§ 42.2.5a - L. 2 aprile 1958, n. 332.
Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:02/04/1958
Numero:332


Sommario
Art. 1.      In sostituzione della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica, con sede in Milano, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, [...]
Art. 2.      L'ente persegue il fine di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso [...]
Art. 3.      Il patrimonio dell'ente è costituito:
Art. 4.      L'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:
Art. 5.      Il consiglio di amministrazione ha il governo dell'ente, sovrintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie:
Art. 6.      L'anno finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7.      Allo scopo di promuovere l'attività scientifica e tecnica dell'ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri enti ed istituti affini, è costituito un comitato [...]
Art. 8.      La direzione dei servizi e della attività del museo, è affidata ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, il quale può scegliere anche uno dei propri membri.
Art. 9.      Al museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni di materiale, cimeli, libri, ecc., il cui valore non superi le lire [...]
Art. 10.      Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'ente saranno registrati col diritto fisso di lire 500. per ogni altro atto restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 26 [...]
Art. 11.      Con decreto del ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentito anche il parere del comune di Milano, saranno emanate le norme relative [...]
Art. 12.      Qualora l'ente, per qualsiasi motivo, cessi di esistere, la liquidazione del suo patrimonio verrà fatta da un commissario nominato dal ministro per la pubblica istruzione, di concerto col comune [...]


§ 42.2.5a - L. 2 aprile 1958, n. 332.

Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.

(G.U. 16 aprile 1958, n. 92)

 

 

Art. 1.

     In sostituzione della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica, con sede in Milano, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, è istituito l'ente di diritto pubblico avente la denominazione di "Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci".

     L'ente è posto sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 2.

     L'ente persegue il fine di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica.

     Per le finalità suindicate, cura lo studio e la divulgazione delle trattazioni teoriche, delle intuizioni scientifiche, delle realizzazioni pratiche, nonché dei più notevoli problemi della produzione e, sotto l'aspetto fisiologico e didattico, anche di quello del lavoro ed attua ogni altra iniziativa all'uopo ritenuta opportuna.

 

     Art. 3.

     Il patrimonio dell'ente è costituito:

     a) dal capitale iniziale della fondazione, rappresentato dal lire 750.000 investite in titoli di stato;

     b) dalle attrezzature attualmente esistenti;

     c) dagli apporti che per via di donazione, cessioni, acquisti, accantonamenti per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'ente dal suo esercizio o da terzi, in materiali od altri beni mobili ed in beni immobili.

     Inoltre per il normale funzionamento l'ente si avvale:

     a) di un contributo dello stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del ministro per la pubblica istruzione;

     b) di un contributo annuo in danaro a carico del bilancio del comune di Milano in misura da stabilirsi dal consiglio comunale;

     c) dei redditi della gestione;

     d) dei contributi, delle sovvenzioni, nonché dei lasciti e delle donazioni non espressamente destinati per testamento o per atto di donazione ad aumento del patrimonio o ad erogazione obbligata.

     Alla copertura dell'onere di cui alla lettera a) del secondo comma, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi normali stanziamenti sui capitoli del bilancio del ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 4.

     L'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

     a) tre rappresentanti del ministero della pubblica istruzione;

     b) un rappresentante del ministero per i beni culturali e ambientali;

     c) un rappresentante del ministero del tesoro;

     d) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;

     e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

     f) tre rappresentanti del comune di Milano,designati dal consiglio comunale;

     g) un rappresentante della camera di commercio,industria e agricoltura di Milano,designato dal consiglio camerale;

     h) un membro designato dal ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

     i) il rettore dell'università statale di Milano e il rettore del politecnico di Milano,ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio,in caso di assenza o impedimento;

     l) un rappresentante del personale,designato dal personale del museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia [1].

     Il consiglio è nominato con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per la pubblica istruzione.

     I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio.

     Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti ed un segretario che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e compie, nell'interesse dell'ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del consiglio di amministrazione.

     I vice presidenti sostituiscono il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e le coadiuvano nelle sue funzioni.

 

     Art. 5.

     Il consiglio di amministrazione ha il governo dell'ente, sovrintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie:

     a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     b) la nomina, lo stato e il trattamento economico del personale dipendente;

     c) i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente;

     d) la scelta dell'istituto di credito di diritto pubblico cui deve essere affidato il servizio di tesoreria e l'approvazione della convenzione relativa;

     e) le modalità di costituzione e la nomina del comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo di cui al successivo art. 7;

     f) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la autorizzazione al presidente a stare in giudizio.

     Il consiglio delibera, inoltre, sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre membri in carica.

     Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza con la presenza di almeno sette membri in carica, in prima convocazione e di cinque membri in carica in seconda convocazione.

     Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a), e), f), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non sia fatto rilievo dal ministero entro trenta giorni dalla data della trasmissione ad esso.

 

     Art. 6.

     L'anno finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     La vigilanza sull'andamento della gestione dell'ente ed il riscontro di essa sono affidati ad un collegio di revisori, composto da tre membri designati rispettivamente dal ministero della pubblica istruzione, dal ministero del tesoro e della giunta municipale del comune di Milano.

     I revisori vengono nominati con decreto del ministro per la pubblica istruzione, di concerto col ministro per il tesoro.

     Oltre al revisore effettivo sarà nominato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumerà le funzioni.

     I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Il collegio dei revisori esamina i bilanci e i conti, li vidima e ne riferisce al consiglio di amministrazione.

 

     Art. 7.

     Allo scopo di promuovere l'attività scientifica e tecnica dell'ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri enti ed istituti affini, è costituito un comitato consultivo permanente per lo incremento del museo.

     Può essere conferita la qualifica di benemerito del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" a persone od enti che abbiano acquisito meriti speciali nei riguardi della istituzione o delle finalità che essa persegue. all'ente possono aderire persone od enti che intendano partecipare in modo particolare alla sua attività o contribuire al suo funzionamento.

     Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi saranno stabilite con le norme di cui al successivo art. 11.

 

     Art. 8.

     La direzione dei servizi e della attività del museo, è affidata ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, il quale può scegliere anche uno dei propri membri.

     Per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi, possono essere messi a disposizione dell'ente, non più di tre impiegati appartenenti ai ruoli del personale dipendente dal ministero della pubblica istruzione, collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 48 del decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

     Per la spesa del personale di cui al precedente comma non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 48.

 

     Art. 9.

     Al museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni di materiale, cimeli, libri, ecc., il cui valore non superi le lire 1.000.000 è concessa con decreto del prefetto della provincia di Milano, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del museo stesso.

     Per l'acquisto di immobili e accettazione di eredità e legati verranno osservate le norme stabilite dall'articolo 17, del codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari.

 

     Art. 10.

     Gli atti occorrenti per i trasferimenti di proprietà all'ente saranno registrati col diritto fisso di lire 500. per ogni altro atto restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1949, n. 132.

 

     Art. 11.

     Con decreto del ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentito anche il parere del comune di Milano, saranno emanate le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ente.

     Fino alla emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano in vigore le disposizioni del suaccennato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528, per quanto concerne materie non regolate dalla presente legge e in quanto non contrastanti con le disposizioni della medesima.

 

     Art. 12.

     Qualora l'ente, per qualsiasi motivo, cessi di esistere, la liquidazione del suo patrimonio verrà fatta da un commissario nominato dal ministro per la pubblica istruzione, di concerto col comune di Milano.

     Le attività residuate e le raccolte museografiche non aventi particolare destinazione sin dall'origine saranno devolute al comune di Milano.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 febbraio 1980, n. 20.