§ 98.1.30571 - D.P.R. 23 giugno 1972, n. 1066.
Modificazioni all'art. 1 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/06/1972
Numero:1066


Sommario
Art. unico.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, sono sostituiti dai seguenti commi


§ 98.1.30571 - D.P.R. 23 giugno 1972, n. 1066.

Modificazioni all'art. 1 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

(G.U. 16 marzo 1973, n. 70)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

     Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'interno, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, sono sostituiti dai seguenti commi:

     "Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, può essere consentita dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.

     Può essere altresì consentito dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente. Per detti locali deve essere anche stabilita l'entità delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalità".