§ 93.4.234 - Legge 8 ottobre 1998, n. 354.
Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:08/10/1998
Numero:354


Sommario
Art. 1.      1. La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", è autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, [...]
Art. 2.      1. La localizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi [...]
Art. 4.      1. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con [...]


§ 93.4.234 - Legge 8 ottobre 1998, n. 354.

Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

(G.U. 14 ottobre 1998, n. 240)

 

 

     Art. 1.

     1. La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", è autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonché le linee regionali di particolare rilevanza, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. Il piano triennale è inviato alle Camere perché sia trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

     2. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento, tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorità:

     a) velocità e frequenza dei convogli ferroviari;

     b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;

     c) numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento;

     d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale;

     e) incidentalità storica del passaggio a livello.

     3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perché sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico.

     4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. La localizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatta salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storico-architettonici e in materia sanitaria e della sicurezza, è disposta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse. Per l'approvazione di progetti che comportino ristrutturazioni complesse della rete viaria e un cofinanziamento da parte di regioni ed enti locali è possibile altresì avvalersi dello strumento dell'accordo di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione.

     2. Il progetto di soppressione dei passaggi a livello interessanti gli itinerari regionali viene approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con le regioni, i comuni e le province interessate.

 

          Art. 3.

     1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i più importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000.

     2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato S.p.a." per un importo non superiore a lire 300 miliardi.

     3. Il programma degli interventi è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

     4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 4.

     1. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con riferimento alle linee di collegamento con Milano, Novara e la Svizzera, sia della rete della "Ferrovie dello Stato S.p.a." che della rete della "Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.", nonché per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilità stradale, è autorizzata la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, di lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, a lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e a lire 78,683 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo [1].


[1]  Comma così modificato dall'art. 42 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.