§ 98.1.31322 - D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464.
Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388


Settore:Normativa nazionale
Data:07/11/2001
Numero:464


Sommario
Art. 1.      1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma è inserito il seguente


§ 98.1.31322 - D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464.

Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(G.U. 9 gennaio 2002, n. 7)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modifiche, sull'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica;

     Visto il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo alle modalità della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;

     Visto il decreto del Ministro della sanità in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;

     Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

     Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     "Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita (6° anno di età), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.".