§ 86.15.6 - D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.
Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:07/09/1965
Numero:1301


Sommario
Art. 1.      Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, sono considerati:
Art. 2.      Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.
Art. 3.      Gli enti che gestiscono l'assicurazione generale malattie, di cui alla lett. c) del precedente art. 1, a misura che tra i propri assistiti vengano a trovarsi nuove leve del lavoro, delle [...]
Art. 4.      Gli sportivi, all'atto della affiliazione o iscrizione alle società o associazioni sportive aderenti alle Federazioni sportive del C.O.N.I., debbono presentare un certificato, rilasciato dal [...]
Art. 5.      Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale [...]
Art. 6.      I lavoratori dipendenti indicati nell'art. 1 hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative.
Art. 7.      Il modello del libretto di lavoro attualmente in uso o dell'attestato del sindaco, previsto dalla circolare n. 30, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° dicembre 1944, sarà [...]
Art. 8.      Le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai Comuni almeno il 90% del quantitativo di vaccino antidifterico, di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891, mescolato ad [...]
Art. 9.      I medici e le ostetriche, sia liberi esercenti, che addetti ai pubblici servizi assistenziali, sono tenuti a consigliare alle gestanti alle quali prestano la propria opera, di sottoporsi alla [...]
Art. 10.      I medici, che nel libero esercizio professionale praticano vaccinazioni antitetaniche, sono tenuti a darne sollecita comunicazione all'ufficiale sanitario locale, sugli stampati conformi ai [...]
Art. 11.      Gli enti tenuti alla vaccinazione antitetanica obbligatoria possono acquistare il vaccino tramite il Ministero della sanità.
Art. 12.      L'ufficiale sanitario vigila sul servizio di vaccinazione antitetanica nel Comune e ne riferisce periodicamente al medico provinciale.
Art. 13.      Il Ministero della sanità provvederà alla preparazione ed alla distribuzione di materiale di educazione sanitaria, adatto a diffondere tra la popolazione la convinzione dell'importanza [...]


§ 86.15.6 - D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301.

Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(G.U. 3 dicembre 1965, n. 362).

 

     Art. 1.

     Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, sono considerati:

     a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292;

     b) Nuove leve di lavoro - i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici;

     c) Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie - per i vaccinandi di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292; l'I.N.A.I.L. per i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori.

 

          Art. 2.

     Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.

     La vaccinazione antitetanica è praticata mediante somministrazioni o di anatossina tetanica ad assorbimento ritardato (assorbita ad idrato o fosfato di alluminio) ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.

     Con l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni, di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di cui le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta a distanza di un anno dalla terza.

     Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita (6° anno di età), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni. [1]

     (Omissis) [2].

     La rivaccinazione, inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, in occasione di ferite comunque contratte.

 

          Art. 3.

     Gli enti che gestiscono l'assicurazione generale malattie, di cui alla lett. c) del precedente art. 1, a misura che tra i propri assistiti vengano a trovarsi nuove leve del lavoro, delle categorie elencate all'art. 1 della legge, provvederanno sollecitamente ad inviare loro l'invito a sottoporsi alla vaccinazione antitetanica. Provvederanno altresì all'invio degli inviti alla rivaccinazione alla scadenza di ogni quadriennio.

     Gli enti indicati nel comma precedente cureranno che la vaccinazione venga eseguita in ogni Comune o presso le proprie sedi ovvero presso i medici fiduciari: potranno anche prendere accordi con le Amministrazioni comunali, affinché la vaccinazione venga effettuata presso gli ambulatori, nei quali si eseguono le visite previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112.

     Gli assistiti, assicurati contro gli infortuni sul lavoro, saranno indirizzati dagli enti indicati nel primo comma, all'I.N.A.I.L., che provvederà alla vaccinazione ed alle rivaccinazioni.

 

          Art. 4.

     Gli sportivi, all'atto della affiliazione o iscrizione alle società o associazioni sportive aderenti alle Federazioni sportive del C.O.N.I., debbono presentare un certificato, rilasciato dal sanitario che ha effettuato la vaccinazione, che comprovi l'avvenuta vaccinazione antitetanica.

     L'affiliazione o l'iscrizione non potrà essere mantenuta se l'affiliato o l'iscritto non si sottoporrà alle rivaccinazioni quadriennali.

     Per gli sportivi sono tenuti alle vaccinazioni e rivaccinazioni gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia presso i quali essi sono eventualmente iscritti quali lavoratori, ovvero i Comuni, che sono eventualmente obbligati all'assistenza sanitaria a loro favore. In mancanza, la vaccinazione deve essere effettuata dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, o da un medico militare, a spese dell'interessato.

 

          Art. 5.

     Gli enti incaricati di eseguire le vaccinazioni antitetaniche sono tenuti ad annotare in appositi registri o schedari, le vaccinazioni eseguite, a darne regolare comunicazione all'ufficiale sanitario locale ed a farne annotazione sul libretto di lavoro, o altro documento di ammissione al lavoro.

     Le società o associazioni sportive di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficiale sanitario i nominativi dei nuovi iscritti, allegando in copia il certificato di subita vaccinazione antitetanica.

     I certificati di subita vaccinazione sono rilasciati gratuitamente dall'ufficiale sanitario.

     Gli enti predetti si serviranno di stampati conformi ai modelli predisposti dal Ministero della sanità e si atterranno alle istruzioni di carattere sanitario che lo stesso Ministero riterrà opportuno impartire.

 

          Art. 6.

     I lavoratori dipendenti indicati nell'art. 1 hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative.

     Le assenze dal lavoro da parte dei lavoratori, provocate da eventuali disturbi inerenti alla vaccinazione, ricadono nella competenza dell'assicurazione malattie e sono indennizzati secondo i limiti e le modalità vigenti in materia.

 

          Art. 7.

     Il modello del libretto di lavoro attualmente in uso o dell'attestato del sindaco, previsto dalla circolare n. 30, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° dicembre 1944, sarà modificato, riservando apposito spazio per la registrazione delle iniezioni di anatossina tetanica, in luogo della annotazione della vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa. Vi sarà inoltre riportato l'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292.

     Analoghe modifiche ed aggiunte saranno apportate al libretto personale dei lavoratori dell'agricoltura ed ai documenti di valutazione medico-sportiva.

     In caso di infortunio sul lavoro o di ferite altrimenti contratte, i predetti libretti, attestati o documenti, sui quali debbono essere registrate le vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite, debbono essere consegnati al sanitario curante affinché questi possa avere completa conoscenza delle somministrazioni di vaccino antitetanico, subite in precedenza dall'infortunato.

 

          Art. 8.

     Le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ai Comuni almeno il 90% del quantitativo di vaccino antidifterico, di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891, mescolato ad anatossina tetanica, in modo che la vaccinazione antitetanica possa di norma essere associata alla vaccinazione antidifterica, obbligatoria ai sensi della predetta legge, salvo rifiuto da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela del vaccinando, che dovrà essere preventivamente informato dall'ufficiale sanitario o dal medico vaccinatore.

     In caso di vaccinazione associata, in tutte le iniezioni, di cui al secondo comma dell'art. 2, sarà somministrato il predetto vaccino misto antitetanico e antidifterico.

     Anche per le rivaccinazioni antidifteriche, ove prescritte, sarà impiegata la predetta miscela delle due anatossine.

     L'ufficiale sanitario, direttamente o tramite i medici scolastici, provvede ad effettuare gli inviti alle persone indicate nel primo comma diretti a sollecitare le richieste di rivaccinazioni antitetaniche quadriennali ai vaccinati nell'età infantile, fino al raggiungimento delle età indicate nella lett. b) dell'art. 1.

 

          Art. 9.

     I medici e le ostetriche, sia liberi esercenti, che addetti ai pubblici servizi assistenziali, sono tenuti a consigliare alle gestanti alle quali prestano la propria opera, di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 292.

     Le gestanti possono ricevere la vaccinazione anche presso gli ambulatori comunali o presso i consultori dell'O.N.M.I.

 

          Art. 10.

     I medici, che nel libero esercizio professionale praticano vaccinazioni antitetaniche, sono tenuti a darne sollecita comunicazione all'ufficiale sanitario locale, sugli stampati conformi ai modelli, predisposti dal Ministero della sanità o in mancanza su fogli del proprio ricettario.

 

          Art. 11.

     Gli enti tenuti alla vaccinazione antitetanica obbligatoria possono acquistare il vaccino tramite il Ministero della sanità.

 

          Art. 12.

     L'ufficiale sanitario vigila sul servizio di vaccinazione antitetanica nel Comune e ne riferisce periodicamente al medico provinciale.

     Il medico provinciale informa annualmente il Consiglio provinciale di sanità ed il Ministero della sanità circa l'andamento del servizio stesso.

 

          Art. 13.

     Il Ministero della sanità provvederà alla preparazione ed alla distribuzione di materiale di educazione sanitaria, adatto a diffondere tra la popolazione la convinzione dell'importanza profilattica della vaccinazione antitetanica.

     Detto materiale è considerato a tutti gli effetti, compresa l'imputazione della spesa, quale materiale di propaganda sanitaria.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464.

[2] Comma abrogato dall'art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.