§ 93.4.233 - D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:08/07/1998
Numero:277


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
Art. 5.  Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato
Art. 6.  Accesso alle infrastrutture e ai servizi
Art. 7.  Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
Art. 8.  Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
Art. 9.  Norme transitorie


§ 93.4.233 - D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277. [1]

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

(G.U. 12 agosto 1998, n. 187)

 

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci.

     2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviare la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

 

          Art. 2. Principi

     1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono uniformate ai seguenti principi:

     a) autonomia gestionale delle imprese ferroviarie;

     b) possibilità di risanamento della struttura finanziaria delle imprese ferroviarie;

     c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione della rete e dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia;

     d) libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporti combinati internazionali di merci, in conformità agli articoli 59 e seguenti del Trattato CE ed a condizioni non discriminatorie che garantiscano lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.

 

          Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

     b) "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati prevalentemente della costruzione e della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria, nonché della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;

     c) "infrastruttura ferroviaria", quella definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture";

     d) "associazione internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

     e) "linea ferroviaria", l'infrastruttura che collega due località;

     f) "traccia oraria", il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due località.

 

          Art. 4. Gestore dell'infrastruttura ferroviaria

     1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

     2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione dei convogli, della manutenzione e del rinnovo che la gestione dell'infrastruttura ferroviaria comporta sul piano tecnico, commerciale e finanziario.

     3. Quando l'attività di gestore dell'infrastruttura ferroviaria è svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria l'attività stessa deve essere espletata attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria e di servizi.

     4. I criteri per la separazione contabile delle attività indicate al comma 3 sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Le modalità applicative dei criteri sono definite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

     5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, in coincidenza con l'approvazione del proprio bilancio, trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione copia del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

 

          Art. 5. Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato

     1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definisce gli standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e controlla la loro applicazione [2] .

     2. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma è stipulato, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti mirante alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.

     3. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 7 e i contributi pubblici da definirsi nel contratto di programma di cui al comma 2, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro.

     4. Nel contratto di programma di cui al comma 2 può essere disciplinata la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, finalizzati allo sviluppo dell'infrastruttura stessa ed al rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.

     5. Nel contratto di programma di cui al comma 2 può essere altresì prevista la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio del 26 giugno 1969, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 6. Accesso alle infrastrutture e ai servizi

     1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie di trasporto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, la rete e le infrastrutture e presta i servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento allo scopo di garantire un'utile gestione della rete e di conseguire la massima utilizzazione delle relative capacità.

 

          Art. 7. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

     1. Per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie sono tenute a corrispondere un canone, applicato e riscosso dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Il canone è determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del gestore della infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il canone entra in vigore dalla data dell'ultima pubblicazione del decreto.

     2. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi di cui all'articolo 5, comma 5, e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura di cui all'articolo 5, comma 3.

     3. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria si applicano i seguenti parametri:

     a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica della linea;

     b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;

     c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto pantografo-catenaria;

     d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;

     e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.

     4. Il parametro indicato al comma 3, lettera a), si applica come diritto di prenotazione al numero di tracce orarie programmate nell'orario ferroviario per ciascun giorno di effettuazione prevista. Gli altri parametri di cui al comma 3 si applicano su base chilometrica.

     5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può individuare con proprio decreto, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone, con particolare riferimento a quello dovuto per l'utilizzo di nuove infrastrutture.

     6. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato.

     7. In sede di applicazione, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base di criteri determinati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo tale da evitare discriminazioni tra le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e le imprese ferroviarie.

 

          Art. 8. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

     1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione.

     2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.

     3. Le imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria, a condizioni eque, per l'espletamento di servizi di trasporti combinati internazionali di merci.

     4. [3]

     5. [4]

     6. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 4 il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che il richiedente sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea in conformità con l'articolo 1, punto 1, e con l'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/18/CE.

 

          Art. 9. Norme transitorie

     1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 5, comma 2, i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati dalla concessione affidata alle Ferrovie dello Stato S.p.a. con decreto del Ministro dei trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel contratto di programma 1994-2000, approvato con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 gennaio 1995, del 23 giugno 1995, del 13 marzo 1996 e sottoscritto il 25 marzo 1996.

     2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede entro il 30 giugno 1998, contestualmente agli analoghi adempimenti previsti a suo carico dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina della concessione affidata alla Ferrovie dello Stato S.p.a., con il decreto di cui al comma 1, nonché a quella relativa alle altre concessioni o sub concessioni in materia di trasporto per ferrovia, fatti salvi i contenuti del contratto di programma 1994-2000 indicato al comma 1.

     3. Fino alla data di entrata in vigore dell'atto normativo di recepimento della direttiva 95/18/CE la licenza di cui all'articolo 8, comma 6, è rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo i principi della direttiva medesima.

     4. In attesa del rilascio della licenza di cui al comma 3 la Ferrovie dello Stato S.p.a. continua a svolgere le proprie attività di trasporto.


[1] Abrogato dall’art. 38 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, a decorrere da sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U.

[3]  Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, a decorrere da sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U.

[4]  Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, a decorrere da sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U.