§ 77.5.71 – L. 11 febbraio 1980, n. 18.
Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:11/02/1980
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto [...]
Art. 3.      Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 77.5.71 – L. 11 febbraio 1980, n. 18.

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

(G.U. 14 febbraio 1980, n. 44).

 

     Art. 1. [1]

     Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 [2].

     La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

     Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

 

          Art. 2.

     Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente art. 1.

     I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.

     Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi la L. 26 luglio 1984, n. 392.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1989, n. 346 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto del presente comma e del comma 4, art. 2 della L. 30 marzo 1971, n. 118 nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.