§ 98.1.27123 - Legge 31 luglio 1997, n. 259.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1997
Numero:259


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione, è convertito in [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista [...]
Art. 3.      1. All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del [...]


§ 98.1.27123 - Legge 31 luglio 1997, n. 259.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

(G.U. 6 agosto 1997, n. 182)

 

 

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Promulga

     la seguente legge:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, può essere effettuata entro il 31 dicembre 1997, mediante spedizione dell'apposita scheda al Centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1997, N. 185.

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Differimento del termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola). - 1. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 1° dicembre 1997".