§ 27.7.220 – L. 8 giugno 2000, n. 149.
Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:08/06/2000
Numero:149


Sommario
Art. 1.      1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di [...]
Art. 2.      1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza [...]
Art. 3.      1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire [...]
Art. 4.      1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi di un contingente [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 27.7.220 – L. 8 giugno 2000, n. 149.

Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

(G.U. 12 giugno 2000, n. 135).

 

     Art. 1.

     1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, nella quale si svolgerà il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresì le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalità. Nessun onere è dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture già esistenti; detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo [1].

     2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorità portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; è comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a società a prevalente partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette società.

     3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, è in ogni caso consentito il ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilità di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.

     4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilità speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresì confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento è disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

 

          Art. 2.

     1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.

     3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.

     4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 è autorizzato a stipulare non più di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.

 

          Art. 3.

     1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 70.000 milioni per l'anno 2001 [2].

     2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'articolo 2.

     3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

     4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4 bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001 [3].

 

          Art. 4.

     1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 74.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [4].

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 160.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 160.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 2001, n. 160.