§ 31.1.32 - D.L. 25 luglio 1992, n. 349.
Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:25/07/1992
Numero:349


Sommario
Art. 1.      1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di [...]
Art. 2.      1. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a [...]
Art. 3.      1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del [...]
Art. 4.      1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 31.1.32 - D.L. 25 luglio 1992, n. 349. [1]

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.

(G.U. 25 luglio 1992, n. 174).

 

Art. 1.

     1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

     2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria [2].

     3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale [3].

     4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

 

     Art. 2.

     1. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

     2. [4].

 

     Art. 3.

     1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto [5].

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso art. 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

     1 bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo guardia di finanza e della Polizia di Stato [6].

 

     Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 settembre 1992, n. 386. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 settembre 1992, n. 386.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 settembre 1992, n. 386.

[4] Comma abrogato dalla L. di conversione 23 settembre 1992, n. 386.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 settembre 1992, n. 386.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 23 settembre 1992, n. 386.