§ 23.5.14 - Legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.5 leggi comunitarie
Data:21/12/1999
Numero:526


Sommario
Art. 1.  (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
Art. 2.  (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
Art. 3.  (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
Art. 4.  (Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).
Art. 5.  (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
Art. 6.  (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
Art. 7.  (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
Art. 8.  (Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).
Art. 9.  (Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).
Art. 10.  (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia).
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).
Art. 12.  (Vendita delle carni equine).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
Art. 14.  (Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
Art. 15.  (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).
Art. 16.  (Norme in materia di domicilio professionale).
Art. 17.  (Piante ornamentali: criteri di delega).
Art. 18.  (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).
Art. 19.  (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).
Art. 20.  (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).
Art. 21.  (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici).
Art. 22.  (Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).
Art. 23.  (Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).
Art. 24.  (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
Art. 25.  (Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).
Art. 26.  (Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).
Art. 27.  (Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali).
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).
Art. 29.  (Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).
Art. 30.  (Tutela degli interessi finanziari comunitari).


§ 23.5.14 - Legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

(G.U. 18 gennaio 2000, n. 13 - S.O. n. 15).

 

Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

     2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

     4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

     5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

 

     Art. 2. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

     1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

     a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

     b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

     c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. E' fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

     d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

     e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

     f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

     g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

 

     Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

     1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo 2.

     2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

     3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

 

     Art. 4. (Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). [1]

 

     Art. 5. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

     1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

     2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

     3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

     4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai princìpi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

 

     Art. 6. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

     1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86). [2]

 

     Art. 8. (Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).

     1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: "concimi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime CE".

     2. [3].

 

     Art. 9. (Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).

     1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;

     b) [4].

     2. [5].

 

     Art. 10. (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia).

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

     4. [9].

     5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.

     6. [10].

     7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

     8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via telematica dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione. Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali [11].

     9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

     10. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.

     11. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).

     1. [12].

     2. [13].

     3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

     3 bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proietili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule [14].

     4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

     5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

     a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito [15];

     b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

     c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

     d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

     e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

     6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

 

     Art. 12. (Vendita delle carni equine).

     1. [16].

     2. [17].

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128). [18]

 

     Art. 14. (Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128). [19]

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409). [20]

 

     Art. 16. (Norme in materia di domicilio professionale).

     1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

 

     Art. 17. (Piante ornamentali: criteri di delega).

     1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;

     b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

     c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;

     d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

 

     Art. 18. (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).

     1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

     b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea:

     c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

     d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

     e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

     f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

     g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

     h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

 

     Art. 19. (Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).

     1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

     2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

     b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

     c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;

     d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

     e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

     1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

     2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

     3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

     f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

     g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

     3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

 

     Art. 20. (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).

     1. Al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;

     b) - c) [21];

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici). [22]

 

     Art. 22. (Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).

     1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

     b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

     c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

     d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

 

     Art. 23. (Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).

     1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

     b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

     c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

     d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

     e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

     f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

     g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86). [23]

 

     Art. 25. (Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).

     1. [24].

     2. [25].

     3. [26].

 

     Art. 26. (Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).

     1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

     b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

     1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

     2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

     c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

     d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

     e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

     f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

     g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

     h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

     i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purchè siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

 

     Art. 27. (Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali).

     1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [27];

     b) [28];

     c) [29];

     d) [30];

     e) [31];

     f) [32];

     g) [33].

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).

     1. [34].

     2. [35].

 

     Art. 29. (Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). [36]

 

     Art. 30. (Tutela degli interessi finanziari comunitari).

     1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1 ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. 98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

ALLEGATO C

(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la

direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la

gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio

1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti

dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla

custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la

direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti

destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica

la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di

proseguimento.

 

 


[1] Aggiunge il comma 3 quater all'art. 10 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

[2] Modifica la lettera c), comma 3, art. 2 della L. 9 marzo 1989, n. 86.

[3] Modifica il comma 1, art. 8 della L. 19 ottobre 1984, n. 748.

[4] Modifica il numero 4), primo comma, art. 7 della L. 22 maggio 1973, n. 269.

[5] Sostituisce il terzo comma, art. 15 della L. 22 maggio 1973, n. 269.

[6] Sostituisce il comma 3, art. 3 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

[7] Modifica il comma 5, art. 3 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

[8] Inserisce l'art. 3 bis nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

[9] Sostituisce il comma 2, art. 8 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

[10] Modifica il comma 2, art. 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

[11] Comma già modificato dall'art. 59 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo stabilito dall'art. 123 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

[12] Modifica la lettera h), primo comma, art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110.

[13] Modifica il terzo comma, art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110.

[14] Comma aggiunto dall'art. 27 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

[16] Modifica il secondo comma, art. 30 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

[17] Modifica l'art. 3 della L. 4 aprile 1964, n. 171.

[18] Sostituisce il comma 2, art. 25 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[19] Sostituisce l'art. 53 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[20] Modifica la rubrica del titolo IV e l'art. 15 della L. 24 luglio 1985, n. 409.

[21] Modificano il comma 1, art. 7 e il comma 2, art. 9 del D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 333.

[22] Modifica il comma 6, art. 11 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.

[23] Modifica il comma 1, art. 7 della L. 9 marzo 1989, n. 86.

[24] Modifica il primo comma, art. 1469 bis del codice civile.

[25] Aggiunge un comma all'art. 1469 quater del codice civile.

[26] Modifica il quinto comma, art. 1469 quinquies del codice civile.

[27] Modifica il comma 1, art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[28] Modifica il comma 2, art. 4 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[29] Modifica il comma 2, art. 24 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[30] Sostituisce il comma 4, art. 25 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[31] Modifica il comma 5, art. 25 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[32] Modifica il comma 7, art. 25 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[33] Modifica il comma 7, art. 25 del D.Lgs. 29 maggio 1991 n. 178.

[34] Modifica il secondo comma, art. 1746 del codice civile.

[35] Inserisce un comma nell'art. 1746 del codice civile.

[36] Sostituisce il comma 2, art. 54 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.