§ 70.1.39 - Legge 16 novembre 1950, n. 1093.
Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:16/11/1950
Numero:1093


Sommario
Art. 1.      Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare [...]
Art. 2.      I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia [...]
Art. 3.      Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della Repubblica e nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai benemeriti della cultura".
Art. 4.      Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto [...]
Art. 5.      Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 6.      Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
Art. 7.      La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.
Art. 8.      Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato [...]
Art. 9.      Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.
Art. 10.      Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo.


§ 70.1.39 - Legge 16 novembre 1950, n. 1093.

Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

(G.U. 17 gennaio 1951, n. 13)

 

     Art. 1.

     Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura.

 

          Art. 2.

     I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

 

          Art. 3.

     Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della Repubblica e nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai benemeriti della cultura".

 

          Art. 4.

     Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare; il numero dei diplomi di cui all'art. 387 è raddoppiato per ogni categoria.

 

          Art. 5.

     Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

     a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

     b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

     c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;

     d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1.

     La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa.

     In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

     I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

 

          Art. 7.

     La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.

 

          Art. 8.

     Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.

 

          Art. 9.

     Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 10.

     Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo.