§ 27.4.40 - D.L. 28 marzo 1997, n. 79.
Misure urgenti per il riequilibro della finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:28/03/1997
Numero:79


Sommario
Art. 1.  Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato.
Art. 2.  Anticipo d'imposta.
Art. 3.  Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.
Art. 3 bis.  Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 4.  Disposizioni in materia di condono previdenziale.
Art. 5.  Disposizioni varie di contenimento.
Art. 6.  Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro.
Art. 7.  Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari.
Art. 8.  Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche.
Art. 9.  Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione.
Art. 9 bis.  Norme in materia di entrata.
Art. 10.  Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici.
Art. 11.  Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Art. 12.  Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.
Art. 13.  Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali.
Art. 13 bis.  Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA.
Art. 14.  Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 27.4.40 - D.L. 28 marzo 1997, n. 79. [1]

Misure urgenti per il riequilibro della finanza pubblica.

(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato.

     1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

 

Capo II

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 2. Anticipo d'imposta.

     1. [2].

     2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

     3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [3].

 

     Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.

     1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

     2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi [4].

     3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi [5].

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi [6].

     6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

 

     Art. 3 bis. Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     1. [7].

     2. [8].

     3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato [9].

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di condono previdenziale.

     1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

     2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impostori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

     4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impostori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

     4 bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi [10].

     5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

     5 bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impostori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione [11].

     6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.

     6 bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime canzonatori e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo [12].

 

     Art. 5. Disposizioni varie di contenimento.

     1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBANO cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto [13].

     1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi [14].

     1 ter. [Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia] [15].

     2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

     3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rielettrizzare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti [16].

 

     Art. 6. Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro.

     1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici [17].

     2. [18].

     3. [19].

     4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbisce con le successive vacanze.

     5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 7. Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari.

     1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;

     b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

     c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;

     d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [20].

     2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.

     2 bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti [21].

     2 ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto [22].

     2 quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente [23].

     2 quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico [24].

     2 sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

     a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;

     b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto [25].

     2 septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies [26].

     2 octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies [27].

     2 nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica [28].

 

     Art. 8. Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche.

     1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione [29].

     1 bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime [30].

 

Capo III

Disposizioni in materia fiscale

 

     Art. 9. Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione.

     1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attrattive della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo [31].

     2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attrattiva del presente articolo [32].

     3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

     4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

 

     Art. 9 bis. Norme in materia di entrata.

     1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998 [33].

     2. [34].

     3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

     6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

     a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

     b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

     7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

     8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoimmunizzazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

     a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

     b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

     10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.

     11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimento di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

     12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

     13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni precessi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.

     14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.

     15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni precessi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

     16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

     17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.

     18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

     19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.

     20. [35].

     21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [36].

     22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.

     23. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 6, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998 [37].

 

     Art. 10. Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici.

     1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

     1. [38].

     1 bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997 [39].

     2. [40].

     3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del D.Lgs. n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1° gennaio 2003 [41].

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis), del D.Lgs. n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), è prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 [42] ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1-bis, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.

     5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.

     7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.

 

     Art. 12. Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento [43].

     2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1 [44].

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

     4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.

 

     Art. 13. Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali. [45]

     1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo [46].

     2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi [47].

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

     3 bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della L. 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni. Le somma restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo [48].

     4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

     a) le tipologie di spesa ammissibili;

     b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

     c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

     d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo

dell'agevolazione;

     e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 [49].

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della L. 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

     - Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto- legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;

     - Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;

     - Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13 bis. Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA. [50]

     1. Nell'articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «dell'avvio», introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.

 

     Art. 14. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio.

     1. Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibro del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo [51].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabella A

 

(prevista dall'art. 4, comma 2)

 

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO.

 

 

N. Rate      Quota         Quota        Rata         Debito

              capitale      interesse    anticipata   residuo

Colonna 1     Colonna 2     Colonna 3    Colonna 4    Colonna 5

1            0,039241      --           0,039241     0,960759

2            0,028032      0,011209     0,039241     0,932727

3            0,028359      0,010882     0,039241     0,904368

4            0,028690      0,010551     0,039241     0,875678

5            0,029024      0,010217     0,039241     0,846654

6            0,029363      0,009878     0,039241     0,817291

7            0,029705      0,009536     0,039241     0,787586

8            0,030052      0,009189     0,039241     0,757534

9            0,030403      0,008838     0,039241     0,727131

10           0,030757      0,008484     0,039241     0,696374

11           0,031116      0,008125     0,039241     0,665258

12           0,031479      0,007762     0,039241     0,633779

13           0,031846      0,007395     0,039241     0,601933

14           0,032218      0,007023     0,039241     0,569715

15           0,032594      0,006647     0,039241     0,537121

16           0,032974      0,006267     0,039241     0,504147

17           0,033359      0,005882     0,039241     0,470788

18           0,033748      0,005493     0,039241     0,437040

19           0,034142      0,005099     0,039241     0,402898

20           0,034540      0,004701     0,039241     0,368358

21           0,034943      0,004298     0,039241     0,333415

22           0,035351      0,003890     0,039241     0,298064

23           0,035763      0,003478     0,039241     0,262301

24           0,036180      0,003061     0,039241     0,226121

25           0,036602      0,002639     0,039241     0,189519

26           0,037030      0,002211     0,039241     0,152489

27           0,037462      0,001779     0,039241     0,115027

28           0,037899      0,001342     0,039241     0,077128

29           0,038341      0,000900     0,039241     0,038787

30           0,038787      0,000454     0,039241     0,000000

              1,000000      0,177230     1,177230

 

 

Tabella B

 

(prevista dall'art. 5, comma 2)

 

RIDUZIONI DI CASSA

(Omissis)

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (G.U. 29 maggio 1997, n. 123).

[2] Comma modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140. Sostituisce i commi 211, 212 e 213 e aggiunge i commi 211 bis e 211 ter all'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n 662.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 484, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, con gli effetti ivi previsti.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[6] Comma già modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[7] Sostituisce il comma 181 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[8] Modifica il comma 182 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[11] Comma aggiunto dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[13] Comma già modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140 e così ulteriormente modificato dall'art. 61 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 aprile 1999, n. 95.

[15] Comma inserito dall'art. 29 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[16] Comma così sostituito dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[18] Aggiunge il comma 56 bis all'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[19] Aggiunge i commi 58 bis e 58 ter all'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[22] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[23] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[24] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[31] Comma così modificato prima dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e, successivamente, dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.

[32] Comma così modificato prima dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 e, successivamente, dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.

[33] Il termine del 15 marzo 1998, già prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 38 della L. 8 maggio 1998, n. 146 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 1999, per effetto dell'art. 45 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[34] Aggiunge il comma 75 bis all'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[35] Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 84 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[36] Comma così modificato dall'art. 24 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[38] Comma modificato dalla L. di conversione. Modifica gli artt. 26, 29, 30, 32, 33 e 56 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

[40] Modifica gli artt. 6, 9, 13 e 14 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

[41] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[42] Il termine del 30 giugno 1997 è stato differito al 30 settembre 1997 dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 1997, n. 185.

[43] Comma già modificato dall'art. 27 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, sostituito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 531, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[44] Comma modificato dall'art. 27 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e così sostituito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 octies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[45] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[47] Comma modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140 e così modificato dall'art. 17 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140 e così modificato dall'art. 17 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione 28 maggio 1997, n. 140.

[51] La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 347, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nel disporre che le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana.