. All'attuazione delle norme del presente articolo si provvede con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 248. Accompagnatori al pianoforte.

     1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica è istituito un posto di accompagnatore al pianoforte.

     2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

 

Capo V

ALUNNI, ESAMI E TASSE

 

          Art. 249. Alunni.

     1. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al Ministero.

     2. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono iscritti all'anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a giudizio del collegio dei docenti.

 

          Art. 250. Privatisti. [142]

     1. Non può presentarsi all'esame di ammissione all'accademia di belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la licenza di scuola media.

     2. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.

     3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di età.

     4. All'esame di licenza dell'Accademia di belle arti non sono ammessi candidati privatisti.

 

          Art. 251. Orari e programmi.

     1. Gli orari di insegnamento e i programmi di esame negli istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del Ministro. [143]

 

          Art. 252. Esami. [144]

     1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.

     2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.

     3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione, e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.

     4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.

     5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.

     6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.

     7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.

     8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. [145]

 

          Art. 253. Tasse scolastiche.

     1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:

     A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):

     tassa di esame di ammissione;

     tassa di immatricolazione;

     tassa di frequenza di ciascun anno;

     tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.

     B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:

     tassa di esame di ammissione alle varie scuole;

     tassa di immatricolazione;

     tassa di frequenza di ciascun anno;

     tassa di diploma.

     2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'art. 7, comma 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazione, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

     3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.

     4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:

     gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;

     gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;

     gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.

     5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

     6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.

     7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA,

ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE

NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

 

          Art. 254. Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi.

     1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza[146].

     2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

 

          Art. 255. Autonomia amministrativa.

     1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

     3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio.

     4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.

 

          Art. 256. Consiglio di amministrazione.

     1. Ciascuno degli istituti di cui all'art. 255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:

     a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     b) il direttore dell'Istituto;

     c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.

     2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

     3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

     4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più elevata.

     5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

     6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

     7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresì parte due docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.

     8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.

 

          Art. 257. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione:

     a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

     b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto o determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti; [147]

     c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.

 

          Art. 258. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

     2. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di notoria solidità che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

     3. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli istituti e firmati nei modi di cui all'art. 259, comma 1.

     4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio dell'esercizio successivo alla loro maturazione.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa è affidato all'Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5.

 

          Art. 259. Servizi amministrativi, di segreteria e contabili.

     1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari.

     2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

     3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'istituto in cui egli è titolare e in province limitrofe.

     4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

 

          Art. 260. Servizi di economato e di archivio.

     1. Ad ogni istituto è assegnato un coordinatore amministrativo con il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

     2. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della quarta qualifica funzionale.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

 

          Art. 261. Iniziative di promozione.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate.

     2. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, è autorizzato:

     a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;

     b) a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;

     c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche.

     3. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'art. 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     4. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attività di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.

 

          Art. 262. Locali e arredamento.

     1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.

     2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.

     3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

          Art. 263. Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine.

     1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.

     2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.

     3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

 

Capo VIII

PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

 

Sezione I

RUOLI E ORGANICI

 

          Art. 264. Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori.

     1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:

     ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

     ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

     ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;

     ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

     2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.

     4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche.

     5. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale docente.

     6. Alle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

     7. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme contenute nella parte III del presente testo unico, relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale del comparto "Ministeri".

 

          Art. 265. Organici.

     1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti di cui all'art. 261, comma 3.

     3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

     4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100 allievi.

     5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei vari insegnamenti. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

          Art. 266. Orario di servizio.

     1. L'orario di servizio è stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.

 

          Art. 267. Cumulo di impieghi.

     1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'art. 273.

     2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.

 

          Art. 268. Competenze in materia di stato giuridico del personale.

     1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:

     a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;

     b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;

     c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

     2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede:

     a) alla nomina e conferma in ruolo;

     b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;

     c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;

     d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

     3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.

 

Sezione II

RECLUTAMENTO

 

          Art. 269. Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi.

     1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

     2. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori di musica e nelle predette accademie.

     3. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

     4. Per la partecipazione al concorso per direttore dell'Accademia nazionale di danza è richiesto il requisito di cui all'art. 228, comma 5.

     5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II, sezione III del presente testo unico.

     6. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente.

     7. Il presidente è scelto per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

     9. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.

 

          Art. 270. Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori. [148]

     [1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. [149]

     2. Le tipologie delle classi di concorso sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per aree disciplinari, nel rispetto dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione.

     3. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente si applicano le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento delle materie artistiche. Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte è necessario altresì essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei licei classici.

     4. I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquiennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio superiore a 15/30. [150]

     5. I concorsi per titoli ed esami constano di una o più prove scritte, scrittografiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

     6. Ciascuna prova scritta, scrittografica o pratica, è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

     7. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui alla parte II, titolo VII, capo I del presente testo unico.

     8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

     9. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra. La durata di ciascuna prova scritta, scrittografica e pratica, non può superare in ogni caso le 12 ore.

     10. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'art. 265, comma 5; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

     10 bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. [151]

     11. L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

     12. Fermo quanto disposto dal comma 10, per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sull'anno di formazione dettate per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

     13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche. [152]

     14. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire i posti di docente a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato[153].]

 

          Art. 271. Commissioni giudicatrici.

     1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

     2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

     3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

     4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

     5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.

 

          Art. 272. Conferimento delle supplenze. [154]

 

          Art. 273. Contratti di collaborazione.

     1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

     2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

     3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

     4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

     5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

     6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

     7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.

     8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

     9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate[155].

 

          Art. 274. Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980.

     1. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

     2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

     3. In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

     4. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'art. 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

     5. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.

     6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

 

          Art. 275. Modelli viventi. [156]

 

Titolo VII

NORME COMUNI

 

Capo I

SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

 

Sezione I

SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

 

          Art. 276. Criteri generali. [157]

 

          Art. 277. Sperimentazione metodologico-didattica. [158]

 

          Art. 278. Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture. [159]

 

          Art. 279. Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali. [160]

 

          Art. 280. Iscrizione degli alunni. [161]

 

          Art. 281. Documentazione, valutazione e comunicazioni. [162]

 

Sezione II

AGGIORNAMENTO CULTURALE DEL PERSONALE

ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE

 

          Art. 282. Criteri generali.

     1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

     2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.

     3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

 

          Art. 283. Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche.

     1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

     2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'art. 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo art. 27.

     3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

 

          Art. 284. Specifiche iniziative di aggiornamento.

     1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'art. 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.

     2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'art. 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

     3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

 

          Art. 285. Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca.

     1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.

     2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.

     4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.

     5. Le università, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

 

          Art. 286. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare.

     1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di aggiornamento ai sensi dell'art. 132.

 

Sezione III

ISTITUTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI

 

          Art. 287. Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi. [163]

     1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     2. Gli istituti hanno il compito di:

     a) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

     b) condurre studi e ricerche in campo educativo;

     c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione a cui collaborino più istituzioni scolastiche;

     d) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

     e) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.

     3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

 

          Art. 288. Articolazione interna degli istituti regionali. [164]

     1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.

     2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune.

 

          Art. 289. Organi degli istituti regionali. [165]

     1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:

     a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;

     b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;

     c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

     d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

     2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

     3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 294.

     4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

     5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'art. 288.

     6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.

     7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto.

     8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 290. Centro europeo dell'educazione. [166]

     1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

     2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

     4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

     a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;

     b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;

     c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;

     d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;

     e) sull'impiego delle tecnologie educative.

 

          Art. 291. Organi del Centro europeo dell'educazione. [167]

     1. Il Centro europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

     a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

     b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

     2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

     3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui all'art. 294.

     4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

     5. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno.

     6. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro.

     7. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 292. Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica. [168]

     1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

     2. La biblioteca svolge le seguenti attività:

     a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;

     b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

     3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

     a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;

     b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

     c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

     d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

     4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

     5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

     6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

     7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

     8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.

     9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 293. Conferenza dei presidenti. [169]

     1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti.

     2. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.

     3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato.

     4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.

 

          Art. 294. Personale degli istituti. [170]

     1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo[171].

     2. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente.

     3. L'assegnazione è disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate.

     4. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può essere ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo.

     5. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

     6. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci.

     8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 295. Finanziamenti. [172]

     1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività:

     a) con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;

     b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

     c) con i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

     d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate.

     2. L'ammontare degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato annualmente.

 

Sezione IV

DISPOSIZIONI PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

 

          Art. 296. Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige.

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     2. Ai sensi dell'art. 28 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, la Provincia di Bolzano istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell'art. 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 4 del citato testo unificato.

     3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la Provincia di Trento, nell'esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell'art. 294, commi 2, 3, 4 e 6, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5 del citato testo unificato.

 

          Art. 297. Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta.

     1. Ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.

     2. L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

     3. Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.

     4. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'art. 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.

     5. I tre membri, di cui al terzo alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

     6. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.

     7. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.

     8. La Regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 294, comma 1.

     9. La Regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

     10. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.

     11. I contributi di cui all'art. 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.

     12. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

 

          Art. 298. Disposizioni speciali per la Sicilia.

     1. Nelle materie previste dal presente capo la Regione Sicilia svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

 

Sezione V

NORME FINALI

 

          Art. 299. Sede degli istituti.

     1. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilità di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.

 

          Art. 300. Norme transitorie sul personale.

     1. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, è assunto, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualità di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.

     2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi di anzianità richiesti dalla legge stessa sono ridotti a metà a decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.

     3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i soppressi centri didattici è valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

 

          Art. 301. Statuti e norme finali.

     1. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'ente. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

     2. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega recata dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

Capo II

ORDINAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

 

          Art. 302. Organizzazione dell'insegnamento.

     1. L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria.

     2. [173]

 

          Art. 303. Esoneri dalle esercitazioni pratiche.

     1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria locale.

     2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'Istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale.

 

          Art. 304. Voto di educazione fisica. [174]

     [1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

     2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa del pagamento delle tasse.

     3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.]

 

          Art. 305. Sussidi.

     1. Il Ministero della pubblica istruzione può concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

     2. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi, cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che è controllata dal provveditore agli studi.

 

          Art. 306. Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.

     2. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.

     4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

 

     Art. 307. (Organizzazione e coordinamento periferico) [175]

     1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

 

     Art. 307. Servizi periferici - coordinatore. [176]

     1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori agli studi, che possono avvalersi della collaborazione di un preside o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento [177].

 

          Art. 308. Ruoli organici e cattedre.

     1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.

     2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra è istituita presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.

     3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente può assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.

 

Capo III

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

E DIRITTI DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE

 

Sezione I

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 

          Art. 309. Insegnamento della religione cattolica.

     1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

     2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

     3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

     4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

 

          Art. 310. Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

     1. Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

     2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

     3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile[178].

     4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

 

Sezione II

DIRITTI DELLE ALTRE CONFESSIONI

RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

 

          Art. 311. Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica.

     1. La Repubblica Italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.

     2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

     3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.

     4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.

     5. Per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.

     6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.

     7. Per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.

 

Capo IV

ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI

 

Sezione I

ALUNNI HANDICAPPATI

 

Paragrafo I

DIRITTO ALL'EDUCAZIONE, ALL'ISTRUZIONE E

ALLA INTEGRAZIONE DELL'ALUNNO HANDICAPPATO

 

          Art. 312. Principi generali.

     1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo.

 

          Art. 313. Soggetti aventi diritto.

     1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

     2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'art. 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

 

          Art. 314. Diritto all'educazione ed all'istruzione.

     1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

     2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

     3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

     4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

     5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

     6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     7. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

     8. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

     9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

          Art. 315. Integrazione scolastica.

     1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

     a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate[179];

     b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

     c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

     2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

     3. [180]

     4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

     5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

 

          Art. 316. Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica.

     1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

     a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;

     b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

     c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

     2. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 325.

     3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'art. 455, comma 12.

     4. Gli accordi di programma di cui all'art. 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'art. 479, comma 10.

 

          Art. 317. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

     1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

     2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

     3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'art. 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

     4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

 

          Art. 318. Valutazione del rendimento e prove d'esame.

     1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

     2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

     3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

     4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

 

Paragrafo II

INTERVENTI SPECIFICI E FORME DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

 

          Art. 319. Posti di sostegno.

     1. [181]

     2. [182]

     3. [183]

     4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'art. 325.

     5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'art. 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 455, comma 12.

 

          Art. 320. Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare.

     1. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 127.

     2. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

 

          Art. 321. Programmazione educativa nella scuola media.

     1. Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui all'art. 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di sostegno.

     2. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

 

Paragrafo III

SCUOLE SPECIALI PER NON VEDENTI E PER SORDOMUTI

ED ALTRE SCUOLE CON PARTICOLARI FINALITA'

 

          Art. 322. Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti.

     1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

     2. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'art. 55 - presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

     3. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.

     4. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

     5. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

     6. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.

     7. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui all'art. 56, scuole medie speciali per non vedenti.

     8. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.

 

          Art. 323. Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti.

     1. L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi.

     2. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.

     3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

     4. I consigli scolastici provinciali, in accordo, con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti.

     5. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2.

     6. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo.

     7. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominate dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.

     8. Gli immobili di proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

 

          Art. 324. Scuole con particolari finalità.

     1. Sono scuole con particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere continuativo.

 

Paragrafo IV

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI

PORTATORI DI HANDICAP, NON VEDENTI E SORDOMUTI

 

          Art. 325. Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti.

     1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

     3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

 

Sezione II

ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

 

          Art. 326. Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze.

     1. A favore dei minori indicati nell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sono attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste, interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti interventi in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     2. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

     3. Le attività di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

     4. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

     5. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

     a) della pedagogia preventiva;

     b) nell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

     c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

     d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

     6. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

     7. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

     8. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

     9. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

     10. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

     11. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

     12. Il provveditore agli studi d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima. [184]

     13. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

     14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 456, possono essere disposte nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 12.

     15. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17[185].

     16. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

     17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

     18. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

     19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

     20. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, lettera e), del presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

     21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

     22. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone all'approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa predisposizione di studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire.

 

Capo V

NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO

 

          Art. 327. Interventi.

     1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

     2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La Regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

     3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

     4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

Capo VI

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

 

          Art. 328. Sanzioni disciplinari.

     1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     2. - 6. [186]

     7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.

     8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.

     9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.

 

Capo VII

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGRAMMI

 

          Art. 329. Insegnamenti di discipline applicate alla pesca. [187]

 

          Art. 330. Educazione stradale. [188]

 

Capo VIII

 

          Art. 330 bis. Comunicazioni relative agli studenti. [189]

     [1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 675 del 1996. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.]

 

Titolo VIII

ISTRUZIONE NON STATALE

 

Capo I [190]

SCUOLA MATERNA

 

          Art. 331. Caratteri e finalità della scuola materna non statale. [191]

     [1. La scuola materna non statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.]

 

          Art. 332. Vigilanza. [192]

     [1. La vigilanza sulle scuole materne non statali è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.]

 

          Art. 333. Apertura delle scuole materne non statali. [193]

     [1. L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali è rilasciata dal direttore didattico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.]

 

          Art. 334. Titolo di studio prescritto per l'insegnamento. [194]

     [1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.]

 

          Art. 335. Approvazione delle nomine. [195]

     [1. Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione del provveditore agli studi.]

 

          Art. 336. Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione europea.

     1. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

 

          Art. 337. Chiusura delle scuole materne non statali. [196]

     [1. Le condizioni che determinano la chiusura delle scuole materne non statali e le modalità della chiusura stessa sono stabilite con regolamento governativo.]

 

          Art. 338. Ricorsi. [197]

     [1. Con regolamento governativo sono stabilite le modalità per l'impugnazione, in sede amministrativa, del diniego dell'autorizzazione all'apertura e del provvedimento di chiusura di scuole materne non statali.]

 

          Art. 339. Sussidi alle scuole materne non statali.

     1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero[198].

 

          Art. 340. Ripartizione dello stanziamento di bilancio.

     1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

     2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

          Art. 341. Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti.

     1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

 

          Art. 342. Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi.

     1. Ai fini di cui all'art. 339 si applica il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Capo II [199]

ISTRUZIONE ELEMENTARE

 

          Art. 343. Scuole elementari non statali.

     1. Le scuole elementari non statali si distinguono in scuole parificate, scuole sussidiate e scuole private autorizzate.

 

          Art. 344. Scuole parificate.

     1. Sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione.

 

          Art. 345. Convenzioni.

     1. Le condizioni e le modalità per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo.

     2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

 

          Art. 346. Obblighi didattici delle scuole parificate.

     1. Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

 

          Art. 347. Vigilanza.

     1. La vigilanza sulle scuole parificate è esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

 

          Art. 348. Scuole sussidiate.

     1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata.

     2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.

     3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.

     4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

     5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.

 

          Art. 349. Scuole private autorizzate.

     1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'art. 350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità.

     2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull'equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

 

          Art. 350. Autorizzazione per le scuole private.

     1. L'autorizzazione è rilasciata dal direttore didattico. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.

     2. Le scuole private autorizzate sono tenute ad uniformarsi, di massima, agli obiettivi indicati nei programmi in vigore per la scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

 

          Art. 351. Vigilanza.

     1. La vigilanza sulle scuole private autorizzate è esercitata dal Provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.

 

Capo III [200]

ISTRUZIONE SECONDARIA

 

          Art. 352. Scuole e corsi.

     1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.

     2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami.

     3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attività organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria ed artistica.

     4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sotto l'aspetto didattico e morale.

     5. Il Ministero della pubblica istruzione esercita la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalità delle scuole pubbliche.

     6. [Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresì le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione] [201].

 

          Art. 353. Soggetto gestore.

     1. Le scuole non statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

     2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

     3. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.

     4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformità a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

     5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'art. 366.

 

          Art. 354. Chiusura dell'istituzione scolastica. [202]

     [1. Il dirigente generale competente può disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

     2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorità ecclesiastica si applica il disposto di cui all'art. 362, comma 1.]

 

          Art. 355. Riconoscimento legale. [203]

     [1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

     a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;

     b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;

     c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;

     d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.

     2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

     3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio.]

 

          Art. 356. Pareggiamento. [204]

     [1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 7, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222.

     2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'art. 355, si richiede:

     a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;

     b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b), dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;

     c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti.

     3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui all'art. 355, comma 3.]

 

          Art. 357. Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento. [205]

     [1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.

     2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

     3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.]

 

          Art. 358. Oneri a carico del soggetto gestore.

     1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'art. 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in conformità delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

     2. [206]

     3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti.

     4. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole.

     5. [Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'art. 187] [207].

 

          Art. 359. Provvedimenti sanzionatori. [208]

     [1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale e didattico.

     2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.

     3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.]

 

          Art. 360. Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate. [209]

     [1. L'ufficio di preside in una scuola secondaria pareggiata è conferito mediante concorso per titoli fra i docenti ordinari della stessa scuola forniti di laurea ed aventi almeno sette anni di servizio di ruolo in scuole statali o pareggiate. Nei primi sette anni successivi al pareggiamento l'ufficio direttivo è conferito, anno per anno, a titolo di supplenza ad uno dei docenti della scuola fornito di laurea. L'ufficio di preside può essere conferito senza concorso a chi occupi lo stesso ufficio in altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado.

     2. La nomina, il licenziamento e la progressione di carriera dei docenti delle scuole secondarie pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per i corrispondenti istituti di istruzione secondaria statali.

     3. I docenti di ruolo che passino da una ad altra scuola pareggiata dello stesso tipo e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti. I docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata. In tal caso la spesa della pensione sarà ripartita tra l'ente medesimo e lo Stato in conformità delle norme vigenti.

     4. Le condizioni per il trasferimento nei ruoli statali del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate in caso di statizzazione sono determinate con regolamento ministeriale da adottare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le modalità di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     5. In caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione, qualunque sia la loro età.

     6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

     7. Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disciplina, le disposizioni relative al corrispondente personale delle scuole statali.]

 

          Art. 361. Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini. [210]

     [1. [211]

     2. [212]

     3.[213].

     4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennità ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.]

 

          Art. 362. Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

     1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità.

     2. I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.

     3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sede degli esami di Stato.

 

          Art. 363. Licei linguistici.

     1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:

     a) Civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;

     b) Civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" già "Regina Margherita" di Genova;

     c) Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;

     d) Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia-Mestre;

     e) Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.

     2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

     3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

     4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.

 

          Art. 364. Scuole magistrali. [214]

     [1. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto annualmente un apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti con personalità giuridica. Il riconoscimento delle predette scuole è disciplinato con regolamento governativo.]

 

          Art. 365. Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari. [215]

     [1. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, di corsi annuali, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.

     2. Il Ministero può concorrere alle spese dei corsi con appositi contributi, su motivata domanda degli enti interessati ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

     3. Per l'iscrizione all'uno o all'altro di tali corsi è richiesto rispettivamente il titolo legale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne o in quelle elementari. Le tasse a favore degli enti autorizzati a tenere i corsi non potranno per ciascun corso superare la somma che è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti il corso.

     4. I corsi sono indetti dal Ministero con apposita ordinanza, che ne stabilisce la durata, gli orari, i programmi, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo.

     5. Il titolo rilasciato alla fine del corso abilita all'insegnamento soltanto nelle scuole materne o in quelle elementari in cui si sperimenti il corrispondente indirizzo didattico differenziato.]

 

          Art. 366. Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.

     1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea e quanto stabilito nell'art. 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 353.

     3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l'esercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

     4. Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi, però, d'urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.

     5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attività nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste.

 

Capo IV

ISTITUTI MUSICALI E SCUOLA DI MUSICA

 

          Art. 367. Istituti musicali pareggiati.

     1. Gli istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica possono essere pareggiati ai conservatori di musica statali.

     2. Le norme relative alle condizioni ed alle modalità del pareggiamento, al personale e al funzionamento degli istituti pareggiati ed alla vigilanza sugli istituti stessi sono stabilite con regolamento governativo adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

     3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei docenti di ruolo, nonché del personale direttivo e docente incaricato è quello stabilito per il corrispondente personale dei conservatori di musica.

     4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati è corrispondente a quello stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.

 

          Art. 368. Istituti musicali e scuole di musica privati.

     1. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la sorveglianza su tutti gli istituti musicali e scuole di musica privati.

 

          Art. 369. Istituti musicali italiani all'estero.

     1. Gli istituti italiani di musica all'estero possono essere riconosciuti secondo disposizioni stabilite con regolamento governativo.

 

Capo V

SCUOLE DI DANZA

 

          Art. 370. Scuole di danza pareggiate.

     1. Con decreto del dirigente del servizio centrale competente possono essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformino sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è stabilito per l'Accademia nazionale di danza.

 

          Art. 371. Procedimento per il pareggiamento.

     1. Un'apposita commissione ministeriale composta di tre membri, procede al previo accertamento dei requisiti prescritti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

     2. Assiste la commissione un funzionario amministrativo addetto al servizio centrale competente.

 

          Art. 372. Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati. [216]

     1. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

     2. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

 

          Art. 373. Denominazione delle scuole di danza.

     1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori dell'Accademia nazionale di danza, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.

 

          Art. 374. Spese. [217]

     1. Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui all'art. 371, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

 

          Art. 375. Impiego di personale negli spettacoli di danza.

     1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

 

Capo VI

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

 

          Art. 376. Riconoscimento. [218]

     1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalità giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalità sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Titolo IX

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E SCAMBI CULTURALI

 

Capo I

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

 

          Art. 377. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero.

     1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e 635.

 

          Art. 378. Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale.

     1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3.

     2. Per l'ammissione alla prima classe della scuola media si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

 

          Art. 379. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall’Italia dai cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica. [219]

     1. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

     2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall’Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate[220].

     3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

     4. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta da 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

     5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.

     6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

     7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

     8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall’Italia da cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     9. [Gli interessati devono esibire un attestato della autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati] [221].

 

          Art. 380. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali. [222]

     [1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore.

     2. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.]

 

          Art. 381. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.

     1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.

     2. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.

     3. Le prove di cui all'art. 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

 

          Art. 382. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti.

     1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

     2. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.

     3. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

 

          Art. 383. Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi.

     1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all'art. 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza coi titoli di studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.

     2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

     3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.

 

          Art. 384. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.

     1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 383.

     2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarità corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza è attestato dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.

     3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l'art. 378.

 

          Art. 385. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella Provincia di Bolzano.

     1. A norma dell'art. 29 del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le disposizioni contenute nell'art. 379 si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in Provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in Provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.

     2. La Provincia, ai sensi dell'art. 9 del citato testo unificato, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'art. 379, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 379, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.

     3. Su richiesta della provincia, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolare finalità di cui all'art. 324, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella Provincia di Bolzano.

 

          Art. 386. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia.

     1. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore italiana, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

 

          Art. 387. Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine.

     1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici italiani.

 

          Art. 388. Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino.

     1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984, n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.

 

          Art. 389. Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari.

     1. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 115.

 

          Art. 390. Scuole europee - Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea.

     1. Per l'equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960, n. 102 e le loro successive modificazioni.

     2. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunità si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962 reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965, n. 577 e loro successive modificazioni.

     3. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalità ivi previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale che diano accesso all'insegnamento nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le accademie.

     4. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 391. Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale. [223]

 

          Art. 392. Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale. [224]

 

          Art. 393. Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste.

     1. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste. Il riconoscimento dei titoli di studio è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d'esame.

 

Capo II

SCAMBI CULTURALI

 

          Art. 394. Scambi culturali.

     1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunità europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.

     2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'art. 457.

 

Parte III

PERSONALE

 

Titolo I

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

 

Capo I

FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA

 

          Art. 395. Funzione docente.

     1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

     2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

     In particolare essi:

     a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

     b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

     c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

     d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

     e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

          Art. 396. Funzione direttiva.

     1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

     2. In particolare, al personale direttivo spetta:

     a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

     b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

     c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

     d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

     e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

     f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

     g) coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;

     h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

     i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

     l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

     3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

     5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

 

          Art. 397. Funzione ispettiva.

     1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

     2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.

     3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale e dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale[225].

     4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

     5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

 

Capo II

RECLUTAMENTO

 

Sezione I

NORME GENERALI

 

          Art. 398. Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

     1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.

     2. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.

     3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.

 

Sezione II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

 

          Art. 399. Accesso ai ruoli. [226]

     1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

     2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

     3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 [227].

     3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 [228].

 

          Art. 400. Concorsi per titoli ed esami.

     01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonchè per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [229].

     02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione [230].

     03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda[231].

     1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali [232].

     2. E' stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

     3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.

     4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.

     5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.

     6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.

     7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

     8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

     10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

     11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.

     12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

     13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

     14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto [233].

     15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento [234].

     15 bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche[235].

     16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.

     17. [Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente] [236].

     18. [237]

     19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso [238].

     20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

     21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita [239].

 

          Art. 401. Graduatorie permanenti. [240]

     1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

     2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

     3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

     4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

     5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8 bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

     7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

     8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

     9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

 

          Art. 402. Requisiti generali di ammissione.

     1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

     a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna[241];

     b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

     c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore. [242]

     2. Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio. L'accertamento dei titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

     3. Per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre di insegnamento dell'educazione musicale sono validi anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all'esito di corsi i cui programmi abbiano ottenuto l'approvazione ministeriale.

     4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda è, altresì, richiesto il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.

     5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di età previste dalle norme vigenti.

     6. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

 

          Art. 403. Requisito specifico di ammissione.

     1. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'art. 402 è richiesto il titolo di specializzazione.

 

          Art. 404. Commissioni giudicatrici.

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

     2. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

     3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

     4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

     5. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale.

     6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

     7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.

     8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

     9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità di formazione degli elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.

     10. Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

     11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

     12. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

     13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

     14. [243]

     15. [Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso] [244].

     Compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero al servizio

     Numero dei candidati: fino a 100;

     Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

     Tempo e sedute assegnate (*): 30 g. - 26 sedute; 50 g. - 43 sedute; 70 g. - 61 sedute;

     Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.

     Numero dei candidati: da 101 a 200;

     Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

     Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

     Tempo e sedute assegnate (*): 50 g. - 43 sedute; 75 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute;

     Totale: 2.795.000; 4.030.000; 5.720.000.

     Numero dei candidati: da 201 a 300;

     Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

     Tempo e sedute assegnate (*): 74 g. - 62 sedute; 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute;

     Totale: 4.030.000; 5.720.000; 8.450.000.

     Numero dei candidati: da 301 a 400;

     Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

     Tempo e sedute assegnate (*): 100 g. - 88 sedute; 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;

     Totale: 5.720.000; 8.450.000; 11.375.000.

     Numero dei candidati: da 401 a 500;

     Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2, 3 o più;

     Tempo e sedute assegnate (*): 150 g. - 130 sedute; 200 g. - 175 sedute; 240 g. - 208 sedute;

     Totale: 8.450.000; 11.375.000; 13.520.000.

     (*) Non comprende i venti giorni necessari per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle eventuali prove pratiche e a quelle orali[245].

     16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute.

 

          Art. 405. Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un'adeguata specializzazione.

 

          Art. 406. Esclusione.

     1. L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

     2. L'esclusione è disposta dall'organo che cura lo svolgimento del concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

 

Sezione III

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

 

          Art. 407. Concorsi.

     1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.

     2. Le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale.

     3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

          Art. 408. Requisiti di ammissione.

     1. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

     2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

     3. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 409. Scuola materna e scuola elementare.

     1. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

 

          Art. 410. Scuola media.

     1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

     a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;

     b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

 

          Art. 411. Scuole secondarie superiori.

     1. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché i docenti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

     2. Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

     3. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

     4. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicate.

 

          Art. 412. Licei artistici ed istituti d'arte.

     1. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

     2. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'art. 402.

 

          Art. 413. Istituti di educazione.

     1. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio di ruolo, nonché i docenti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica. Ai predetti concorsi sono altresì ammessi anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

     2. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente prestato.

     3. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il reclutamento del personale direttivo della scuola.

 

          Art. 414. Commissioni giudicatrici.

     1. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da:

     a) un docente universitario, con funzione di presidente;

     b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

     c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

     d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente.

     2. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi in appositi elenchi.

     3. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

     4. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

     6. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

     7. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

     8. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

     9. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

 

          Art. 415. Prove di esame e valutazione.

     1. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

     2. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

     3. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

     4. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

     5. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

     6. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

     7. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure concorsuali in atto alla data del 1° febbraio 1994, per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

     8. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove ha luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova.

 

          Art. 416. Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.

     1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi per il reclutamento del personale direttivo:

     a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 415;

     b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

          Art. 417. Graduatorie.

     1. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

     2. Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

     4. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

 

          Art. 418. Esclusioni.

     1. Nei limiti del successivo art. 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Sezione IV

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO

 

     Art. 419. (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). [246]

     1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

     2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato

 

          Art. 420. Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive [247].

     1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami [248].

     2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

     a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

     b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni [249].

     2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

     a) laurea magistrale;

     b) laurea specialistica;

     c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

     d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore [250].

     3. [Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista] [251].

     4. [Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni] [252].

     5. [Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli] [253].

     6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [254].

     7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

     a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonchè le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

     b) le prove e i programmi concorsuali, nonchè i titoli valutabili;

     c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

     d) la valutazione della eventuale preselezione;

     e) la valutazione delle prove e dei titoli;

     f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

     g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 [255].

     7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonchè un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte [256].

     7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione [257].

 

          Art. 421. Commissioni esaminatrici.

     1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

     a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

     b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito [258].

     1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonchè quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso [259].

     2. [Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità] [260].

     3. [Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica] [261].

     4. Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

     5. [Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata] [262].

 

          Art. 422. Prove d'esame.

     1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale [263].

     2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

     a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

     b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

     c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli [264].

     3. [Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25] [265].

     4. [Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea] [266].

     5. [Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea] [267].

     6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussone sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

     7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

     8. [Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili] [268].

 

          Art. 423. Graduatorie.

     1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente [269].

     2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli [270].

     3. [A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni] [271].

     4. [I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa] [272].

 

          Art. 424. Esclusioni. [273]

     [1. Nei limiti di cui al successivo art. 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.]

 

Sezione V

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO

DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO DIVERSA DALL'ITALIANO

 

Paragrafo I

SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO

SLOVENA DI TRIESTE E GORIZIA

 

          Art. 425. Reclutamento del personale docente.

     1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

     2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

     3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

     4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

     5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

     6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

     7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

 

          Art. 426. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

     1. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

     2. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

     3. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

     4. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

     5. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla commissione di cui all'art. 624, che assiste il sovrintendente scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate dall'art. 404 e, in particolare, quella di cui al comma 3.

 

Paragrafo II

SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO TEDESCA,

SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

E SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

 

          Art. 427. Reclutamento del personale docente.

     1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della Provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.

     2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

     3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

     4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della Provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. [Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano] [274].

     5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della Provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

     6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, semprechè gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

     7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della Provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

          Art. 428. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

     1. I concorsi di cui all'art. 427 sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

     2. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

     3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

     4. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

Paragrafo III

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE IN

LINGUA SLOVENA, DELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA

E DELLE SCUOLE DELLE LOCALITA' LADINE

 

          Art. 429. Reclutamento del personale direttivo.

     1. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

     2. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

     3. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

     4. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle località ladine della Provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

          Art. 430. Reclutamento del personale ispettivo.

     1. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.

     2. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.

 

          Art. 431. Prove d'esame e valutazione dei titoli.

     1. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

     2. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale docente.

 

          Art. 432. Rinvio.

     1. Per quanto non è previsto dal presente capo si applicano le norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola.

     2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano.

 

Sezione VI

NORME SULLE COMMISSIONI DI CONCORSO

 

          Art. 433. Incompatibilità.

     1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

          Art. 434. Esonero dall'insegnamento.

     1. Il personale direttivo e docente nominato presidente o componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

     2. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

     3. Il posto occupato dal personale esonerato è conferito come supplenza di durata pari al periodo dell'esonero.

     4. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

          Art. 435. Norma comune sulle procedure concorsuali.

     1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

 

Sezione VII

NOMINE IN RUOLO

 

          Art. 436. Nomina ed assegnazione della sede.

     1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

     2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

     3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico.

     4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

     5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale ha seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

 

          Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina.

     1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova[275].

     2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

     3. Il personale docente ed educativo così nominato, è ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

 

          Art. 438. Prova.

     1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

     2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

     3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

     4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.

     5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.

     6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

 

          Art. 439. Esito sfavorevole della prova.

     1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

          Art. 440. Anno di formazione.

     1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

     2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

     3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455.

     4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.

     5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

     6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.

 

Sezione VIII

ORGANICI

 

          Art. 441. Istituzione delle cattedre e posti orario.

     1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.

     2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali[276].

 

          Art. 442. Dotazioni organiche.

     1. [277]

     2. L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'art. 121.

     3. [278]

     4. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

          Art. 443. Dotazioni organiche dei posti di sostegno. [279]

 

          Art. 444. Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

     1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

     2. I posti orario di cui all'art. 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

     3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 445. Determinazioni di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. [280]

 

          Art. 446. Organici del personale educativo.

     1. [I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto] [281].

     2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52.

     3. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4.

     4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.

     5. La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

     6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Capo III

DIRITTI E DOVERI

 

Sezione I

CONGEDI E ASPETTATIVE

 

          Art. 447. Disciplina contrattuale.

     1. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono definiti dagli articoli che seguono.

     2. Resta comunque ferma la garanzia della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica.

 

          Art. 448. Valutazione del servizio del personale docente.

     1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.

     2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.

     3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

     4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

 

          Art. 449. Congedo ordinario.

     1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico[282].

     2. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile.

     3. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

     4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

     5. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

     a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;

     b) quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.

     6. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

 

          Art. 450. Congedi straordinari e aspettative.

     1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.

     3. Resta salvo quanto previsto dall'art. 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.

     4. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

 

          Art. 451. Organi competenti a disporre congedi e aspettative.

     1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.

     2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'art. 268.

 

          Art. 452. Proroga eccezionale dell'aspettativa.

     1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

     3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'art. 268.

 

Sezione II

UTILIZZAZIONE ED ESONERI

 

          Art. 453. Incarichi e borse di studio.

     1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

     2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico[283].

     3.[284].

     4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

     5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

     6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

     7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

     8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

     9.[285].

 

          Art. 454. Attività artistiche e sportive.

     1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.

     2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.[286].

     3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.

     5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.

 

          Art. 455. Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo.

     1. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dai successivi commi. Relativamente alle attività previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

     a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

     b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

     c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma 7;

     d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

     e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

     f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'art. 456, comma 1;

     g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione educativa.

     3. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.

     4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

     5. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del comma 2.

     6. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

     7. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive - nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari.

     8. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

     9. Per tali attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

     10. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'art. 162.

     11. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 325, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     12. E' fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.

     13. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

 

          Art. 456. Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola.

     1. - 11. [287]

     12. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.

     13. Restano ferme le norme che l'art. 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. E' fatto altresì salvo quanto disposto dall'art. 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.

     14. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

     15. - 17. [288]

 

          Art. 457. Scambio di docenti con altri paesi.

     1. E' consentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea.

     2. L'attuazione dello scambio è disciplinata con regolamento.

 

          Art. 458. Mantenimento ad esaurimento.

     1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti.

     2. Dalla data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o che l'amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l'onere.

 

          Art. 459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie. [289]

     [1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

     2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

     3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

     4. [L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate] [290].

     5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1.]

 

Sezione III

MOBILITA' DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

 

Paragrafo I

NORME GENERALI

 

          Art. 460. Trasferimenti a domanda e d'ufficio.

     1. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti a domanda o d'ufficio.

 

          Art. 461. Norme procedurali.

     1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

     2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

 

Paragrafo II

MOBILITA' A DOMANDA

 

          Art. 462. Trasferimenti.

     1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

     2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.

     3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

     4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

     5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'art. 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.

     6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.

     7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.

 

          Art. 463. Tabella di valutazione.

     1. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.

     2. Nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

     3. L'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. E' altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.

     4. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.

 

          Art. 464. Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

     1. I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.

 

          Art. 465. Trasferimenti provinciali e interprovinciali.

     1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

     2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

     3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

     4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

     5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo[291].

 

          Art. 466. Trasferimenti annuali.

     1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

     2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

     3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga può essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

     4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

     5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

 

Paragrafo III

MOBILITA' D'UFFICIO

 

          Art. 467. Trasferimenti d'ufficio.

     1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.

     2. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli interessati, delle esigenze di famiglia e dell'anzianità di servizio di ruolo di cui alla tabella prevista dall'art. 463.

     3. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo, docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella di cui all'art. 463 è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

     4. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione.

     5. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

 

          Art. 468. Trasferimento per incompatibilità ambientale. [292]

     1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

     2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

 

          Art. 469. Organi competenti.

     1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento [293].

     2. [Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente ai ruoli nazionali è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente. Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione] [294].

     3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità [295].

 

Paragrafo IV

PASSAGGI

 

          Art. 470. Mobilità professionale.

     1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

     2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo art. 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

     3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.

 

          Art. 471. Passaggi di cattedra e di presidenza.

     1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.

     2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo è stabilita in sede di contrattazione.

     3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

          Art. 472. Passaggi di ruolo.

     1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.

     2. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

     3. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.

     4. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

     5. I passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al personale docente delle scuole materne, con le modalità del presente articolo.

     6. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati.

 

          Art. 473. Corsi di riconversione professionale.

     1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.

     2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi [296].

     3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

     4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.

     5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470 definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.

     6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.

 

          Art. 474. Organi competenti.

     1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a domanda.

 

Paragrafo V

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

 

          Art. 475. Assegnazioni provvisorie di sede.

     1. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

     2. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.

     3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

     4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.

     5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto[297].

     6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.

     7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

 

          Art. 476. Organo competente.

     1. L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.

     2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Paragrafo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 477. Incarichi di presidenza.

     1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

     2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

     a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

     b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

     3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

 

          Art. 478. Sostituzione docenti assenti.

     1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

     2. Nelle scuole elementari, nell'ambito del piano annuale di attività, si procede ai sensi dell'art. 131, commi 5 e 6.

 

          Art. 479. Docenti in soprannumero.

     1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 470, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e seguenti, nonché delle norme recate, in materia, dai contratti collettivi.

     2. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte espressamente a disporre l'utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

     3. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purché sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

     4. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

     5. Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purché sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

     6. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

     7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

     8. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purché permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

     9. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 455.

 

          Art. 480. Inquadramenti in profili professionali amministrativi.

     1. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui all'art. 479, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

     2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.

     3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.

     4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.

     5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

     6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.

 

 

Qualifica funzionale nella scuola

Qualifica funzionale nei Ministeri

Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati

VII

VII

 

 

 

Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati

VI

VI

 

 

 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

V

VI

 

 

 

 

IV

IV

 

III

III

 

     7. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.

 

          Art. 481. Sostegno.

     1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, si procede all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

     2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

     3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

 

          Art. 482. Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento.

     1. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materie non più previste e comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento.

     2. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.

 

          Art. 483. Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista.

     1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale ed intercomunale.

     2. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalità, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarietà, è consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.

     3. Detto personale è impiegato per consulenze e docenze ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva.

     4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.

 

Paragrafo VII

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

 

          Art. 484. Ricorso.

     1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Sezione IV

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA

 

          Art. 485. Personale docente.

     1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo [298].

     2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

     3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali [299].

     4. [Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici] [300].

     5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università [301].

     6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

     7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

 

          Art. 486. Personale direttivo.

     1. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della metà, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza.

     2. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

     3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera.

     4. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.

 

          Art. 487. Passaggio ad altro ruolo.

     1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.

 

          Art. 488. Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo.

     1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'art. 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

 

          Art. 489. Periodi di servizio utili al riconoscimento.

     1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione [302].

     2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

 

          Art. 490. Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici.

     1. Il riconoscimento dei servizi non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.

     2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.

     3. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

     4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.

     5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1° luglio 1975.

 

Sezione V

DOVERI

 

          Art. 491. Orario di servizio dei docenti.

     1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

     2. L'orario di servizio per i docenti è costituito:

     a) dalle ore da destinare all'insegnamento;

     b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il funzionamento della scuola.

     3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.

     4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica, secondo le modalità stabilite dall'art. 131.

     5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore settimanali.

     6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

Capo IV

DISCIPLINA

 

Sezione I

SANZIONI DISCIPLINARI

 

          Art. 492. Sanzioni.

     1. Fino al riordinamento degli organi collegiali e le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti[303].

     2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

     a) la censura;

     b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

     c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

     d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

     e) la destituzione.

     3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

 

          Art. 493. Censura.

     1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

 

          Art. 494. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.

     1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'art. 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

     a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

     b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

     c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

          Art. 495. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.

     1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

     a) nei casi previsti dall'art. 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

     b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

     c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;

     d) per abuso di autorità.

 

          Art. 496. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.

     1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

     3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'art. 456, comma 1.

 

          Art. 497. Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.

     1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'art. 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

     2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'art. 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

     3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

     4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.

     5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

     6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 

          Art. 498. Destituzione. [304]

     1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

     a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

     b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

     c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

     d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

     e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

     f) per gravi abusi di autorità.

 

          Art. 499. Recidiva.

     1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'art. 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo[305].

 

          Art. 500. Assegno alimentare.

     1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

     2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.

 

          Art. 501. Riabilitazione.

     1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

     2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'art. 492, comma 2, lettera d).

 

Sezione II

COMPETENZE, PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PROCEDURE

 

          Art. 502. Censura e avvertimento. [306]

     [1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.]

 

          Art. 503. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione. [307]

     [1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale [308].

     2. [Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'art. 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione] [309].

     3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura[310].

     4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale[311].

     5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente [312].

     5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5 [313].]

 

          Art. 504. Ricorsi. [314]

     [1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.]

 

          Art. 505. Provvedimenti di riabilitazione. [315]

     [1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'art. 501 è adottato:

     a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

     b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.]

 

          Art. 506. Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale. [316]

     [1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale [317].

     3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero per la pubblica istruzione[318].

     4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto [319].

     5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi in cui all'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.]

 

          Art. 507. Rinvio. [320]

     [1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.]

 

          Art. 508. Incompatibilità.

     1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

     2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

     3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.

     4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

     5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

     6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

     7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

     8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

     9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

     10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

     11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

     12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

     13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

     14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e medie e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

     15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

     16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

 

Capo V

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE

IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE

 

Sezione I

CESSAZIONI

 

          Art. 509. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età.

     1. [321]

     2. Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.

     3. Il personale, che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

     4. [322]

     5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti[323].

     6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

 

          Art. 510. Dimissioni. [324]

 

          Art. 511. Decadenza.

     1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

 

          Art. 512. Dispensa dal servizio.

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento[325].

 

          Art. 513. Organi competenti.

     1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.

     2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.

     3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Sezione II

UTILIZZAZIONI IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONI E RIAMMISSIONI

 

          Art. 514. Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.

     1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

     2. L'utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     3. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

 

          Art. 515. Restituzione ai ruoli di provenienza.

     1. Il personale già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente può a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.

     2. Il provvedimento di restituzione è disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

     3. Il personale direttivo può essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

 

          Art. 516. Riammissione in servizio.

     1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

     3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

     4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

     5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

 

Sezione III

NORME FINALI

 

          Art. 517. Applicabilità.

     1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

 

          Art. 518. Collocamento fuori ruolo.

     1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

 

          Art. 519. Regioni a statuto speciale.

     1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

 

Capo VI

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO

 

Sezione I

SUPPLENZE

 

          Art. 520. Supplenze annuali. [326]

 

          Art. 521. Supplenze temporanee. [327]

 

          Art. 522. Compilazione delle graduatorie provinciali. [328]

 

          Art. 523. Valutazione dei servizi. [329]

 

Sezione II

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

 

          Art. 524. Ricorsi. [330]

 

          Art. 525. Commissione per i ricorsi. [331]

 

Sezione III

RETRIBUZIONE ED ASSENZE

 

          Art. 526. Retribuzione.

     1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.

     2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'art. 491, il trattamento economico è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

 

          Art. 527. Retribuzione supplenze annuali.

     1. Il trattamento economico di cui all'art. 526 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.

     2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell'anno scolastico.

     3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico è corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico è corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.

 

          Art. 528. Retribuzione supplenze temporanee.

     1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato[332].

     2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell'art. 527 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

 

          Art. 529. Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio.

     1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

     2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio è mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.

 

          Art. 530. Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio.

     1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

          Art. 531. Mandato parlamentare e amministrativo.

     1. I supplenti annuali, cui è conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.

 

          Art. 532. Altri congedi.

     1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 533. Computo congedi e assenze.

     1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.

     2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertarne la causa; se l'assenza non risulti giustificata il docente è licenziato.

     3. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

 

          Art. 534. Organo competente.

     1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto.

     2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

 

Sezione IV

DISCIPLINA

 

          Art. 535. Sanzioni.

     1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

     1) l'ammonizione;

     2) la censura;

     3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;

     4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;

     5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;

     6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

     2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

 

          Art. 536. Applicazione delle sanzioni.

     1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onere e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 535.

     2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 535.

     3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

 

          Art. 537. Effetti delle sanzioni.

     1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.

     2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.

 

          Art. 538. Procedure.

     1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 535 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 535.

     2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

     3. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'autorità scolastica può sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti.

     La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorità scolastica dispone la corresponsione degli assegni alimentari, entro i limiti della durata della nomina.

     4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

     5. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

 

          Art. 539. Procedimenti penali.

     1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.

     2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.

     3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente art. 535.

     4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

     5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 535.

     6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

     7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.

     8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.

     9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 535.

     10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.

 

          Art. 540. Ricorsi.

     1. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione[333].

     2. Il termine del ricorso al Ministero è di 30 giorni[334].

 

Sezione V

NORMA FINALE E DI RINVIO

 

          Art. 541. Norma finale e di rinvio.

     1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, può consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.

     2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.

     3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresì al personale educativo non di ruolo.

 

Titolo II

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

 

Capo I

AREE FUNZIONALI - RUOLI

 

          Art. 542. Rinvio alla contrattazione.

     1. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     2. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si applicano le norme di cui agli articoli che seguono.

 

          Art. 543. Aree funzionali.

     1. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è collocato nell'area funzionale dei servizi tecnici e nell'area funzionale dei servizi amministrativi.

 

          Art. 544. Ruoli.

     1. I ruoli del personale di cui all'art. 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.

 

          Art. 545. Qualifiche funzionali.

     1. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A. sono le seguenti:

     Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche. Attività tecniche manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche, o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

     Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

     Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

     Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa, nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

 

          Art. 546. Profili professionali.

     1. Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

     2. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A. sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:

     a) l'area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il profilo professionale degli ausiliari;

     b) l'area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi, degli infermieri e dei collaboratori tecnici;

     c) l'area funzionale dei servizi amministrativi comprende i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area appartiene anche il profilo professionale dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili dello Stato.

     3. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

          Art. 547. Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

     1. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali è la seguente.

     2. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti cuochi.

     3. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori tecnici, dei cuochi e degli infermieri.

     4. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

     5. Appartengono all'ottava qualifica funzionale i profili professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.

 

          Art. 548. Organici. [335]

     [1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale A.T.A. delle scuole ed istituzioni educative sono determinate dai provveditori agli studi entro il 31 marzo di ogni anno, tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo. In attesa della revisione prevista dall'art. 31, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la determinazione è effettuata sulla base delle prescrizioni della tabella 3 allegata al presente testo unico e secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro.

     2. Il comma 1 si applica anche agli istituti statali per sordomuti di cui all'art. 322.

     3. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente testo unico.

     4. A carico degli inadempienti si applicano le norme dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

     5.[336].

     6. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.]

 

          Art. 549. Consiglio di amministrazione provinciale.

     1. Presso ogni ufficio scolastico è istituito un consiglio di amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi, composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

     2. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'ufficio scolastico provinciale.

     3. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

 

Capo II

RECLUTAMENTO

 

          Art. 550. Disciplina regolamentare.

     1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono disciplinati:

     a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

     b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

     c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

     d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;

     e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

     2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

     3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'art. 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

 

          Art. 551. Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi. [337]

     1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

     2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

     4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente.

 

          Art. 552. Concorsi per titoli ed esami. [338]

     1.01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

     1. 02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

     03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

     1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. [339]

     2. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

     3. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'art. 551.

     4. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi è stabilito con regolamento.

     5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

     5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione. [340]

 

          Art. 553. Graduatorie permanenti. [341]

     1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

     2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente .

     3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

     4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

     5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8 bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

     7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5 bis, sono ripartite in graduatorie provinciali

 

          Art. 554. Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale.

     1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

     2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

     3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

     4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

     5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587[342].

     6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.

     7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

     8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

 

          Art. 555. Commissioni.

     1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:

     a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro docente d'istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

     b) per la quarta qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e l'altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.

     2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.

     3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell'amministrazione scolastica centrale e periferica.

     4. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.

     5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.

 

          Art. 556. Norme particolari di accesso.

     1. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine delle graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle aliquote previste.

     2. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     3. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico 1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, di cui agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base dei titoli di studio a suo tempo richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse[343].

     4. Il personale A.T.A. può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

 

          Art. 557. Concorsi riservati. [344]

     1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

     2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

     3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

     4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

     5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

     6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

 

          Art. 558. Concorsi per l'estero.

     1. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare all'estero, si applica quanto disposto dagli articoli 640 e seguenti.

 

          Art. 559. Nomina in ruolo.

     1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dallo inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita[345].

 

          Art. 560. Adempimento degli immessi in ruolo.

     1. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni che, per la generalità dei dipendenti civili dello Stato, sono recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

     2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

     3. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

 

Capo III

DIRITTI E DOVERI

 

Sezione I

CONGEDI E ASPETTATIVE

 

          Art. 561. Rinvio alla contrattazione.

     1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.

 

          Art. 562. Congedo ordinario.

     1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno solare[346].

     2. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell'anno solare come segue:

     a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;

     b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto delle esigenze di servizio.

     3. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo d'istituto, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

     4. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario.

 

          Art. 563. Congedi straordinari e aspettative.

     1. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concesse dal direttore didattico o dal preside.

 

          Art. 564. Proroga eccezionale dell'aspettativa.

     1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravità e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.

     2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Sezione II

MOBILITA'

 

          Art. 565. Mobilità professionale nel comparto.

     1. La mobilità professionale nel comparto è disciplinata dai contratti collettivi a norma dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

          Art. 566. Trasferimenti.

     1. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.

     2. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

     3. I trasferimenti, da un ruolo provinciale ad un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione.

     4. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.

     5. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

     6. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono.

     7. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianità di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.

     8. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilità delle sedi richieste.

     9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonché gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

 

          Art. 567. Trasferimento d'ufficio.

     1. Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto, nella tabella di valutazione dei titoli è previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

     2. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità è disciplinato dall'art. 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti collettivi in materia di mobilità.

 

          Art. 568. Assegnazione provvisoria.

     1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.

     2. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria coloro che siano stati trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

     3. La domanda di assegnazione provvisoria di sede può essere inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi stabiliti.

     4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico e non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

     5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio, il quale ritrovi nell'organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente titolarità.

     6. Con la stessa ordinanza di cui all'art. 566 il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.

 

Sezione III

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI

 

          Art. 569. Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.

     1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici [347].

     2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

     3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

     4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

 

          Art. 570. Periodi di servizio utili al riconoscimento.

     1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.

     2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.

 

Sezione IV

ORARIO

 

          Art. 571. Orario di servizio.

     1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinato in 36 ore settimanali.

     2. Tale orario può essere articolato anche con criteri di flessibilità, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessità degli utenti.

     3. L'articolazione dell'orario è disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione.

     4. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera e).

 

          Art. 572. Tempo parziale.

     1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

Sezione V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 573. Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale.

     1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

     2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole o istituzioni educative.

     3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione, nonché la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.

     4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.

 

          Art. 574. Responsabilità patrimoniale.

     1. La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

     2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 

Capo IV

DISCIPLINA

 

          Art. 575. Sanzioni disciplinari.

     1. In materia di responsabilità disciplinare si applica, nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto disposto dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     2. La tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

 

          Art. 576. Procedimento disciplinare.

     1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     2. La censura è inflitta dal provveditore agli studi.

     3. Il procedimento per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'art. 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Il preside o il direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove è necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.

     5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.

     6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'art. 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato.

     7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o a infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato.

     8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

 

          Art. 577. Commissione di disciplina provinciale.

     1. Fino all'attuazione delle norme sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero, all'attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la commissione di disciplina provinciale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi dell'art. 578.

 

          Art. 578. Composizione della commissione di disciplina provinciale.

     1. All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.

     2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 è presieduta da un preside ed è composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

     3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico.

     5. Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.

     6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.

 

Capo V

UTILIZZAZIONE E DIMISSIONI

 

          Art. 579. Utilizzazione in altri compiti o funzioni.

     1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità.

     2. L'inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneità a nuovi compiti.

     3. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.

 

          Art. 580. Dimissioni. [348]

 

Titolo III

PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO

 

          Art. 581. Supplenze annuali. [349]

 

          Art. 582. Supplenze temporanee. [350]

 

          Art. 583. Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali.

     1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.

     2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 9, 10, 11 e 12.

 

          Art. 584. Requisiti culturali e deroghe.

     1. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze per posti della terza, quarta e quinta qualifica sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.

     2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'accesso ai ruoli.

 

          Art. 585. Precedenze. [351]

 

          Art. 586. Ricorsi. [352]

 

          Art. 587. Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

     2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.

 

          Art. 588. Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo.

     1. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.

 

          Art. 589. Modelli viventi.

     1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'art. 275.

 

Titolo IV

NORME COMUNI AL PERSONALE

 

Capo I

DIRITTI SINDACALI

 

          Art. 590. Libertà sindacali.

     1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592[353].

 

          Art. 591. Aspettative sindacali e trattamento economico. [354]

     1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettative per motivi sindacali.

     2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola.

     3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate.

     4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

     5. Sono altresì annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto[355].

     6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.

     7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

     8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

     9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

     10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

     11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti.

     12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento.

 

          Art. 592. Permessi sindacali. [356]

     1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11, dell'art. 591, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991,n. 262.

     2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'art. 591.

     3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari.

 

          Art. 593. Spazi e sedi.

     1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche è concesso alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

     2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

 

          Art. 594. Ritenute per contributi sindacali. [357]

 

          Art. 595. Trattenute per scioperi brevi.

     1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

     2. Il comma 1 non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

     3. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 1.

     4. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal comma 2.

 

          Art. 596. Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

     1. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     2. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

          Art. 597. Commissioni provinciali e regionali.

     1. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

     2. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la mobilità di detto personale, per la formazione delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure di conferimento delle supplenze.

     3. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

     4. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei criteri generali di cui al secondo comma.

     5. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

     6. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.

     7. Ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.

 

Capo II

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

 

          Art. 598. Trattamento di quiescenza.

     1. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.

 

          Art. 599. Trattamento di previdenza.

     1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'art. 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che è di per sè utile a tali fini.

 

          Art. 600. Competenze in materia di quiescenza.

     1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonché in materia di trattamento di previdenza, è stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 601. Tutela dei soggetti portatori di handicap.

     1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.

     2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

 

Capo III

TRATTAMENTO DI SERVIZIO

 

          Art. 602. Trattamento economico.

     1. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni, sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Titolo V

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E

NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO

 

Capo I

NORMA FINALE

 

          Art. 603. Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico. [358]

 

          Art. 604. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.

 

Parte IV

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

E PERIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E DEL RELATIVO PERSONALE

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE

 

          Art. 605. Competenze del Ministero della pubblica istruzione.

     1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.

     2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:

     a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;

     b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;

     c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge;

     d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;

     e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.

     3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.

 

          Art. 606. Attribuzioni dell'Amministrazione centrale.

     1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 605, spetta all'amministrazione centrale[359]:

     a) coordinare l'attività delle scuole di ogni ordine e grado nel quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell'infanzia e della gioventù;

     b) collaborare con le amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole all'estero;

     c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell'arte, della cultura e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;

     d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.

 

          Art. 607. Ministro.

     1. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed in particolare esercita i compiti indicati nell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

     2. Il Ministro esercita altresì i compiti allo stesso demandati dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni di legge.

 

          Art. 608. Sottosegretari di Stato.

     1. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 609. Gabinetto del Ministro e segreterie particolari.

     1. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1944, n. 335, nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 735 e nell'art. 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 610. Dirigenti.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

     2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti legislativi.

     3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni sono disposte ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

          Art. 611. Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale. [360]

 

          Art. 612. Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare.

     1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è costituito il consiglio di amministrazione.

     2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto disposto dall'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.

     3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

 

          Art. 613. Ufficio scolastico regionale.

     1. [361]

     2. [362]

     3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

 

          Art. 614. Provveditorato agli studi.

     1. [363]

     2. [364]

     3. [365]

     4. L'Amministrazione provinciale è tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.

 

          Art. 615. Personale.

     1. [366]

     2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

          Art. 616. Riorganizzazione degli uffici. [367]

 

          Art. 617. Regione Valle d'Aosta.

     1. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle d'Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta. Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.

     2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, il quale è funzionario della regione.

 

          Art. 618. Provincia di Trento.

     1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, la Provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

     2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella Provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della Giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.

     4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia può attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.

     5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresì le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.

     6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministero della pubblica istruzione[368].

     7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

 

          Art. 619. Provincia di Bolzano.

     1. A norma dell'art. 1 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media, secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

     2. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

     3. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

     4. Per l'amministrazione delle scuole delle località ladine, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

 

          Art. 620. Regione siciliana.

     1. Nel territorio della Regione siciliana l'ufficio scolastico regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

 

          Art. 621. Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo. [369]

 

          Art. 622. Disposizioni particolari. [370]

 

Titolo II

ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

          Art. 623. Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale.

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 612, nell'amministrazione centrale operano i seguenti organi collegiali:

     a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

     b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'art. 23;

     c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 90;

     d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui all'art. 272;

     e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all'art. 326;

     f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'art. 211, comma 1;

     g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;

     h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui all'art. 524.

 

          Art. 624. Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica.

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti nell'amministrazione periferica operano i seguenti organi collegiali:

     A) presso gli uffici scolastici regionali:

     1) la Commissione sindacale di cui all'art. 597;

     2) per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

     a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;

     b) dai due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente e direttivo delle rispettive scuole;

     c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato. La Commissione è altresì competente in materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena ai sensi dell'art. 426.

     B) Presso i provveditorati agli studi:

     1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'art. 20;

     2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'art. 549;

     3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale di cui all'art. 577;

     4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza di cui all'art. 477, comma 2;

     5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento di cui all'art. 525;

     6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'art. 586;

     7) la Commissione sindacale di cui all'art. 597;

     8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole di cui all'art. 28.

 

Parte V

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

 

Titolo I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 625. Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti. [371]

     1. Il Governo della Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative.

     2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.

     3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

 

          Art. 626. Amministrazione, coordinamento e vigilanza.

     1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'art. 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 70 unità [372].

     2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

     3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.

     4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

 

Capo II

SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI

 

          Art. 627. Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali. [373]

     1. All'istituzione, alla trasformazione ed alla soppressione delle scuole statali si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 628. Acquisto o costruzione degli edifici. [374]

     1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

     2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 è limitato in modo che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

     3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto ciò sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

 

          Art. 629. Ordinamento. [375]

     1. Con provvedimenti adottati di concerto con il Ministro della pubblica istruzione le scuole italiane statali all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.

     2. I programmi didattici delle predette scuole sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 630. Insegnamento religioso. [376]

     1. L'insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità delle disposizioni richiamate dall'art. 309. Può essere consentito l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

 

          Art. 631. Libri di testo. [377]

     1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo V, del presente testo unico.

     2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri[378].

     3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 è quello stabilito a termini dell'art. 153.

     4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio.

     5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'art. 153, comma 2 è praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 632. Contributi degli alunni. [379]

     1. Gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di contributi annuali, la cui misura è determinata dal Ministro degli affari esteri, con riguardo alla sede e al tipo di scuola, in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni dei corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale.

     2. Gli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari e medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.

 

Capo III

SCUOLE NON STATALI

 

          Art. 633. Concorso al mantenimento delle scuole non statali. [380]

     1. Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri può contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi docenti statali secondo quanto previsto dal presente testo unico.

 

          Art. 634. Riconoscimento delle scuole non statali. [381]

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere pareggiate a queste ultime oppure possono ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai titoli conseguiti nelle prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde è riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

 

          Art. 635. Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali. [382]

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.

 

Capo IV

INIZIATIVE E ATTIVITA' A FAVORE DEI

LAVORATORI ITALIANI E LORO CONGIUNTI

 

          Art. 636. Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica. [383]

     1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 625, comma 3, istituisce:

     a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

     b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

     c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

     d) scuole materne e nidi di infanzia;

     e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.

     2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

 

          Art. 637. Programmi, esami, titoli di studio. [384]

     1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'art. 636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

     2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

 

          Art. 638. Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri. [385]

     1. A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali che perseguano gli stessi fini di quelle di cui all'art. 625, comma 3 ed integrino in modo idoneo l'azione diretta dal Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, ai sensi degli articoli 639 e seguenti.

 

Titolo II

PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE

E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE

 

Capo I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

 

          Art. 639. Contingenti del personale da destinare all'estero. [386]

     1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.

     2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.

     3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 624 unità [387].

 

          Art. 640. Selezione e destinazione all'estero del personale. [388]

     1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'art. 636 alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

     2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e dall'art. 673, comma 3, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'art. 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

     3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

     4. L'accertamento di cui al comma 3 è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

     5. Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

     6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

     7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali.

     8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi 14 e 15.

     9. Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

     10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

     11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

     12. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza triennale.

     13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

     15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed iniziative di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.

     16. Come docenti o lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche straniere all'estero può essere assegnato anche personale docente della scuola elementare.

 

          Art. 641. Composizione delle commissioni giudicatrici. [389]

     1. Per il personale da destinare alle istituzioni di cui al comma 15 dell'art. 640, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.

     2. Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche. Dette commissioni possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

     3. In relazione al numero degli aspiranti le commissioni possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

     4. I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     5. Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

 

          Art. 642. Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo. [390]

     1. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria sono assegnati alla sede di servizio con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono.

     2. Il predetto personale è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro.

     3. Per la sostituzione del personale ispettivo, tecnico, direttivo e docente destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.

     4. Il collocamento fuori ruolo dei docenti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

 

          Art. 643. Durata massima di permanenza all'estero. [391]

     1. La permanenza all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici.

     2. E' fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui all'art. 640.

     3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.

     4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all'art. 5, comma 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

 

          Art. 644. Periodi minimi di permanenza all'estero. [392]

     1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.

     2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

     3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

 

          Art. 645. Rapporti informativi. [393]

     1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.

 

          Art. 646. Richiamo per ragioni di servizio. [394]

     1. La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.

     2. Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

 

          Art. 647. Assegnazione alle sedi metropolitane. [395]

     1. All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti universitari riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito[396].

     2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede, a scelta dell'amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi siano gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza[397].

 

          Art. 648. Divieto di assunzione di personale precario. [398]

     1. Alle istituzioni scolastiche statali all'estero è fatto divieto di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato.

     2. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

 

          Art. 649. Sostituzione di docenti temporaneamente assenti. [399]

     1. I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'art. 491 sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui all'art. 636.

 

          Art. 650. Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra. [400]

     1. Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra i docenti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine, secondo i criteri indicati dall'art. 649.

     2. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite con le modalità di cui allo stesso art. 649.

 

          Art. 651. Supplenze di insegnamento. [401]

     1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.

     2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorità consolare, relativamente a:

     a) personale residente nel Paese ospite;

     b) personale non residente nel Paese ospite.

     3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento è disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b).

     4. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa è equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se più favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attività. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa è invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.

     5. Il personale supplente, residente o non residente, è nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attività didattica.

     6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.

 

Capo II

SITUAZIONI PARTICOLARI

 

          Art. 652. Comando. [402]

     1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 640, si provvede mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione[403].

     2. L'accertamento dei requisiti di idoneità del personale da comandare è effettuato dalla commissione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge 13 novembre 1980, n. 789.

     3. Durante il detto periodo il personale così comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale.

     4. L'onere della relativa spesa è assunto dal Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 653. Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano. [404]

     1. In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

     2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella di cui all'art. 658.

 

          Art. 654. Personale non docente da assumere per speciali esigenze. [405]

     1. Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche, determinate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, e in mancanza di specifiche graduatorie, le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti, da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale sono fissate le aliquote di personale da adibire, rispettivamente, a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

     2. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i commi 5 e 6 dell'art. 673.

     3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella di cui all'art. 658.

     4. Al personale assunto sul posto e addetto alle scuole italiane con funzioni di medico scolastico e vicedirettore di nazionalità straniera è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 655. Legge regolatrice dei contratti. [406]

     1. Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 653 e 654 sono regolati dalla legge locale, fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del predetti articoli.

 

          Art. 656. Norme applicabili al personale A.T.A. [407]

     1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono le norme dettate, nel presente titolo, per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

     2. Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario l'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Capo III

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

 

          Art. 657. Corresponsione della retribuzione metropolitana. [408]

     1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Detto trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

 

          Art. 658. Assegni di sede. [409]

     1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

     a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;

     b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi.

     3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

     4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa città seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

     5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.

     6. L'assegno di sede è conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.

     7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

     8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

     9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono cosi determinati:

 

 

Assegno mensile lordo lire

A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane e presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:

 

1) Ispettore tecnico

1.700.000

2) Direttore didattico con funzioni ispettive

1.560.000

3) Preside di istituto di istruzione superiore

1.534.000

4) Preside di scuola media

1.534.000

5) Direttore didattico

1.534.000

6) Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università istituti superiori e conservatori stranieri

1.400.000

7) Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore

1.311.000

8) Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado

1.260.000

9) Lettore incaricato anche di attività extra accademiche

1.260.000

10) Docente incaricato della presidenza di scuola media

1.219.000

11) Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive

1.165.000

12) Lettore

1.160.000

13) Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado

1.151.000

14) Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore

1.105.000

15) Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria

1.105.000

B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:

 

16) Responsabile amministrativo

1.105.000

17) Assistente amministrativo

949.000

18) Collaboratore scolastico

805.000

 

     10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.

 

          Art. 659. .Aumenti per situazione di famiglia. [410]

     1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumento per situazione di famiglia.

     2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non deliberati.

     3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede che nello stesso Paese è previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado.

     4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n 364.

     5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per “assegno di sede” quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per “assegno personale” quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

     6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 660. Alloggi demaniali all'estero. [411]

     1. Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 661. Indennità di sistemazione. [412]

     1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione.

     2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa città di dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennità di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata.

 

          Art. 662. Contributo spese per abitazione. [413]

     1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

     2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

     3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.

     4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.

     5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2, e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 20.

 

          Art. 663. Provvidenze scolastiche. [414]

     1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

     2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.

 

          Art. 664. Spese di viaggio per ferie. [415]

     1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie, purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.

     2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge a carico.

     3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 12 mesi di servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

     4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.

     5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.

 

          Art. 665. Viaggi di trasferimento. [416]

     1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:

     a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;

     b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;

     c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e per la classe turistica al restante personale[417].

     2. Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     4. Ai viaggi di trasferimento del personale si applicano le disposizioni previste dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     5. I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 196, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico, di cui all'art. 659.

     6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sè e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di una indennità per il trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto[418].

 

          Art. 666. Trasporto degli effetti. [419]

     1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.

     2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.

     3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonché per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.

     4. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

     5. Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, la spedizione può essere effettuata, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa [420].

     5 bis. Il Ministero può predisporre secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al comma 1[421].

     5 ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennità di cui al comma 1 è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico[422].

 

          Art. 667. Trasporto per aereo o automezzo. [423]

     1. Qualora i trasporti di cui all'art. 666 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.

     2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg per il dipendente e di 10 kg per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

 

          Art. 668. Trattamento del personale con comando annuale. [424]

     1. Al personale con comando di cui all'art. 652 spetta il trattamento di cui agli articoli 658, 662 e 663.

     2. L'indennità di cui all'art. 661 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.

     3. Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 665, 666 e 667 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.

     4. Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.

 

          Art. 669. Viaggi di servizio. [425]

     1. Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale è altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.

     2. A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:

     a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;

     b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'art. 665, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 670. Modalità di pagamento delle competenze. [426]

     1. Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste dall'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 671. Trattamento economico durante l'assenza dal servizio. [427]

     1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, è fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

     a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed è sospesa per il restante periodo;

     b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

     2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:

     a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;

     b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

     Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.

 

          Art. 672. Rinvio. [428]

     1. Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

 

          Art. 673. Valutazione del servizio prestato all'estero. [429]

     1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

     2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

     3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.

     4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.

     5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.

     6. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'art. 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.

 

          Art. 674. Personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee". [430]

     1. Salvo quanto per esso previsto nel presente testo unico, al personale in servizio all'estero presso le "Scuole europee" si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.

 

          Art. 675. Sanzioni disciplinari. [431]

     1. Ai docenti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite per le loro rispettive categorie.

     2. La punizione di primo grado è inflitta: dal preside se si tratta di docenti, dal direttore didattico se si tratta di docenti elementari, dall'agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori, ovvero se si tratta di lettori o di docenti destinati agli istituti di cui all'art. 633 e all'art. 640, comma 16.

     3. Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.

     4. Il docente o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale è comminata una punizione più grave di quelle contemplate nei commi 1, 2 e 3, cessa dal servizio all'estero ed è restituito al ruolo d'appartenenza.

     5. Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

     6. Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un docente di scuola secondaria l'accusa è sostenuta dinanzi al consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 676. Norma di abrogazione.

     1. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.

 

     Tabella n. 1 - (articolo 197, comma 8)

     (Omissis)

 

     Tabella n. 2 - (articolo 472)

     Tabella dei passaggi fra i ruoli del personale insegnante

     (Omissis)

 

     Tabella n. 3 [432] - (articolo 548)

     Organici del personale a.t.a. dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, degli istituti e scuole speciali statali

     (Omissis)

 


[1] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 8 del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[3] Comma inserito dall' art. 5 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[4] Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.

[5] Comma così modificato dall' art. 5 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[6] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[7] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[8] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 129, della L. 13 luglio 2015, n. 107, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[10] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 1, comma 129, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[13] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[15] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[16] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[17] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[18] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[19] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[20] Commi abrogati dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[21] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[22] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[23] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[24] Commi abrogati dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[25] Commi abrogati dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[26] Comma modificato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[27] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[28] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[29] Commi abrogati dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[30] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono stati sostituiti con l'attuale comma 3 dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

[31] Rubrica così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[32] Lettera inserita dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

[33] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[34] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[35] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 14 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[36] Articolo abrogato dall'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[37] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253.

[38] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253.

[39] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[40] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[41] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[42] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[43] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 11 gennaio 1996, n. 23.

[44] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 11 gennaio 1996, n. 23.

[45] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 11 gennaio 1996, n. 23.

[46] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 11 gennaio 1996, n. 23.

[47] Commi abrogati dall'art. 12 della L. 11 gennaio 1996, n. 23.

[48] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.

[49] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[50] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[51] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[52] Comma abrogato dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[53] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[54] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[55] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[57] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[58] Articolo abrogato dall'art. 46 della L. 6 marzo 1998, n. 40 e dall'art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

[59] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[60] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[61] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[62] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[63] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[64] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[65] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[66] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[67] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[68] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[69] Commi abrogati dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[70] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con la decorrenza ivi stabilita.

[71] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[72] Comma così modificato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[73] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[74] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con la decorrenza ivi stabilita. L'art. 1 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176, ha richiamato in vigore il comma 2 del presente articolo.

[75] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[76] Comma abrogato dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662

[77] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.

[78] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[79] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[80] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con la decorrenza ivi stabilita.

[81] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[82] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[83] Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con la decorrenza ivi stabilita.

[85] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

[86] La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1994, n. 454, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

[87] Vedi l'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[88] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con la decorrenza ivi stabilita.

[89] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[90] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[91] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[92] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[93] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.

[94] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[95] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[96] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, con la decorrenza ivi stabilita.

[97] Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con la decorrenza ivi prevista.

[98] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.

[99] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[100] Comma abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[101] Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con la decorrenza ivi prevista.

[102] Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 e abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con la decorrenza ivi prevista.

[103] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

[104] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[105] Comma così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e dall'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

[106] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[107] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[108] Comma modificato dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253 e dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[109] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253.

[110] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253, ed abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[111] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253, ed abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[112] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[113] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253.

[114] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[115] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[116] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 253.

[117] Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

[118] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[119] Commi abrogati dall'art. 8 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

[120] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[121] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

[122] Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

[123] Comma inserito dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[124] Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 31 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

[125] La presente lettera ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[126] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[127] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[128] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia, limitatamente alle Accademie, per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[129] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[130] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[131] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[132] Comma inserito dall' art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[133] Comma inserito dall' art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[134] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[135] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[136] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[137] Il presente comma ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[138] Comma abrogato dall' art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[139] Il presente comma ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[140] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[141] Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[142] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[143] Comma così modificato dall' art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[144] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[145] Comma così sostituito dall' art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[146] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[147] Lettera così sostituita dall' art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[148] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, con la decorrenza ivi prevista.

[149] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[150] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[151] Comma inserito dall'art. 3 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[152] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[153] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[154] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[155] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[156] Articolo abrogato dall' art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[157] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[158] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[159] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[160] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[161] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[162] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[163] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[164] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[165] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[166] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[167] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[168] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[169] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[170] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[171] Comma così modificato all'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[172] Per un’abrogazione delle disposizioni del presente articolo, vedi l'art. 15 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.

[173] Comma abrogato dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662

[174] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

[175] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 328, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[176] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 1, comma 328, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[177] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[178] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[179] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[180] Comma abrogato dall'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[181] Comma abrogato dall'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[182] Comma abrogato dall'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[183] Comma abrogato dall'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[184] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[185] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[186] Commi abrogati dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[187] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[188] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[189] Articolo inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281 e abrogato dall’art. 183 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[190] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[191] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[192] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[193] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[194] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[195] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[196] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[197] Il Capo I, artt. 331 - 342, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[198] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[199] Il Capo II, artt. 343 - 351, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[200] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[201] Comma abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[202] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[203] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[204] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[205] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[206] Comma abrogato dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[207] Comma abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con la decorrenza ivi prevista.

[208] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[209] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[210] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[211] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

[212] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

[213] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.

[214] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[215] Il Capo III, artt. 352 - 366, è stato abrogato dall'art. 1 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, con le eccezioni e la decorrenza ivi previste.

[216] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[217] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[218] Il presente articolo ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 14 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

[219] Articolo così modificato dall'art. 13 della L. 25 gennaio 2006, n. 29.

[220] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[221] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 25 gennaio 2006, n. 29.

[222] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 25 gennaio 2006, n. 29.

[223] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.

[224] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.

[225] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[226] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[227] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, dall'art. 36 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[228] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[229] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[230] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[231] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[232] Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[233] Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[234] Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[235] Comma inserito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[236] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e abrogato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[237] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[238] Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[239] Comma così modificato dall'art. 1, comma 113, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[240] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124. Per l’interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 2 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255.

[241] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[242] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[243] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[244] Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[245] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[246] Articolo così sostituito dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[247] Rubrica così modificata dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[248] Comma così modificato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[249] Comma già sostituito dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[250] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[251] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[252] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[253] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[254] Comma così modificato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[255] Comma già sostituito dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[256] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[257] Comma aggiunto dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[258] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[259] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[260] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[261] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[262] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[263] Comma così sostituito dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[264] Comma già sostituito dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[265] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[266] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[267] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[268] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[269] Comma già modificato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[270] Comma già modificato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[271] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[272] Comma abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[273] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[274] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla L. 24 novembre 2009, n. 167. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 1, comma 190, della L. 13 luglio 2015, n. 107.

[275] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[276] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[277] Comma abrogato dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[278] Comma abrogato dall' art. 8 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.

[279] Articolo abrogato dall'art. 40 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[280] Articolo abrogato dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[281] Comma abrogato dall'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.

[282] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[283] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[284] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[285] Comma abrogato dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[286] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[287] Commi abrogati dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[288] Commi abrogati dall'art. 26 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[289] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004 e abrogato dall'art. 1, comma 329, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la decorrenza ivi prevista.

[290] Comma abrogato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[291] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156 e nella G.U. 19 dicembre 2000, n. 295.

[292] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[293] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[294] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[295] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[296] Per l’interpretazione del presente comma, vedi l'art. 11 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[297] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[298] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[299] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[300] Comma abrogato dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[301] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[302] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[303] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

[304] Per una modifica al presente articolo, vedi il Contratto collettivo 19 aprile 2018.

[305] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[306] Articolo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[307] Articolo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[308] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[309] Comma abrogato dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[310] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[311] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[312] Per una modifica al presente comma, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, vedi l'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[313] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[314] Articolo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[315] Articolo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[316] Articolo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[317] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[318] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[319] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[320] Articolo abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[321] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.

[322] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.

[323] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[324] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.

[325] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[326] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[327] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[328] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[329] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[330] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[331] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[332] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[333] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[334] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[335] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.

[336] Comma abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.

[337] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[338] Comma inserito dall'art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[339] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[340] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[341] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[342] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[343] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[344] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 3 maggio 1999, n. 124.

[345] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[346] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[347] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[348] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.

[349] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[350] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[351] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[352] Articolo abrogato dall' art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 4.

[353] Comma abrogato dall’art. 6 D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6.

[354] Comma abrogato dall’art. 6 D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6.

[355] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[356] Comma abrogato dall’art. 6 D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6.

[357] Articolo abrogato dall'art.1 del D.P.R. 28 luglio 1995, n.313.

[358] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con effetto a decorrere dal 1 settembre 2000.

[359] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[360] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[361] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[362] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[363] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[364] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[365] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[366] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[367] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[368] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[369] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[370] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

[371] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[372] Comma corretto con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272 e così modificato dall'art. 14 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[373] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[374] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[375] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[376] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[377] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[378] Per l’interpretazione del presente comma, vedi l'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[379] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[380] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[381] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[382] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[383] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[384] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[385] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[386] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[387] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[388] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[389] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[390] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[391] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[392] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[393] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[394] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[395] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[396] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[397] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 21 novembre 1994, n. 272.

[398] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[399] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[400] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[401] Articolo sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[402] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[403] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 6 luglio 1994, n. 156.

[404] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[405] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[406] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[407] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[408] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[409] Articolo sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[410] Articolo sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[411] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[412] Articolo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[413] Articolo sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[414] Articolo sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[415] Articolo sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[416] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[417] Lettera così sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

[418] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

[419] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[420] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[421] Comma aggiunto dall'art. 34 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

[422] Comma aggiunto dall'art. 34 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

[423] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[424] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[425] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[426] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[427] Articolo sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[428] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[429] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[430] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[431] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[432] Tabella modificata dal D.M. 15 marzo 1997 e così sostituita dall'art. 3 del D.M. 10 agosto 2000.