§ 98.1.26760 - Legge 23 settembre 1992, n. 386.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/09/1992
Numero:386


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26760 - Legge 23 settembre 1992, n. 386. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

(G.U. 23 settembre 1992, n. 224)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349

     All'art. 1:

     al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.";

     al comma 3, le parole da: "Ai fini di identificazione" fino a: "gravi motivi," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,".

     All'art. 2:

     il comma 2 è soppresso.

     All'art. 3:

     al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.".

     All'art. 4:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.