§ 57.7.499 - D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:28/04/1998
Numero:351


Sommario
Art. 1.  Cessazione dal servizio
Art. 2.  Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza
Art. 3.  Disposizioni transitorie
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 57.7.499 - D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 13 ottobre 1998, n. 239)

 

     Art. 1. Cessazione dal servizio

     01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione. [1]

     1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

     2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.

     3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.

     5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.

 

          Art. 2. Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza

     1. Ai fini della emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e servizi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     2. L'amministrazione entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

     3. Resta salva la potestà dell'amministrazione di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi.

     4. La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie

     1. Il personale della scuola che abbia già presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione. [2]

 

          Art. 4. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, commi 1 e 4, 510 e 580 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. [3]

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1]  Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 101.

[2]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 101.

[3]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 101.