§ 80.9.164 - Legge 13 marzo 1958, n. 296.
Costituzione del Ministero della sanità


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/03/1958
Numero:296


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica
Art. 2.      Sono devolute al Ministero della sanità
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Sono organi periferici del Ministero della sanità
Art. 5.      Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanità, in conformità alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o [...]
Art. 6.      Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del [...]
Art. 7.      Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del [...]
Art. 8.      Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità sono trasferiti con i relativi ruoli organici al [...]
Art. 9.      Presso il Ministero della sanità è istituita una Ragioneria centrale dello Stato
Art. 10.      Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanità, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti già [...]
Art. 11.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica cessa di esistere all'entrata in vigore della presente legge
Art. 12.      La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.164 - Legge 13 marzo 1958, n. 296.

Costituzione del Ministero della sanità

(G.U. 14 aprile 1958, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito il Ministero della sanità con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.

     Per il conseguimento della finalità predetta spettano al Ministero della sanità le seguenti attribuzioni:

     1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;

     2) sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;

     3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;

     4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti e istituti che svolgano attività sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.

     Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in materia di sanità rientrano nella competenza del Ministero della sanità.

 

          Art. 2.

     Sono devolute al Ministero della sanità:

     1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanità pubblica;

     3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.

     Il Ministero della sanità, inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilità e, quando occorra, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     Sono organi periferici del Ministero della sanità:

     1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;

     2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;

     3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli artt. 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.

     Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto.

 

          Art. 5.

     Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanità, in conformità alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministero della sanità concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie ed all'uopo può promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e può chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.

     I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attività sanitarie, di concerto col Ministro per la sanità.

 

          Art. 6.

     Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attività amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.

     Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto può disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.

     Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanità pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

     Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.

     Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovraintende, il medico provinciale può avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.

 

          Art. 7.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti artt. 1, 2, 4, 5 e 6 [2].

     Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanità sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanità.

     Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportandovi tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanità.

     Fino a quando non sarà provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanità può avvalersi di personale comandato ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 9.

     Presso il Ministero della sanità è istituita una Ragioneria centrale dello Stato.

 

          Art. 10.

     Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanità, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti già stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro.

     Per le spese relative ai nuovi servizi sarà provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica cessa di esistere all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di sei mesi dall'art. unico della L. 19 ottobre 1960, n. 1236.