§ 98.1.29334 - D.L. 27 giugno 1997, n. 185 .
Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1997
Numero:185


Sommario
Art. 1.  Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione
Art. 1 bis.  (Differimento del termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola)
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 98.1.29334 - D.L. 27 giugno 1997, n. 185 [1] .

Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

(G.U. 28 giugno 1997, n. 149)

 

     Art. 1. Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione

     1. E' differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge n. 79 del 1997.

 

          Art. 1 bis. (Differimento del termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola) [2]

     1. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 1° dicembre 1997.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 luglio 1997, n. 259.

[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.