§ 57.2.40 – L. 13 agosto 1980, n. 473.
Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:13/08/1980
Numero:473


Sommario
Articolo 1.      L'istituto musicale pareggiato "Vincenzo Gianferrari" di Trento è trasformato in conservatorio di musica statale a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di [...]
Articolo 2.      E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di cui all'articolo 1, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e [...]
Articolo 3.      Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto istituto musicale nonchè l'inquadramento nei ruoli del personale direttivo e insegnante, enunciato nella [...]
Articolo 4.      Con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi i ruoli organici del personale direttivo, insegnante [...]
Articolo 5.      Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento del conservatorio di musica di Trento è indicato nell'annessa tabella B
Articolo 6.      All'onere annuo di L. 352.480.000 si provvede, quanto a L. 30.000.000, con i contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 322.480.000, con i normali stanziamenti dei [...]
Art. 1.      A decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, l'istituto musicale "V. [...]
Art. 2.      Il comune di Trento cede allo Stato in uso gratuito per il funzionamento del conservatorio di musica "V. Gianferrari" l'immobile di sua proprietà sito in via Marchetti, [...]
Art. 3.      Il comune di Trento si obbliga a cedere a trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di [...]
Art. 4.      Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Trento si impegna a corrispondere annualmente allo Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5.      Il conservatorio, oltre al posto di direttore avrà n. 33 (trentatrè) insegnamenti di ruolo in conformità alla pianta organica che firmata dalle parti assieme a me notaio [...]
Art. 6.      All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" verrà attribuita alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato la qualifica ed il [...]
Art. 7.      Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" che, giudicato [...]
Art. 8.      Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 [...]
Art. 9.      Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", [...]
Art. 10.      Dalla data di entrata in vigore della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", saranno [...]
Art. 11.      Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" passano direttamente a far parte del conservatorio di musica conservando il diritto di iscrizione [...]
Art. 12.      La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo [...]


§ 57.2.40 – L. 13 agosto 1980, n. 473.

Statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di Trento.

(G.U. 23 agosto 1980, n. 231).

 

     Articolo 1.

     L'istituto musicale pareggiato "Vincenzo Gianferrari" di Trento è trasformato in conservatorio di musica statale a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al conservatorio di musica sarà annessa una scuola media da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Articolo 2.

     E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione dell'istituto musicale pareggiato di cui all'articolo 1, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione comunale di Trento.

 

          Articolo 3.

     Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto istituto musicale nonchè l'inquadramento nei ruoli del personale direttivo e insegnante, enunciato nella convenzione annessa, formano parte integrante della presente legge.

 

          Articolo 4.

     Con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella tabella organica di cui all'allegato A.

 

          Articolo 5.

     Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento del conservatorio di musica di Trento è indicato nell'annessa tabella B.

 

          Articolo 6.

     All'onere annuo di L. 352.480.000 si provvede, quanto a L. 30.000.000, con i contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 322.480.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 290.480.000 e L. 32.000.000.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato A

Tabella organica del conservatorio di musica di Trento

 

Insegnamenti

Posti o cattedre di ruolo

Posti da dare per incarico

Direttore

1

 

Armonia, contrappunto, fuga e composizione

1

 

Organo e composizione organistica

1

 

Pianoforte

8

 

Violino e viola

3

 

Violino

1

 

Violoncello

2

 

Canto

1

 

Storia della musica e bibliotecario

1

 

Oboe

1

 

Corno

1

 

Contrabbasso

1

 

Fagotto

1

 

Clarinetto

1

 

Tromba e trombone

2

 

Teoria, solfeggio e dettato musicale

6

 

Pianoforte complementare

1

 

Flauto

1

 

Armonia complementare

 

1

Organo complementare e canto gregoriano

 

1

Lettura della partitura

 

1

Letteratura italiana

 

1

Letteratura poetica e drammatica

 

1

Musica d'insieme per strumenti ad arco

 

1

Musica d'insieme per strumenti a fiato

 

1

Musica da camera

 

1

Esercitazioni corali

 

1

Esercitazioni orchestrali

 

1

Personale amministrativo:

 

 

Carriera direttiva

1

 

Carriera di concetto

1

 

Carriera esecutiva

5

 

Carriera ausiliaria

8

 

 

 

Allegato B

Dimostrazione della spesa per il personale ed il funzionamento del conservatorio di musica di Trento

 

Categoria di personale

Unità

Spesa unitaria

Spesa globale

Direttore

1

8.140.000

8.140.000

Professori di I ruolo

1

7.060.000

7.060.000

Professori di II ruolo

17

6.960.000

118.320.000

Professori di III ruolo

15

6.140.000

92.100.000

Professori di III ruolo con inc. 6 ore

10

3.011.000

30.110.000

Carriera direttiva

1

7.000.000

7.000.000

Carriera di concetto

1

5.000.000

5.000.000

Carriera esecutiva

5

4.150.000

20.750.000

Carriera ausiliaria

8

4.000.000

32.000.000

 

 

Totale

320.480.000

Spese per il funzionamento 10 per cento arrotondamento

32.000.000

 

Totale

352.480.000

Contributi concessi annualmente dal comune

30.000.000

Onere finanziario a carico dello Stato

322.480.000

 

 

Allegato C

 

Spesa generale

Onere a carico Ente sovventore

Onere a carico dello Stato

Per spese di funzionamento

Note

352.480.000

30.000.000

322.480.000

32.000.000

-

 

 

Convenzione con lo Stato

per la trasformazione in conservatorio di musica di Stato

dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" di Trento

 

          Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, l'istituto musicale "V. Gianferrari", pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Trento, passa alla dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di conservatorio di musica "V. Gianferrari" di Trento.

     Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e funzionerà nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica nonchè dalla presente convenzione.

 

          Art. 2.

     Il comune di Trento cede allo Stato in uso gratuito per il funzionamento del conservatorio di musica "V. Gianferrari" l'immobile di sua proprietà sito in via Marchetti, ped. 638 in PT 333 CC Trento, provvedendo a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo.

 

          Art. 3.

     Il comune di Trento si obbliga a cedere a trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera esistente nell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" ed elencato nell'inventario che, omessane la lettura per dispensa fattami dalle parti, si allega in copia da me autenticata sul n. 21335 del mio repertorio al presente atto, sotto la lettera C a formarne parte integrante e sostanziale.

 

          Art. 4.

     Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Trento si impegna a corrispondere annualmente allo Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, il contributo annuo di lire 30.000.000 (trentamilioni).

     Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali, posticipate, e propriamente, al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

 

          Art. 5.

     Il conservatorio, oltre al posto di direttore avrà n. 33 (trentatrè) insegnamenti di ruolo in conformità alla pianta organica che firmata dalle parti assieme a me notaio si allega e questo atto sub D, previa lettura da me fattane alle parti.

     Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

 

          Art. 6.

     All'attuale direttore dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" verrà attribuita alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato la qualifica ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

 

          Art. 7.

     Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

     a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

     b) che copra un posto di ruolo nell'attuale istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo conservatorio;

     c) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

 

          Art. 8.

     Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

     Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici già concessi in forza di legge.

     Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Trento la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

     Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo il personale di cui sopra goda all'atto del passaggio dell'istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'istituto stesso.

 

          Art. 9.

     Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", le pensioni e le indennità una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti locali, con iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali ed all'Istituto nazionale assistenza dei dipendenti degli enti locali.

 

          Art. 10.

     Dalla data di entrata in vigore della legge relativa alla trasformazione in conservatorio di musica di Stato dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari", saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale, gli impiegati di ruolo dipendenti dal comune, che prestano servizio presso il suddetto istituto musicale.

 

          Art. 11.

     Gli attuali studenti dell'istituto musicale pareggiato "V. Gianferrari" passano direttamente a far parte del conservatorio di musica conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già conseguiti.

 

          Art. 12.

     La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo almeno tre anni prima.