§ 98.1.25954 - Legge 26 luglio 1984, n. 392.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/07/1984
Numero:392


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita [...]
Art. 2.      La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento della indennità stessa saranno aggiornate alla [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. [...]


§ 98.1.25954 - Legge 26 luglio 1984, n. 392.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

(G.U. 31 luglio 1984, n. 209)

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

 

          Art. 2.

     La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 della tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 177,5 miliardi per l'anno 1984, in lire 215 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 230 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.