§ 4.9.1 - R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298. [*]
Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:20/12/1928
Numero:3298


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 55 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 


§ 4.9.1 - R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298. [*]

Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.

(G.U. 12 febbraio 1929, n. 36).

 

Titolo I

DEI MATTATOI PUBBLICI E PRIVATI

COSTRUZIONE - DIREZIONE - ORDINAMENTO

 

Art. 1.

     La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici macelli in tutti i comuni che ne sono provvisti.

     Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, può essere consentita dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento [1].

     Può essere altresì consentito dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente. Per detti locali deve essere anche stabilita l'entità delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalità [1].

 

     Art. 2.

     I comuni che, a norma delle vigenti disposizioni, debbono avere un pubblico macello, e non v'abbiano ancora provveduto, vi saranno obbligati d'ufficio, con le modalità prescritte dalla legge comunale e provinciale.

     Per i comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorietà della costruzione del macello, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, potrà procedere alla istituzione di consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli.

     Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può procedere alla trasformazione in consorziali di macelli che per la loro ubicazione ed organizzazione si prestino allo scopo.

     La istituzione del consorzio sarà fatta secondo le norme stabilite in materia.

 

     Art. 3.

     I pubblici macelli devono essere costruiti in località adatta, con sviluppo edilizio e tecnico proporzionato alla entità della macellazione ed in modo da soddisfare completamente alle esigenze igienico-sanitarie, industriali ed a quelle dei servizi. Devono, inoltre, essere forniti dei mezzi, istrumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche e sperimentali.

     I progetti di costruzione dei pubblici macelli devono ottenere il parere favorevole del consiglio provinciale di sanità.

 

     Art. 4.

     I macelli di capoluogo di provincia e quelli che hanno notevole importanza in rapporto all'entità della macellazione, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 3, devono avere un reparto per le macellazioni d'urgenza; un frigorifero per la conservazione delle carni, ove non sia possibile di disporre di un frigorifero preesistente idoneo allo scopo; uno spaccio per la vendita delle carni di bassa macelleria, di cui agli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 45, 46, 47, 48 e 49, ed apparecchi adatti per la salagione, preparazione, cottura, sterilizzazione delle carni da adibirsi all'alimentazione previo trattamento; un impianto per la distruzione o la denaturazione delle carni e dei visceri non adatti al consumo, nonché dei rimanenti avanzi animali.

     Lo spaccio di bassa macelleria, per esigenze commerciali e per comodità del pubblico, potrà anche trovarsi fuori del macello semprechè sia mantenuto sotto diretta sorveglianza sanitaria.

     L'impianto per la distruzione e denaturazione delle carni, visceri, ecc., potrà funzionare, ove sia conveniente, anche per altri comuni vicini, quale sardigna consorziale; e potrà, quando particolari esigenze lo richiedano, essere posto in località adatta, anche fuori del macello.

 

     Art. 5.

     La costruzione dei macelli annessi agli stabilimenti privati per la preparazione delle carni insaccate, delle carni in conserva, delle carni in scatola, degli estratti di carne, brodi ed altri prodotti alimentari in genere, è consentita, su domanda dell'interessato, dal prefetto, previo parere del consiglio provinciale di sanità, quando sia stato accertato che l'entità della macellazione necessaria allo stabilimento è superiore alla potenzialità del macello comunale, o quando siano deficienti i mezzi di viabilità e di rapida comunicazione.

     La costruzione ed il funzionamento di detti macelli, dal lato tecnico ed igienico-sanitario, debbono uniformarsi alle norme stabilite pei pubblici macelli dal presente regolamento.

 

     Art. 6.

     La direzione e l'ispezione sanitaria dei pubblici macelli debbono essere affidate ai veterinari municipali.

     Nei comuni sprovvisti di servizio veterinario, la ispezione delle carni da macello deve farsi dal veterinario dei comuni viciniori o da un veterinario libero esercente debitamente incaricato, o, quando ciò non sia possibile, dall'ufficiale sanitario.

 

     Art. 7.

     La nomina a direttore del pubblico macello dei capoluoghi di provincia deve farsi in seguito a pubblico concorso per titoli e prove di esame scritte, orali e pratiche di ispezione delle carni e di polizia sanitaria.

     La commissione giudicatrice è composta di tre professionisti veterinari specialmente competenti nella materia, nominati dal prefetto; essa propone all'amministrazione comunale non più di tre nomi in ordine di merito e la nomina deve cadere sopra una delle persone designate.

     Con provvedimento del prefetto, su parere del consiglio provinciale di sanità, l'obbligo del concorso per esame per la nomina del direttore del pubblico macello può essere esteso anche a quei comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la macellazione presenti considerevole, eccezionale importanza.

 

     Art. 8.

     Un regolamento speciale, deliberato dalle amministrazioni comunali o dalle rappresentanze consorziali, redatto ed approvato secondo le norme stabilite dall'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'art. 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, per i regolamenti locali di igiene, disciplinerà il servizio dei pubblici macelli, di quelli privati e della bassa macelleria.

 

Titolo II

DELLA MACELLAZIONE E DELLA ISPEZIONE DEGLI ANIMALI

E DELLE CARNI NEI MATTATOI PUBBLICI E PRIVATI

 

     Art. 9.

     Per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione), ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorità prefettizia, sentito il consiglio provinciale di sanità.

     L'abbattimento deve essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta jugulazione), per ottenere il più completo dissanguamento.

     La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) deve essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilità, debitamente autorizzato dal direttore del macello.

     Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi.

 

     Art. 10.

     La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal direttore del macello.

 

     Art. 11.

     Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la macellazione stessa. Le dette operazioni devono compiersi tanto nei pubblici macelli, quanto nei macelli privati debitamente autorizzati, entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall'autorità comunale d'accordo col direttore del macello, in guisa da garantire la continuità della vigilanza sanitaria.

     Per i macelli privati, annessi a stabilimenti industriali, debitamente autorizzati a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'orario viene stabilito sentito anche l'interessato.

 

     Art. 12. [2]

     L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa: tutte le parti dell'animale ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione e non possono essere asportate dai locali di macellazione prima che il veterinario abbia emesso il suo giudizio.

     L'ispezione post mortem deve comprendere:

     1) l'esame visivo dell'animale macellato;

     2) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

     3) le incisioni di organi e di linfonodi;

     4) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

     5) se del caso, analisi di laboratorio, specialmente batteriologiche.

     Il veterinario ispettore deve esaminare particolarmente:

     a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di elementi eterogenei;

     b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares, et parotidei) nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto di consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

     c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

     d) il pericardio e il cuore: quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

     e) diaframma;

     f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonchè i linfonodi periportali (Lnn. portales);

     g) il tubo gastro enterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

     h) la milza;

     i) i reni e i linfonodi renali (Lon. renales), la vescica;

     j) la pleura e il peritoneo;

     k) gli organi genitali: nella vacca l'utero è inciso

longitudinalmente;

     l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammari); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

     m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali;

     in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

     I linfonodi summenzionati devono sistematicamente essere isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

     In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i sopra-sternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. sternales profundi), i costo- cervicali (Lnn. costo-cervicales), i poplitei (Lnn. poplitei) e i precurali (Lnn. subliacei), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

     Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

     Il veterinario ispettore deve inoltre effettuare sistematicamente:

     A) la ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

     a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

     della lingua, la cui muscolatura deve eventualmente essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

     dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

     del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera d) deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

     dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

     del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa;

     delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

     b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe;

     B) la ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante una incisione profonda della base del lobulo di Spigelio;

     C) la ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

     E' in facoltà del veterinario ispettore di avvalersi, ad integrazione della sopra specificata metodica di base, di ogni altra ricerca qualora lo ritenga necessario ai fini dell'emissione del giudizio sulla salubrità delle carni.

 

     Art. 13.

     I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce.

     Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

 

     Art. 14.

     Nei casi di macellazione d'urgenza, il veterinario comunale, o chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce, deve essere immediatamente avvertito, per i necessari accertamenti sanitari e per poter constatare se effettivamente era giustificata la necessità della pronta macellazione.

     Qualora non risulti dimostrata l'urgenza ed appaia evidente il dolo, il suddetto sanitario deve farne denuncia all'autorità comunale per i provvedimenti del caso, anche nei riguardi delle penalità stabilite dall'art. 62 del presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Nei macelli annessi a stabilimenti privati per la lavorazione delle carni è rigorosamente proibito introdurre e macellare animali destinati alla macellazione d'urgenza.

     Inoltre, se fra gli animali che vi sono macellati vi saranno assegnazioni alla bassa macelleria, le relative carni debbono essere inviate al pubblico macello, per l'ulteriore destinazione, ai termini degli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

 

     Art. 16.

     A prova dell'avvenuta ispezione, le carni ed i visceri degli animali ammessi a regolare consumo, qualunque sia la specie cui l'animale appartiene, verranno contrassegnati con bollo del comune, munito della sigla V. S. (visita sanitaria). Le carni equine porteranno in aggiunta, a grandi lettere, la scritta "equino".

     Il veterinario apporrà sulle carni il numero dei bolli sanitari che crederà opportuno.

 

     Art. 17.

     In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni:

     a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato;

     b) specie, sesso, età dell'animale;

     c) esito della visita;

     d) data della macellazione;

     e) firma del veterinario ispettore e bollo dell'ufficio.

     Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell'animale macellato.

 

     Art. 18.

     L'ammissione al consumo alimentare delle carni di animali abbattuti o morti per malattia, per traumi o per altra causa, salvo le eccezioni di cui al seguente art. 19, è subordinata all'osservanza degli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento.

     E' perciò fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare all'autorità comunale ogni caso di morte dei proprii animali.

 

     Art. 19.

     Non sono ammessi alla normale macellazione e debbono essere esclusi anche dalla macellazione d'urgenza animali infetti o clinicamente sospetti di rabbia, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico ed edema maligno.

     Saranno però ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, purché gli animali morsicati siano uccisi entro cinque giorni dalla morsicatura, oppure sia per essi trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, ai sensi dell'art. 51 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

     Per gli animali affetti o sospetti di morva, pleuro-polmonite essudativa e peste bovina valgono le speciali norme di cui al regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

 

     Art. 20.

     Le carni degli animali abbattuti d'urgenza per malattia o per altra diversa causa, salvo i casi di traumi non accompagnati da alcuna reazione organica di carattere generale, nonchè le carni di animali morti per traumatismo, ustioni, insolazioni, colpo di calore, folgorazione, annegamento, soffocazione, asfissia, strapazzo, echinococco del cuore, aneurismi, emorragie interne da alterazioni locali dei vasi, embolismi, cardiopatie, afta apoplettica, schok post-operativi, meteorismo acuto alimentare, collasso puerperale, anafilassi da sieri, purché si sia provveduto ad un sufficiente dissanguamento ed alla pronta eviscerazione, possono, nel caso di reperto nettamente favorevole, essere classificate di bassa macelleria, e come tali adibite al consumo.

     Quando invece il reperto non risulti di assoluta, perfetta chiarezza, il giudizio sulla commestibilità delle carni dovrà essere data collegialmente. Tale giudizio, in un macello cui siano addetti più veterinari, è dato con l'intervento del direttore del macello stesso; nei macelli, invece, in cui la ispezione delle carni sia eseguita da un solo veterinario, questi dovrà richieder l'intervento del veterinario provinciale, o di un docente di ispezione delle carni, oppure di uno dei direttori dei macelli più importanti della provincia.

     Il relativo onere si intende a carico dell'interessato.

     Detta visita collegiale deve anche effettuarsi per giudicare delle macellazioni che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli, o per enteriti, metriti, mastiti o sierositi a carattere infettivo.

     Nelle assegnazioni alla bassa macelleria deve essere sempre stabilito se le carni debbano essere vendute crude, con la semplice indicazione "da non usarsi se non cotte", o se debbano subire, prima della vendita, una razionale cottura da eseguirsi nel macello.

     I visceri degli animali colpiti da processi infettivi o tossici, le cui carni sono destinate alla bassa macelleria, debbono essere sempre distrutti.

     Per tutte le assegnazioni alla bassa macelleria, deve, da parte del veterinario ispettore, essere esteso, su carta intestata del comune, apposito verbale da cui risulti la causa che ha determinato la assegnazione alla bassa macelleria. Tale verbale, debitamente firmato e munito del bollo comunale, sarà conservato negli atti di ufficio per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

     Quando trattisi di visita collegiale il verbale deve essere firmato da entrambi i veterinari.

     Sono in ogni caso escluse dalla bassa macelleria e destinate alla distruzione le carni degli equini morti o macellati di urgenza per forme morbose, anche se secondarie, a carico dell'apparecchio gastro-intestinale.

 

     Art. 21.

     Le carni di cui l'odore e il sapore risultano modificati dalla somministrazione di certi medicamenti, dal genere dell'alimentazione (fieno greco, panelli rancidi, residui industriali) o da altre cause (ittero non infettivo, rottura della vescica, elmintiasi dei vitelli, ecc.) sono pure vendute nella bassa macelleria sempre che il veterinario, ricorrendo, ove occorra, alla prova della cottura, possa accertarsi che l'alterazione non è tale da renderle inadatte al consumo.

     In caso contrario esse non possono essere adibite che a scopo industriale, mai alimentare.

     Sono pure destinate alla bassa macelleria le carni dei suini non castrati e dei criptorchidi di odore sgradevole, nonchè le carni di animali idroemici, denutriti ed immaturi, purché riconosciute adatte al consumo.

 

     Art. 22.

     Le carni degli animali uccisi o morti in seguito ad avvelenamento (alcaloidi, sali metallici, piante velenose, ecc.), purché sufficientemente dissanguati ed immediatamente eviscerati, possono essere assegnate alla bassa macelleria, previo completo sequestro di tutti i visceri e parenchimi interni, della mammella e della testa, che devono essere distrutti.

 

     Art. 23.

     La constatazione, all'ispezione sanitaria, di lesioni tubercolari a carattere localizzato, quando anche abbiano sede in più organi e nelle sierose delle due grandi cavità splancniche, non è motivo di esclusione delle carni dal libero consumo, purché all'esame dei parenchimi renale e splenico, delle meningi e dei gangli intramuscolari si possa escludere una recente diffusione ematogena del processo.

     Nei casi in cui le indicate lesioni localizzate coesistano con uno stato di scadente nutrizione dell'animale, le carni sono destinate alla bassa macelleria, senza alcun preventivo trattamento.

     La constatazione, invece, di una recente diffusione ematogena del processo tubercolare, ancorché le lesioni risultino limitate e le carni appartengano a soggetti in ottimo stato di nutrizione, è sempre motivo di assegnazione alla bassa macelleria delle carni stesse, le quali non potranno essere vendute se non convenientemente cotte. Sono altresì assegnate alla bassa macelleria, dopo essere state sottoposte a cottura, le carni di animali che, pur non manifestando generalizzazione ematogena recente del processo tubercolare, presentano alla ispezione lesioni a carattere infiltrante.

     In tutti i casi, le parti sede di lesioni tubercolari debbono essere asportate con larga base di escissione. Qualsiasi viscere, sede di lesione tubercolare, anche se nettamente delimitata, deve essere per intiero sequestrato e distrutto: la tubercolosi di un ganglio comporta il sequestro e la distruzione del viscere corrispondente.

     Quando la tubercolosi, quale ne sia la forma e la diffusione, venga riscontrata in animali in stato di eccessivo dimagramento, le carni devono essere distrutte.

 

     Art. 24.

     Le carni ed il grasso degli animali suini e bovini infestati da cisticerco possono essere ammesse al consumo alimentare, previ appropriati trattamenti, da eseguirsi nel pubblico macello, sotto la diretta sorveglianza del veterinario comunale.

     I trattamenti cui le carni ed il grasso anzidetto devono essere sottoposti, prima di essere ammessi al consumo, sono:

     a) la cottura, che deve essere completa per le carni e fino a perfetta fusione per i grassi;

     b) la salatura per non meno di un mese;

     c) l'affumicamento per non meno di venti giorni;

     d) la conservazione in un frigorifero, per il periodo non minore di tre settimane per le carni panicate bovine di quattro settimane per quelle suine.

     Detto termine può essere ridotto a giorni quindici per le carni bovine e a giorni venti per le carni suine, nei casi in cui siano mantenute ad una temperatura non superiore a -5°.

     Il veterinario stabilirà in tali casi, tenuto conto del grado della infestione, se le carni anzidette debbano essere ammesse alla libera vendita o classificate e vendute come carni di bassa macelleria.

     I visceri riscontrati esenti da cisticerco sono ammessi liberamente al consumo.

     Nei casi nei quali la infestione sia tale da aver prodotto gravi e profonde alterazioni nelle masse muscolari e nel connettivo (degenerazione, inzuppamento serioso, sclerosi, ecc.) le carni devono essere sequestrate e distrutte ed il grasso, fuso e denaturato, adibito ad uso industriale.

 

     Art. 25.

     Le carni che fossero eventualmente riscontrate infestate da trichina spiralis devono essere sequestrate e distrutte.

     I grassi, prima di essere ammessi al consumo, devono essere fusi alla temperatura non inferiore agli 80°.

 

     Art. 26.

     Le carni di animali affetti di forme leucemiche e da neoplasmi a metastasi multiple, quando non si osservino alterazioni profonde dell'organismo e delle masse muscolari, nei quali casi devono essere distrutte, sono destinate alla bassa macelleria, previa bollitura.

 

     Art. 27.

     I visceri infestati da parassiti, o che siano sedi di processi morbosi a carattere locale, devono essere totalmente o parzialmente distrutti. In quest'ultimo caso il veterinario stabilirà se le parti non sequestrate siano da ammettersi al libero consumo o da assegnarsi alla bassa macelleria.

 

     Art. 28.

     Le carni ed i visceri non atti al consumo saranno distrutti, a norma dell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PER GLI SPACCI DI CARNE FRESCA,

CONGELATA O COMUNQUE PREPARATA, PER I LOCALI

DI DEPOSITO E PER I FRIGORIFERI

 

     Art. 29.

     Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, deve farne domanda all'autorità comunale, la quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfano alle esigenze dell'igiene.

     In ogni caso detti locali debbono avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno due metri, impermeabili e facilmente lavabili, ed i banchi per la vendita, di marmo o di altro materiale ritenuto idoneo.

     Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio refrigeranti.

     L'osservanza di questa norma è inderogabile per gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate.

 

     Art. 30.

     E' vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria.

     L'autorità comunale può, invece, autorizzare la vendita nello stesso spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali [3].

 

     Art. 31.

     E' proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto tenere negli spacci e negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in via di decomposizione o comunque alterate.

     I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria e le carni confiscate e distrutte.

 

     Art. 32.

     Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a frequenti controlli sanitari, anche allo scopo di constatare che le carni risultino munite dei prescritti bolli sanitari.

     Le carni che risultino sprovviste di tali bolli sono sequestrate, trattate come carni sospette e destinate alla distruzione.

     I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria.

 

     Art. 33.

     Chiunque intenda attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni, o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere, deve farne domanda al prefetto, il quale concede l'autorizzazione quando risulti da accertamento del veterinario provinciale assistito, ove occorra, da un ingegnere del consiglio provinciale di sanità o del genio civile, che i locali ed i relativi arredamenti corrispondono a tutte le esigenze dell'igiene.

     Gli oneri per i necessari sopraluoghi si intendono a carico degli interessati.

 

     Art. 34.

     Le carni dichiarate di bassa macelleria devono essere escluse dalla congelazione.

 

     Art. 35. [4]

 

     Art. 36.

     I proprietari e conduttori di frigoriferi devono tenere apposito registro, dal quale sia sempre dato di rilevare:

     a) la quantità e la qualità delle carni in deposito in ogni singola cella;

     b) il nome e cognome dei proprietari delle singole partite di carne;

     c) la data in cui le carni sono state immesse nel frigorifero.

     Tali norme non si applicano alle carni fresche o soltanto refrigerate che permangono per breve tempo nei frigoriferi, perché destinate all'esercizio giornaliero della macelleria.

 

     Art. 37.

     Nei frigoriferi destinati a deposito delle carni dev'essere assicurato un efficace controllo sanitario a mezzo del veterinario comunale, in guisa che risulti ad ogni momento il reale stato di conservazione, agli effetti igienici, delle carni che vi sono contenute.

 

     Art. 38.

     Le carni congelate, che a causa di scongelamento, di invasione di muffe, di eccessivo invecchiamento, o per qualunque altro motivo abbiano subito alterazioni per le quali siano riconosciute inadatte al consumo, o adatte soltanto al consumo sotto determinate condizioni, devono, a cura dell'autorità comunale, essere poste sotto sequestro in attesa dei provvedimenti del prefetto, al quale deve darsi immediata notizia del sequestro avvenuto.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE CARNI

 

     Art. 39.

     Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli deve farsi in carri chiusi con coperchio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinco o di altro adatto metallo e costruiti secondo il modello prescritto dall'autorità municipale.

 

     Art. 40.

     L'introduzione nel comune della carne fresca, macellata altrove, destinata agli spacci pubblici ed agli stabilimenti industriali, è permessa alle seguenti condizioni:

     a) che sia marcata con bollo del comune di origine;

     b) che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dall'autorità comunale, secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 1), con la dichiarazione del veterinario comunale che la carne portante il bollo impresso o descritto sul certificato stesso appartiene ad un animale perfettamente sano e regolarmente macellato;

     c) [5].

     La carne dev'essere protetta da idonei involucri e contenuta in cesti debitamente foderati all'interno.

 

     Art. 41.

     Le carni fresche disossate, per essere trasportate dal luogo di preparazione agli stabilimenti di insaccamento, devono essere protette da idonei involucri e contenute in cesti debitamente foderati all'interno da chiudersi sotto il controllo dell'autorità comunale con adatta legatura e speciale bollo metallico.

     Per il trasporto di dette carni fuori comune si applicano anche le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente.

 

     Art. 42.

     Il trasporto delle carni congelate da un comune all'altro del regno deve effettuarsi sotto la scorta di un certificato, da rilasciarsi dall'autorità comunale, secondo il modulo annesso al presente regolamento (Mod. n. 2), con l'attestazione del veterinario comunale incaricato della vigilanza al frigorifero, che le carni stesse risultano in buono stato di conservazione.

 

     Art. 43.

     Il trasporto delle carni congelate, quando non abbia luogo per ferrovia, deve farsi con carri riconosciuti idonei dall'autorità comunale e nel modo più rapido possibile.

 

     Art. 44.

     Il trasporto in altri comuni di carni congelate riconosciute non idonee al consumo, o da ammettersi a consumo condizionato, è subordinato alla preventiva autorizzazione prefettizia, quando la destinazione rimane nell'ambito della provincia, ed a quella del ministero dell'interno per le destinazioni fuori di provincia.

 

Titolo V

DELLE CARNI DI BASSA MACELLERIA

SPACCI - DEPOSITO E TRASPORTO

 

     Art. 45.

     La bassa macelleria è, di regola, esercitata direttamente dal comune. In caso contrario esso ne vigila la gestione e provvede al rigoroso controllo sanitario.

 

     Art. 46.

     L'autorità comunale deve segnalare mensilmente alla prefettura le assegnazioni alla bassa macelleria, con l'indicazione della causa che ha determinato il provvedimento.

 

     Art. 47.

     La vendita al pubblico delle carni di bassa macelleria viene effettuata in speciali locali o banchi, esclusivamente destinati a tale scopo.

     Dette carni devono essere vendute nel modo più sollecito, sotto la diretta sorveglianza sanitaria comunale e secondo le norme stabilite dal regolamento speciale, redatto ed approvato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

 

     Art. 48.

     Le carni di animali destinati alla bassa macelleria, ai termini degli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 del presente regolamento, debbono essere bollate con speciale bollo a patina portante, a grandi lettere, la dicitura "bassa macelleria", e debbono, di regola, essere consumate nel comune. Ove ciò non sia possibile, e purché non ostino disposizioni di polizia veterinaria, possono essere inviate anche nei comuni contermini per la vendita nelle condizioni volute dall'art. 47.

     L'autorità del comune di origine deve tempestivamente segnalare a quella del comune di destinazione l'inoltro di dette carni, indicando il quantitativo delle carni stesse e il nome della persona cui appartengono.

 

     Art. 49.

     L'introduzione nei comuni delle carni destinate alla bassa macelleria è solo permessa alle seguenti condizioni:

     a) che siano scortate da copia conforme, redatta su carta intestata del comune, debitamente vistata dal podestà, del verbale di assegnazione alla bassa macelleria, di cui all'art. 20 del presente regolamento.

     In tale copia conforme dev'essere riprodotto il fac-simile dello speciale bollo con cui le carni sono state contrassegnate;

     b) che siano trasportate in pezzi non inferiori ad un quarto;

     c) che siano sottoposte a nuova visita da parte del veterinario del comune di destinazione.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI PER I LABORATORI DI

CARNI INSACCATE, IN SCATOLA, ECC.

 

     Artt. 50. - 54. [6]

 

     Art. 55

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [8].

 

     Artt. 56. - 58. [6]

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL POLLAME,

AI CONIGLI ED ALLA SELVAGGINA

 

     Art. 59. [9]

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 60.

     Alle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 29, 33, 50 e 58 del presente regolamento devono uniformarsi i locali e gli impianti del genere già esistenti, entro un termine di tempo da stabilirsi dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

 

     Art. 61.

     In tutti i locali nei quali si effettua la macellazione e si fa commercio di carne, oltre a mantenersi la massima pulizia, deve organizzarsi la lotta contro le mosche con tutti i mezzi indicati dall'autorità sanitaria.

 

     Art. 62.

     I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti, salvo il caso previsto dall'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, con le pene comminate dall'art. 218 del predetto testo unico. Ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320 e 322 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dai regolamenti locali di igiene.

 

     Art. 63.

     Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in vigore sulla vigilanza sanitaria delle carni da macello.

 

 

     Moduli

     (Omissis)

 


[*] Abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.

[1] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 1066.

[1] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 1066.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 25 settembre 1969, n. 1311.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 21 dicembre 1999, n. 526.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 51.

[5] Lettera abrogata dall'art. 11 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 51.

[6] Articoli abrogati dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194.

[7] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[6] Articoli abrogati dall'art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967.