§ 17.3.55 - Legge 4 novembre 1963, n. 1457.
Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/11/1963
Numero:1457


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 2 bis.  [3]
Art. 3.  [5]
Art. 3 bis.  [10]
Art. 4.  [11]
Art. 5.  [13]
Art. 5 bis.  [14]
Art. 5 ter.  [15]
Art. 6.      Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per [...]
Art. 8.  [16]
Art. 9.  [18]
Art. 10.  [19]
Art. 10 bis.  [20]
Art. 11.      Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 12.  [21]
Art. 13.  [22]
Art. 14.  [23]
Art. 14 bis.  [24]
Art. 14 ter.  [25]
Art. 15.  [26]
Art. 16.  [27]
Art. 16 bis.  [28]
Art. 17.      I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi e i loro aventi causai [...]
Art. 18.  [33]
Art. 19.  [34]
Art. 19 bis.  [35]
Art. 19 ter.  [37]
Art. 19 quater.  [38]
Art. 20.  [40]
Art. 21.  [41]
Art. 21 bis.  [42]
Art. 21 ter.  [43]
Art. 21 quater.  [44]
Art. 22.      La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai [...]
Art. 23.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per [...]
Art. 24.      Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in [...]
Art. 25.      L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del [...]
Art. 26.      I lavoratori di cui all'art. 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune
Art. 27.      Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa [...]
Art. 28.      Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'art. 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o [...]
Art. 29.  [45]
Art. 30.      Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa [...]
Art. 31.      Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un [...]
Art. 32.      Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche [...]
Art. 33.      Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro
Art. 34.      All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori [...]
Art. 35.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.55 - Legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

(G.U. 9 novembre 1963, n. 292)

 

 

Opere pubbliche ed abitati

 

     Art. 1. [1]

     Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

     1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

     2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

     3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

     4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

     La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

 

          Art. 2. [2]

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo art. 3;

     a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

     b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

     c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

     d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati.

 

          Art. 2 bis. [3]

     Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente art. 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonché nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo art. 3.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonché i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.

     L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

     La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente art. 2 può essere affidata alle comunità montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai Comuni o consorzi di Comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei [4] .

 

          Art. 3. [5]

     Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

     Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

     I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

     a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

     b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

     c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

     d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

     L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei Comuni di cui all'art. 1 e limitrofi, nonché dei Comuni che abbiano comunque subìto danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

     Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei Comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

     Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle Province e dei Comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, numeri 2) e 3), quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la destinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

     Il Ministro per i lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.

     I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

     Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

     Il piano è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

     Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

     La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

     I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente art. 2, lettere c) e d), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

     L'indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, in misura pari al valore venale dell'immobile espropriato alla data del 9 novembre 1961 e aumentato del 2% per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio [6] .

     L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima, effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 [7] .

     Il disposto dei commi precedenti si applica anche ai fini dell'acquisizione delle aree da parte dei Consorzi per i nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e di Udine di cui all'art. 19-bis della presente legge [8] .

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati.

     Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonché quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto [9] .

 

          Art. 3 bis. [10]

     I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

     Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

     Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

 

          Art. 4. [11]

     A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'art. 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

     Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

     Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

     Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

     I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

     Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

     Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'art. 3.

     I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purché nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 o inclusi nei comprensori di cui all'art. 3.

     I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge. Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato [12] .

 

          Art. 5. [13]

     Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente art. 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

     Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 4 l'interessato dovrà presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale.

     Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'art. 4 sub art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata.

     Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento è corrisposto in ragione del:

     25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico;15 per cento sulla base di stati di avanzamento;10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile.

     La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonché l'approvazione delle opere di cui al precedente art. 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste.

 

          Art. 5 bis. [14]

     Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente art. 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

     I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

     Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'art. 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965.

 

          Art. 5 ter. [15]

     Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente art. 3 graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'art. 6 della legge medesima.

     Il limite d'impegno di cui al precedente art. 5-bis graverà, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'art. 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

 

          Art. 6.

     Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

 

Interventi assistenziali

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio.

     Sospensione del pagamento dei tributi - Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali

 

          Art. 8. [16]

     E' concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine [17].

     Negli altri Comuni e località di cui all'art. 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati.

 

          Art. 9. [18]

     Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

     Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonché ai fini del pareggio del proprio bilancio.

     La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

     Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

     Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo art. 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.

 

          Art. 10. [19]

     Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato.

 

          Art. 10 bis. [20]

     Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'art. 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

     esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

     esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;

     esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

 

Aziende industriali, commerciali e artigiane

 

          Art. 12. [21]

     Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

     a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

     b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'art. 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19 e quello suddetto;

     c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.

     Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

     La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

     Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo art. 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.

 

          Art. 13. [22]

     Le provvidenze di cui all'art. 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

     La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purché nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe.

     La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purché nell'ambito dei comprensori di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 14. [23]

     Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o delle attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

     L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, del direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto.

 

          Art. 14 bis. [24]

     Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'art. 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

     Nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

     Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo art. 19-quater, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

     Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'art. 19-quater, ferme restando quelle di cui allo stesso art. 12 per la rimanente parte di spesa.

     Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo è elevato al 70 per cento della spesa necessaria.

     Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

 

          Art. 14 ter. [25]

     Le provvidenze di cui all'art. 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'art. 14, ferma l'osservanza dell'art. 13, commi secondo e terzo.

 

          Art. 15. [26]

     I contributi di cui all'art. 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

     Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente art. 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'art. 12.

     I finanziamenti di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 16. [27]

     A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

     Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette.

 

          Art. 16 bis. [28]

     Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro per il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.

     Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debitrici.

     Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debitrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'I.M.I. il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.

     La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debitrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi otto anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni [29] .

 

          Art. 17.

     I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi e i loro aventi causai quali, in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, intendano trasferire in altra zona delle due Province o in Provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione [30] .

     La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

     Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 [31] .

     In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita [32] .

 

          Art. 18. [33]

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo art. 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

     I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

     Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

 

          Art. 19. [34]

     Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

     a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'art. 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

     b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'art. 16, primo comma;

     c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'art. 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'art. 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso art. 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

     d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente art. 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo.

 

          Art. 19 bis. [35]

     Con provvedimento delle rispettive Regioni, sentiti i Comuni interessati, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione, che possono essere costituite da più sedi di agglomerazione, anche in deroga alle indicazioni dei piani urbanistici comprensoriali. Sono fatte salve le competenze dei Comuni per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il 30% della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei Comuni di Longarone e di Castellavazzo [36] .

     Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, è approvato lo statuto del consorzio dei nuclei di industrializzazione.

 

          Art. 19 ter. [37]

     I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente art. 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere.

 

          Art. 19 quater. [38]

     Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente art. 19-bis sono concessi:

     a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

     b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19, lettera a), e quello predetto.

     Gli istituti e le aziende di credito possono convenire, a garanzia dei finanziamenti accordati ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 14-bis e del primo comma, lettera b) del presente articolo, la costituzione del privilegio speciale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075 [39] .

     Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'art. 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subìto danni accertati dalla Commissione di cui all'art. 14.

 

          Art. 20. [40]

     Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 12 ed al secondo comma dell'art. 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978.

     Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'art. 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 10 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'art. 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965.

     Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1979.

     E altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'art. 16-bis.

     Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge.

 

Aziende agricole

 

          Art. 21. [41]

     Le provvidenze previste dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell'art. 1 della presente legge, nonché nelle zone che saranno delimitate a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito. Alle liquidazioni previste dal comma citato può farsi luogo anche se l'interessato si trova nell'impossibilità di destinare la somma ai fini ivi indicati, allorché il danno cui la liquidazione si riferisce non sia superiore a 400 mila lire e il danneggiato non disponga di altro terreno agricolo nel quale impiegare la somma stessa.

     Il termine per la presentazione della domanda di contributo per le provvidenze previste nel presente articolo scade il 31 dicembre 1966.

     Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due Province sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'Amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti Uffici tecnici erariali.

 

          Art. 21 bis. [42]

     Nei territori di cui al primo comma dell'art. 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

 

          Art. 21 ter. [43]

     L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

     L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'art. 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

 

          Art. 21 quater. [44]

     Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

     I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

     Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata.

 

          Art. 22.

     La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

     La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

     La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

 

          Art. 23.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e località di cui all'art. 1 della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.

     A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.

 

Lavoratori subordinati

 

          Art. 24.

     Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri Comuni e nelle località di cui all'art. 1, ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento dei Comuni specificati nel presente articolo o degli altri Comuni indicati all'art. 1, purché in quest'ultimo caso residenti in località disastrata, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi Comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

     Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

 

          Art. 25.

     L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

     L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e la indennità ordinaria di disoccupazione.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

 

          Art. 26.

     I lavoratori di cui all'art. 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune.

     Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'art. 15, penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'art. 24 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

 

          Art. 27.

     Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

     Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

     Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

 

          Art. 28.

     Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'art. 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

     Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

 

Disposizioni generali e finanziarie

 

          Art. 29. [45]

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata [46] .

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto [47] .

 

          Art. 30.

     Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont [48] .

     Sono equiparati ai deceduti le persone delle quali sia stata dichiarata, a norma dell'art. 62 del Codice civile, la morte presunta o l'assenza in dipendenza della suddetta catastrofe.

 

          Art. 31.

     Qualora, per la concessione di mutui, sovvenzioni e di ogni altra provvidenza a coloro che risultino danneggiati, occorra fornire la dimostrazione della proprietà di un immobile, la domanda deve essere corredata con un atto da cui risulti il possesso utile ai fini dell'art. 1158 del Codice civile.

     A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, a colui che richiede le singole provvidenze.

 

          Art. 32.

     Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

     Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi.

     Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

 

          Art. 33.

     Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

 

          Art. 34.

     All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[3]  Articolo inserito dall'art. 2 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1973, n. 837.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[8]  Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 3-bis del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[10]  Articolo inserito dall'art. 5 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 10 maggio 1983, n. 190.

[13]  Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 31 maggio 1964, n. 357, modificato dall'art. 3 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258, e così sostituito dall'art. 7 della L. 10 maggio 1983, n. 190.

[14]  Articolo inserito dall'art. 7 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[15]  Articolo inserito dall'art. 7 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 26 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[17]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1970, dall'art. 4 della L. 18 marzo 1969, n. 91.

[18]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[19]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[20]  Articolo inserito dall'art. 9 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[24]  Articolo inserito dall'art. 11 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[25]  Articolo inserito dall'art. 11 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[26]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[28]  Articolo inserito dall'art. 13 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[29]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 19 dicembre 1973, n. 837.

[30]  Comma così modificato dall'art. 14 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[31]  Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[32]  Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[33]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[34]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[35]  Articolo inserito dall'art. 16 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[36]  Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 19 dicembre 1973, n. 837.

[37]  Articolo inserito dall'art. 16 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[38]  Articolo inserito dall'art. 16 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[39]  Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[40]  Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[41]  Articolo già sostituito dall'art. 18 della L. 31 maggio 1964, n. 357 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[42]  Articolo inserito dall'art. 19 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[43]  Articolo inserito dall'art. 19 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[44]  Articolo inserito dall'art. 19 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[45]  Articolo così sostituito dall'art. 31 della L. 31 maggio 1964, n. 357.

[46]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[47]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 9 maggio 1966, n. 258.

[48]  Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 31 maggio 1964, n. 357.