§ 77.3.93 - D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.
Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:30/12/1987
Numero:536


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 77.3.93 - D.L. 30 dicembre 1987, n. 536. [1]

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

(G.U. 31 dicembre 1987, n. 304).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 3 del decreto legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

     2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

     a) lire 26.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 25.500 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988;

     b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

     c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data, è concessa, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera a), e al comma 7, un'ulteriore riduzione di lire 30.000.

     4. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

     5. [2].

     6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     7. [A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988] [3].

     8. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

     10. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

     11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

     a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

     b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

     c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

     12. Le disposizioni di cui al comma 11 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

     13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

     14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 - 89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio" e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".

     15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

     2. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 3.

     1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990 - 1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dalla applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno [4].

 

     Art. 4.

     1. - 6. (Omissis) [5].

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

     7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

     8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 3, comma 1.

     8 bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988 [6].

     9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

     10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

     11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23 quater del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dall'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, sempreché il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

     12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

     13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

     15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11 ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

     2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

     3. [7].

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 - 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".

     6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di esame.

     7. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

     8. Le disposizioni di cui all'articolo 1 quater del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

     9. Le disposizioni dell'articolo 12, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali [8].

     10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 - 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)". All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987 - 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese".

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° luglio 1988.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

     3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

     4. La normativa di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di diciotto mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi [9].

     5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. La società INSAR S.p.a, è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'art. 5, primo comma, del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'art. 2, comma quinto, della L. 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'art. 5, comma terzo, del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.

     7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, e dell'art. 4 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366.

     8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

     9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

     a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

     b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

     11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     12. Il termine di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della L. 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'art. 13, comma primo, della L. 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'art. 1 della L. 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'art. 2, commi 3.1 e 6, del D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546, e all'art. 1 bis, comma 3, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11, nonché per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° febbraio 1988.

     13 bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8 [10].

     14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'art. 14, settimo comma, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopraindicate, sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU, i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'art. 5 del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.

     15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100 [11].

     16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

     17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

     18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'art. 6 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

     19. Nelle parole "assegni familiari" di cui all'art. 1 della L. 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

     20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'art. 23, comma 1, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

     21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione della normativa in materia di assegni familiari".

     22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonché delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

     24. Il termine di cui all'art. 16, comma 8, della L. 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988 [12].

     25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della L. 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'art. 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

     26. (Omissis) [13].

     27. Per reddito di impresa di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

     28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 39 della L. 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

     30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

     31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 7.

     1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

     2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

     3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

     4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 8.

     1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23 ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, si applicano, su domanda del lavoratore, anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorché sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

     2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso [14].

 

     Art. 9.

     1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

     a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

     b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità:

     c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

     3. (Omissis) [15].

     4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

     Art. 10.

     1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2 [16].

     2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

 

     Art. 11.

     1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, sempreché non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

     2. (Omissis) [17].

     3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

     4. [18].

 

     Art. 12.

     1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 già elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è elevato a dieci anni.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [19]

 

     Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[2] Sostituisce il comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

[3] Comma abrogato dall'art. 6, comma 14, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988.

[4] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[5] Commi abrogati dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[6] Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[7] Modifica l'art. 1, comma 4, della legge 31 maggio 1984, n. 193.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 1989, n. 336, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

[10] Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[11] Comma così modificato dall'art. 66 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. L'importo di cui al presente comma è stato elevato a 120 euro dall'art. 10 della L. 15 luglio 2022, n. 106, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della legge 28 luglio 1989, n. 262.

[14] Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[15] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103.

[16] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[17] Comma soppresso, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

[18] Modifica il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317.

[19] Articolo soppresso, in sede di conversione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.