§ 58.8.27 - D.L. 10 giugno 1977, n. 291.
Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:10/06/1977
Numero:291


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale. [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 58.8.27 - D.L. 10 giugno 1977, n. 291. [1]

Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali

(G.U. 13 giugno 1977, n. 159)

 

     Art. 1. [2]

     Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonché di altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

     L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

     Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

     I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli uffici predetti.

     Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

     I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorché siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purché godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province, ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

     Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitolati d'appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette.

     Le sezioni di collocamento che, a causa della disponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

     Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuate dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

     I lavoratori cessano dal beneficio delle integrazioni salariali e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori che fruivano alla data del 30 aprile 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale. Restano salvi i trattamenti di maggior favore previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 8 agosto 1977, n. 501.

[2]  Articolo modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 6 del D.L. 13 dicembre 1978, n. 795.