§ 57.7.66 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002.
Adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/09/1947
Numero:1002


Sommario
Art. 1.      Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sulla istruzione elementare, viene [...]
Art. 2.      Al personale incaricato dell'insegnamento delle scuole istituite a norma dell'art. 12 del regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1771, e funzionanti come scuole serali o festive o estive, è dovuta [...]
Art. 3.      La indennità mensile dovuta a norma dell'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, ai maestri di scuole speciali per le ore in più del normale orario delle lezioni è determinata nella [...]
Art. 4.      Al personale incaricato dell'insegnamento di materie speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è dovuta una retribuzione mensile, per ogni ora [...]
Art. 5.      Ai maestri delle scuole di Stato ai quali sia affidato in orario alternato, a norma dell'art. 67 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o due [...]
Art. 6.      Lo stesso compenso stabilito dai primi due commi dell'art. 4 è dovuto ai maestri delle scuole aperte a norma degli articoli 97 e 98 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per militari [...]
Art. 7.      La misura delle quattro pensioni annue vitalizie, gravanti sul bilancio dell'Ordine Mauriziano, e di cui all'art. 389 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato [...]
Art. 8.      La indennità di esame di cui al primo e secondo comma dell'art. 230 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è [...]
Art. 9.      Al personale di segreteria delle scuole magistrali di cui al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, avente nomina annuale, è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale di [...]
Art. 10.      Al personale addetto alle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali di cui all'articolo precedente, sono dovuti per le mansioni di cui appresso, i seguenti assegni annui:
Art. 11.      L'importo dei premi, delle indennità, dei compensi, delle retribuzioni, degli assegni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 non è più soggetto alle riduzioni di cui ai regi [...]
Art. 12.      L'art. 3 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558, è, con effetto dal 1° Gennaio, sostituito dal seguente:
Art. 13.      Il presente decreto, salvo quanto è diversamente disposto dagli articoli 7 e 12, ha effetto dal 1° ottobre 1946, dal quale giorno cessano di avere vigore le disposizioni degli articoli da 1 a 7 [...]


§ 57.7.66 - D.Lgs.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002. [1]

Adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere integrative della scuola e delle retribuzioni ed assegni al personale non di ruolo delle scuole magistrali.

(G.U. 6 ottobre 1947, n. 229)

 

     Art. 1.

     Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sulla istruzione elementare, viene stabilito nella seguente misura:

     a) Per ogni alunno promosso dalla prima alla seconda classe, un decimo dello stipendio mensile e della indennità di carovita, liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dovuti all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera;

     b) per ogni alunno che consegue il certificato di studi elementari al termine della 3a classe, il premio di cui alla lettera precedente maggiorata del 140 per cento.

     I premi di cui sopra sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.

 

          Art. 2.

     Al personale incaricato dell'insegnamento delle scuole istituite a norma dell'art. 12 del regio decreto 14 ottobre 1938, n. 1771, e funzionanti come scuole serali o festive o estive, è dovuta una retribuzione mensile per ogni ora di lezione settimanale pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante di ruolo all'inizio della carriera.

     E' altresì dovuta la indennità mensile di carovita, liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione.

     Qualora i predetti incarichi vengano conferiti a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti, il compenso dovuto è limitato alla metà della sola retribuzione di cui al primo comma del presente articolo [2] .

 

          Art. 3.

     La indennità mensile dovuta a norma dell'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, ai maestri di scuole speciali per le ore in più del normale orario delle lezioni è determinata nella misura della metà di un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera, per ogni ora settimanale di lezione [3] .

     Lo stesso trattamento di cui al comma precedente, sempre nel caso di orario oltre il normale, è fatto agli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni o enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786.

     Ai maestri statali di scuole speciali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, nonchè ai maestri statali di scuole per fanciulli anormali di cui all'art. 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e per minorati fisici, è corrisposto, oltre l'indennità di cui ai due precedenti commi, se dovuta, uno speciale compenso nella misura di lire mille mensili. Tale compenso è corrisposto in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

 

          Art. 4.

     Al personale incaricato dell'insegnamento di materie speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è dovuta una retribuzione mensile, per ogni ora settimanale di lezione, pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera.

     E' altresì dovuta la indennità mensile di carovita liquidata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione.

     Tale trattamento è dovuto a decorrere dal giorno in cui l'insegnante assume effettivo servizio ed in ragione della durata del servizio prestato.

     Qualora l'insegnamento sia stato iniziato non più tardi del 1° febbraio e proseguito sino al termine delle lezioni, il trattamento di cui al primo e secondo comma sarà mantenuto fino al termine dell'anno scolastico.

     Qualora gli incarichi di cui al primo comma siano conferiti per un numero di ore superiore a 25 settimanali, spetta all'insegnante per ogni ora in più, un compenso pari alla metà di quello fissato dal primo comma del presente articolo [4] .

     I compensi di cui ai commi precedenti, quando i comuni od altri enti corrispondano per detti incarichi emolumenti speciali oltre a quelli assegnati sul bilancio dello Stato, possono essere ridotti nella misura da determinarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il comune o l'ente interessato.

     I compensi di cui ai commi precedenti non sono dovuti al personale di ruolo o non di ruolo delle pubbliche scuole statali quando ad esso, fornito dei normali emolumenti di legge, sono conferiti, entro l'orario normale di lezione, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo. Qualora i detti incarichi vengano conferiti oltre l'orario normale di lezione, ogni ora in più è retribuita nella stessa misura fissata dal quinto comma del presente articolo.

     In analoga misura a quella del precedente comma sono retribuiti, per ogni ora settimanale di lezione, gli incarichi conferiti alle persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti.

 

          Art. 5.

     Ai maestri delle scuole di Stato ai quali sia affidato in orario alternato, a norma dell'art. 67 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o due gruppi di classi diverse, è corrisposto, per ogni ora settimanale di lezione in più del normale orario, un compenso nella misura fissata dal primo comma dell'art. 3.

 

          Art. 6.

     Lo stesso compenso stabilito dai primi due commi dell'art. 4 è dovuto ai maestri delle scuole aperte a norma degli articoli 97 e 98 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per militari dell'Esercito e della Marina, nonchè ai maestri delle scuole per militari dell'Aeronautica e di quelle aperte a norma dell'art. 105 dello stesso testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e degli articoli 136 e 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 1787, presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari.

     Qualora il predetto incarico venga conferito a persone provviste di assegni continuativi a carico dello Stato o di altri enti, il compenso dovuto è limitato alla metà della sola retribuzione di cui al primo comma dell'art. 4 [5] .

 

          Art. 7.

     La misura delle quattro pensioni annue vitalizie, gravanti sul bilancio dell'Ordine Mauriziano, e di cui all'art. 389 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è dal 1° gennaio 1946 fissata in lire tremila ciascuna.

 

          Art. 8.

     La indennità di esame di cui al primo e secondo comma dell'art. 230 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è elevata da L. 20 a L. 100.

 

          Art. 9.

     Al personale di segreteria delle scuole magistrali di cui al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, avente nomina annuale, è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale di segreteria non di ruolo delle scuole medie e determinato a norma dell'art. 9 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539.

     Al personale di servizio delle stesse scuole magistrali destinato con incarichi provvisori annuali alla pulizia ed alla custodia dei locali è dovuto lo stesso trattamento economico spettante al personale non di ruolo addetto agli stessi servizi nelle scuole e istituti di istruzione media e determinato a norma dell'art. 8 del citato regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539.

 

          Art. 10.

     Al personale addetto alle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali di cui all'articolo precedente, sono dovuti per le mansioni di cui appresso, i seguenti assegni annui:

     a) per l'incarico della vigilanza e dell'istruzione delle bambinaie, da conferirsi ad una delle maestre di ruolo, un assegno pari ad un dodicesimo dello stipendio dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera [6] ;

     b) per ogni bambinaia un assegno pari ad un quinto della retribuzione annua dovuta al bidello non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

     c) per una cuoca addetta alla refezione un assegno pari ad un quarto della retribuzione annua dovuta al bidello non di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media;

     d) per una sguattera un assegno nella misura di cui alla precedente lettera b);

     e) per un custode e giardiniere un assegno nella misura di cui alla precedente lettera c) oltre l'alloggio.

     Al predetto personale, escluso quello di cui alla lettera a), è attribuita la indennità di carovita secondo le norme e le misure disposte dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     L'importo dei premi, delle indennità, dei compensi, delle retribuzioni, degli assegni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 non è più soggetto alle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

 

          Art. 12.

     L'art. 3 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 558, è, con effetto dal 1° Gennaio, sostituito dal seguente:

     "Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dagli articoli precedenti, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del primo comma dell'art. 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima dell'inizio della sessione estiva di esami. Qualora il titolare torni in servizio dopo l'epoca predetta, e prima che s'inizi la sessione autunnale, sono dovute al supplente la retribuzione e l'indennità di carovita per il periodo delle vacanze estive, non anche per la sessione autunnale".

 

          Art. 13.

     Il presente decreto, salvo quanto è diversamente disposto dagli articoli 7 e 12, ha effetto dal 1° ottobre 1946, dal quale giorno cessano di avere vigore le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557, e quelle degli articoli 10 e 15 dell'ordinanza ministeriale 11 marzo 1924, relativa a "Scuole di metodo per maestre di grado preparatorio" emessa ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3106.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[3]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[4]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[5]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[6]  Lettera così modificata dall'art. 17 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.