§ 94.1.362 - Legge 19 maggio 1965, n. 577.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:19/05/1965
Numero:577


Sommario
Art. 1.      Per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunità Europee, possono essere creati sul territorio delle Parti Contraenti [...]
Art. 2.      Il Consiglio superiore decide all'unanimità la creazione di nuove Scuole europee e ne fissa la sede
Art. 3.      I poteri conferiti dallo Statuto della Scuola europea al Consiglio superiore, ai Consigli d'ispezione e al rappresentante del Consiglio superiore - presidente del [...]
Art. 4.      Il Consiglio superiore può negoziare ogni accordo, relativo agli istituti in tal guisa creati, con le Comunità Europee e con qualsivoglia altra organizzazione o [...]
Art. 5.      Il Consiglio superiore può egualmente negoziare accordi con enti o istituzioni di diritto privato che siano interessati per la loro ubicazione al funzionamento d'una [...]
Art. 6.      L'esercizio finanziario di ciascuna Scuola coincide con l'anno civile
Art. 7.      Per quanto concerne il bilancio, in deroga all'art. 13 dello Statuto della Scuola europea, il Consiglio superiore approva, per ciò che lo riguarda, il progetto di [...]
Art. 8.      Il Governo di ogni Paese sul territorio del quale una Scuola ha sede ai sensi del precedente art. 2, potrà formulare le riserve previste dall'art. 29 dello Statuto della [...]
Art. 9.      Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese nella sua qualità di depositario dello Statuto [...]


§ 94.1.362 - Legge 19 maggio 1965, n. 577.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.

(G.U. 7 giugno 1965, n. 140)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 del Protocollo stesso.

 

Protocollo concernente la creazione di Scuole europee stabilito con riferimento allo Statuto della Scuola europea

 

     Art. 1.

     Per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunità Europee, possono essere creati sul territorio delle Parti Contraenti istituti denominati "Scuole europee".

     Anche altri alunni, di qualunque nazionalità, possono esservi ammessi.

     Questi istituti saranno retti, con riserva degli articoli sotto riportati, dalle disposizioni dello Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e dal regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio superiore decide all'unanimità la creazione di nuove Scuole europee e ne fissa la sede.

 

          Art. 3.

     I poteri conferiti dallo Statuto della Scuola europea al Consiglio superiore, ai Consigli d'ispezione e al rappresentante del Consiglio superiore - presidente del Consiglio d'amministrazione, sono estesi ad ogni Scuola creata in conformità dell'art. 1.

     Ogni Scuola ha una distinta personalità giuridica conformemente all'art. 6 dello Statuto della Scuola europea.

     Ogni Scuola ha il proprio Consiglio d'amministrazione e il proprio direttore.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio superiore può negoziare ogni accordo, relativo agli istituti in tal guisa creati, con le Comunità Europee e con qualsivoglia altra organizzazione o istituzione intergovernativa che, per sua ubicazione, sia interessata al funzionamento di siffatti istituti. Ad esse, in tal caso, spetteranno un seggio ed un voto nel Consiglio superiore per tutte le questioni relative all'istituto in causa, nonché un seggio nel Consiglio d'amministrazione di quest'ultimo.

     Tuttavia non potrà essere presa alcuna decisione con una maggioranza qualificata, conformemente all'art. 10 dello Statuto della Scuola europea, se non avrà raccolto l'adesione dei due terzi dei rappresentanti delle Parti Contraenti.

     Qualsiasi decisione relativa al finanziamento di un istituto è presa alla unanimità delle Parti rappresentate in seno al Consiglio superiore.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio superiore può egualmente negoziare accordi con enti o istituzioni di diritto privato che siano interessati per la loro ubicazione al funzionamento d'una delle Scuole europee create in virtù del presente Protocollo.

     Il Consiglio superiore ha facoltà di attribuire loro un seggio nel Consiglio d'amministrazione dell'istituto in questione.

 

          Art. 6.

     L'esercizio finanziario di ciascuna Scuola coincide con l'anno civile.

 

          Art. 7.

     Per quanto concerne il bilancio, in deroga all'art. 13 dello Statuto della Scuola europea, il Consiglio superiore approva, per ciò che lo riguarda, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione, e li trasmette all'autorità competente delle Comunità europee.

 

          Art. 8.

     Il Governo di ogni Paese sul territorio del quale una Scuola ha sede ai sensi del precedente art. 2, potrà formulare le riserve previste dall'art. 29 dello Statuto della Scuola europea.

 

          Art. 9.

     Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese nella sua qualità di depositario dello Statuto della Scuola europea. Detto Governo notificherà il deposito a tutti gli altri Governi firmatari.

     Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica.

     Il presente Protocollo, redatto in unico esemplare nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, che fanno parimenti fede, sarà depositato negli archivi del Governo lussemburghese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti Contraenti.

     In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.

     Fatto a Lussemburgo il tredici aprile millenovecentosessantadue.

     (Si omettono le firme).