§ 80.2.11 - Legge 20 aprile 1978, n. 154.
Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.2 I.P.Z.S.
Data:20/04/1978
Numero:154


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      All'art. 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti
Art. 6.      Nel primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto il seguente n. 5)
Art. 7.      La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, farà pervenire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di [...]
Art. 8.      La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, dal consiglio di amministrazione su [...]
Art. 9.      Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere specificate, oltre alle [...]
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato", custodisce i biglietti [...]
Art. 12.      Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del precedente art. 9 a richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono consentite [...]
Art. 13.      Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di Stato al 30 settembre 1977, nonché quello assunto a seguito del concorso indetto [...]
Art. 14.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanerà il relativo regolamento di attuazione
Art. 15.      Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel comitato [...]
Art. 16.      Le disponibilità esistenti sui capitolo iscritti nella "Rubrica n. 28 - Servizi della Zecca" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...]
Art. 17.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge


§ 80.2.11 - Legge 20 aprile 1978, n. 154.

Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

(G.U. 6 maggio 1978, n. 124)

 

 

     Art. 1.

     Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

     L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:

     conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

     conio di monete estere;

     conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

     conio di medagli e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

     fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

     fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

     fabbricazione di contrassegni di Stato;

     fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

     promozione dell'attività della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca;

     esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

     riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

     partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

     perizia delle monete ritenute false;

     conio di monete commemorative o celebrative;

     fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

     promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

     La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     All'art. 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere b) e i) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

     "b) due funzionari della Direzione generale del tesoro";

     "i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca - di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario - scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione".

 

          Art. 6.

     Nel primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto il seguente n. 5):

     "5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato".

 

          Art. 7.

     La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, farà pervenire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di monete metalliche richiesto nell'anno successivo, nonché una stima dei quantitativi presumibilmente richiesti nel quadriennio successivo, affinché l'Istituto possa programmare la propria attività.

     In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ove la Direzione generale del tesoro ne ravvisi l'opportunità, può affidare a stabilimenti di terzi la coniazione di determinati quantitativi di moneta, alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     Per le ordinazioni conferite per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

 

          Art. 8.

     La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, dal consiglio di amministrazione su proposta di una apposita commissione dei prezzi.

     La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che la presiede, dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a primo dirigente, da uno dei membri del comitato consultivo per la Zecca esperto nel settore industriale, da un funzionario dei servizi tecnici e da un funzionario dei servizi amministrativi della sezione Zecca.

     Le mansioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della sezione Zecca designato dal direttore generale dell'Istituto.

     E' in facoltà della commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici della sezione Zecca ed altri esperti estranei, quando la particolarità del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della commissione con voto consultivo.

 

          Art. 9.

     Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche, il prezzo unitario di ciascuna moneta e le modalità di consegna e di collaudo.

     Il pagamento delle somme dovute per effetto delle predette convenzioni, alla sezione Zecca dello Stato per la fabbricazione dei segni monetari, è ripartito, dedotto il decimo, in quattro rate trimestrali anticipate.

     Nei limiti delle disponibilità esistenti sullo stanziamento concernente l'acquisto di monete, di cui al successivo art. 16, la sezione Zecca può richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, anticipazioni per l'acquisto delle materie prime occorrenti per le lavorazioni. Tali anticipazioni sono recuperate al momento dei pagamenti di cui al precedente comma.

 

          Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è sostituito dal seguente:

     "Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato".

 

          Art. 11.

     Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato", custodisce i biglietti e le monete a debito dello Stato.

     La cassa speciale:

     a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;

     b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;

     c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;

     d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato [4] .

     La cassa speciale è tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie.

     L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato appronterà locali idonei ed attrezzature per l'attività della cassa speciale, presso la quale sarà distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative.

     Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonché per regolare i rapporti tra il Tesoro e la sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.

 

          Art. 12.

     Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del precedente art. 9 a richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono consentite anticipazioni rateali entro i 9/10 della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza a lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto.

     La rateazione delle anticipazioni sarà determinata in sede contrattuale tra l'Istituto e le singole amministrazioni sentito il parere del consiglio di amministrazione.

     Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto al quale debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture.

     Qualora l'importo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve riversare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.

 

          Art. 13.

     Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di Stato al 30 settembre 1977, nonché quello assunto a seguito del concorso indetto con decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 15 aprile 1976, ha diritto di essere inquadrato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con anzianità pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali.

     E' data facoltà al personale suddetto di rinunciare all'inquadramento di cui al precedente comma mediante apposita domanda da presentarsi al Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Con riferimento alla anzianità di servizio ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data del trasferimento, sarà provveduto alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato ai fini del trattamento di quiescenza.

     La predetta posizione assicurativa si considera costituita mediante versamento da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, delle competenze a qualsiasi titolo spettanti a ciascuno dei suddetti dipendenti per effetto della cessazione dal servizio presso lo Stato.

     Ai fini del trattamento di previdenza, si provvede al trasferimento, da parte dell'ENPAS, all'Ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'Ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti di cui al primo comma alla data del passaggio.

 

          Art. 14.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanerà il relativo regolamento di attuazione.

     Entro sei mesi da tale emanazione il consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporrà all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo regolamento di servizio ed il nuovo regolamento del personale necessari per disciplinare lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge e l'inquadramento del personale di cui al precedente art. 13, nonché i regolamenti di servizio e del personale della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca.

     I suddetti regolamenti dovranno essere esaminati preventivamente dal comitato consultivo per la Zecca.

 

          Art. 15.

     Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel comitato consultivo per la Zecca e del rappresentante del personale della sezione Zecca nel consiglio di amministrazione prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

 

          Art. 16.

     Le disponibilità esistenti sui capitolo iscritti nella "Rubrica n. 28 - Servizi della Zecca" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 sono trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

 

          Art. 17.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 155 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.