§ 86.15.7 - Legge 4 febbraio 1966, n. 51.
Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:04/02/1966
Numero:51


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 86.15.7 - Legge 4 febbraio 1966, n. 51. [1]

Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.

(G.U. 19 febbraio 1966, n. 44).

 

     Art. 1. [2]

     La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.

     Il Ministro per la sanità è autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanità, a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalità della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di età.

 

          Art. 2. [3]

     Il Ministero della sanità provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.

     I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.

     La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.

 

          Art. 3. [4]

     La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, è responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione.

     [Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 100.000] [5].

 

          Art. 4. [6]

     Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanità, deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorità giudiziaria.

     Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.

     Lo stesso certificato è prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettività infantile.

     Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

 

          Art. 5. [7]

     E' abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695.

 

          Art. 6. [8]

     L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.