§ 86.10.1 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889.
Riforma degli ordinamenti sanitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:30/12/1923
Numero:2889


Sommario
Art. 1.      All'art. 1° del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunta la seguente disposizione:
Art. 2.      Sono abrogati:
Art. 3.      All'ultimo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:
Art. 4.      Dopo il primo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti comma:
Art. 5.      All'art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 6.      I laboratori provinciali hanno ciascuno due sezioni: l'una, medico-micrografica, che funzionerà pure da centro di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altra chimica; [...]
Art. 7.      Spetta alla provincia di provvedere ai servizi antitubercolari menzionati nella legge 24 luglio 1919, n. 1382 (2), se e in quanto non provvedano i comuni, i consorzi o altre pubbliche [...]
Art. 8.      Le province hanno facoltà di integrare servizi comunali di assistenza e profilassi sanitaria, istituendo o sussidiando condotte ambulanti e dispensari specializzati nonché dispensari ed asili od [...]
Art. 9.      Le province hanno, altresì, facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio degli istituti locali di profilassi per isolamento e per disinfezione.
Art. 10.      Ai servizi, di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, le province possono provvedere in consorzio con le altre contermini, osservate le norme indicate nell'art. 95 del regio decreto, di pari data [...]
Art. 11.      L'applicazione delle norme, di cui ai precedenti articoli, dovrà seguire senza alcun maggior onere a carico dello Stato, il quale continuerà a corrispondere sussidi, per i servizi di cui agli [...]
Art. 12.      Per il servizio igienico-sanitario, indicato negli articoli precedenti, la deputazione provinciale è assistita dal medico provinciale.
Art. 13.      Sono soppresse:
Art. 14.      Sono soppressi
Art. 15.      Sono soppresse la giunta del consiglio superiore di sanità e la giunta del consiglio provinciale di sanità, istituite con gli articoli 4 e 6 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910 [...]
Art. 16.      A partire dal 1° gennaio 1924, il consiglio superiore di sanità è composto:
Art. 17.      All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, è aggiunta la seguente disposizione:
Art. 18.      Al quarto capoverso dell'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:
Art. 19.      Il consiglio superiore di sanità:
Art. 20.      Il voto del consiglio superiore di sanità deve domandarsi, per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:
Art. 21.      Il consiglio provinciale di sanità:
Art. 22.      Il voto del consiglio provinciale di sanità deve domandarsi per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:
Art. 23.      All'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 24.      Il medico circondariale:
Art. 25.      Al 3° comma dell'art. 18 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 26.      Possono partecipare al concorso per il posto di ufficiale sanitario indipendentemente dall'età, i medici provinciale ed i medici provinciali aggiunti i quali abbiano prestato, per almeno 6 anni, [...]
Art. 27.      All'art. 19 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:
Art. 28.      L'ufficiale sanitario può essere dispensato dal prefetto con decreto motivato, udito il consiglio provinciale di sanità, quando sia riconosciuto inabile al servizio e quando la dispensa sia [...]
Art. 29.      All'art. 20 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 30.      All'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 31.      All'ufficiale sanitario, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni gli demandano, è dovuto, quando essi seguono nell'esclusivo interesse privato, un [...]
Art. 32.      Dopo il secondo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:
Art. 33.      I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare all'esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dall'autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori e, [...]
Art. 34.      All'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 35.      Il comma secondo del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:
Art. 36.      All'art. 31 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:
Art. 37.      All'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 38.      All'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 39.      Quando ricorrono comprovati motivi di servizio, di ordine morale e di disciplina e gli organi competenti dell'amministrazione comunale o consorziale non provvedono all'applicazione delle [...]
Art. 40.      L'ufficio di medico, di veterinario, di farmacista e di levatrice condotti, è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale, nonché con ogni altra occupazione che, [...]
Art. 41.      Il medico, il veterinario, il farmacista e la levatrice condotti, che siano riconosciuti inabili al servizio, possono essere dispensati.
Art. 42.      Il consiglio di Stato, nei casi contemplati dal terzo comma degli articoli 38 e 41 e dall'ultimo comma dell'art. 39 del presente decreto, può, ove lo ritenga necessario, sentire, preventivamente [...]
Art. 43.      Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, approvato dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità, indica il numero delle condotte [...]
Art. 44.      La costituzione e l'organizzazione dei consorzi sanitari, volontari e obbligatori, e il funzionamento di essi sono regolati dalle norme sancite nella legge comunale e provinciale, pei consorzi [...]
Art. 45.      Dopo il primo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:
Art. 46.      Dopo il primo capoverso dell'art. 48 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 47.      Dopo il secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:
Art. 48.      Al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni nei quali esso non possa essere altrimenti assicurato, il prefetto ha facoltà di provvedere incaricandone, per il tempo strettamente [...]
Art. 49.      All'art. 6 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari è sostituito il seguente:
Art. 50.      Al secondo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari sono sostituiti i seguenti:
Art. 51.      Il secondo comma dell'art. 9 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari è sostituito dal seguente:
Art. 52.      Alla legge sugli ordini dei sanitari 10 luglio 1910, n. 455, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 53.      Quando il consiglio amministrativo dell'ordine non provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti inscritti [...]
Art. 54.      All'art. 7 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma:
Art. 55.      Al primo comma dell'art. 14 (12) della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: "per ciascuna provincia sono stabilite dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità" sono sostituite [...]
Art. 56.      All'ultimo comma dell'art. 16 (13) della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: "e resi esecutori dal prefetto", sono sostituite le seguenti: "e resi esecutori dal sottoprefetto".
Art. 57.      Contro i provvedimenti del prefetto, adottati ai termini degli articoli 2, 11, 24, 25, 26, 28, 32 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e degli articoli 9, 17, 18, 19, 21, 22, 54, [...]
Art. 58.      All'ultimo comma dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituita la seguente disposizione:
Art. 59.      L'ultimo comma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:
Art. 60.      All'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente capoverso:
Art. 61.      Ai sensi e per gli effetti degli articoli 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario approvato con [...]
Art. 62.      Il comma secondo dell'art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:
Art. 63.      Al 1° comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
Art. 64.      Fermo rimanendo il disposto dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive, ogni medico chirurgo, [...]
Art. 65.      Il procedimento di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è applicabile in qualsiasi caso, anche all'infuori di quello di malattie epidemiche, in cui vi [...]
Art. 66.      Ogni cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico è tenuto a dare, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia, le [...]
Art. 67.      All'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 68.      All'art. 131 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 69.      Al primo comma dell'art. 158 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:
Art. 70.      Al primo comma dell'art. 159 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituite con quelle di "deputazione provinciale" le parole "giunta comunale".
Art. 71.      La provincia deve dar prova al prefetto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di essersi provvista del chinino necessario. In caso di inadempienza il prefetto provvede, senz'altro, [...]
Art. 72.      Il riconoscimento delle circostanze determinanti l'obbligo dello impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, previsto dall'art. 162 del testo unico delle leggi [...]
Art. 73.      L'art. 188 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:
Art. 74.      Nelle province, che abbiano avuto endemía pellagrosa, continueranno ad avere vigore le disposizioni profilattiche dettate dagli articoli 183 a192 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato [...]
Art. 75.      Al primo, al secondo ed al terzo comma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, sono sostituiti i seguenti:
Art. 76.      Nella prima parte dell'art. 38 (14) del regolamento di polizia veterinaria, pubblicato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, sono sostituite alle corrispondenti attuali parole le seguenti:
Art. 77.      Dopo il primo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente:
Art. 78.      L'art. 200 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:
Art. 79.      All'art. 4 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, convertito in legge con l'art. 1° della legge 21 aprile 1921, n. 596, è sostituito il seguente:
Art. 80.      All'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte
Art. 81.      L'art. 203 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:
Art. 82.      Sono demandati al sottoprefetto i provvedimenti del prefetto, indicati:
Art. 83.      Sono definitivi i provvedimenti del prefetto indicati:
Art. 84.      Negli articoli 5, 6, 12, 14, 16, 17 della legge 30 marzo 1893, n. 184, concernente la polizia delle miniere cave e torbiere, alla parola "prefetto" è sostituita quella di "sottoprefetto".
Art. 85.      I provvedimenti di autorizzazione e di sospensione indicati negli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale sono dati con decreto del sottoprefetto, sentita la [...]
Art. 86.      A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:
Art. 87. 
Art. 88.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.
Art. 89.      Il governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento in testo unico delle presenti con altre disposizioni di legge e a introdurre nei regolamenti relativi ogni altra disposizione [...]
Art. 90.      Le disposizioni riportate negli articoli 5, 6, 7 e 69 del presente decreto avranno effetto non oltre il 31 dicembre 1924.


§ 86.10.1 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889. [1]

Riforma degli ordinamenti sanitari.

(G.U. 15 gennaio 1924, n. 12).

 

Titolo I

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DEL REGNO

 

     Art. 1.

     All'art. 1° del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunta la seguente disposizione:

     "I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro e coloniale, e in genere i servizi igienico-sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica che vi debba direttamente provvedere, devono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati ed uniformati alle istruzioni dei ministro dell'interno.

     "Saranno anche uniformati alle disposizioni della legge sanitaria e alle istruzioni emanate dal ministro dell'interno i servizi igienico-profilattici nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica".

 

          Art. 2.

     Sono abrogati:

     il regolamento per l'esercizio in economia del servizio di preparazione dei disinfettanti nel laboratorio chimico della sanità pubblica, approvato con regio decreto 27 aprile 1905, n. 327;

     gli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (1), nella parte relativa all'autorizzazione al ministero dell'interno a produrre e vendere vaccini e sieri, nonché a costruire, arredare e far funzionare all'uopo un istituto vaccinogeno.

 

          Art. 3.

     All'ultimo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:

     In ogni circondario alla dipendenza del sottoprefetto, vi è un medico circondariale.

     Le funzioni di medico circondariale sono disimpegnate da un medico provinciale aggiunto e, in sua assenza, dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di circondario.

     In ogni comune vi è un medico ufficiale sanitario.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.

 

          Art. 4.

     Dopo il primo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti comma:

     "E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti".

     "I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe, che saranno all'uopo stabilite dai consigli degli ordini dei sanitari ed approvate dal prefetto".

     Il secondo comma dello stesso art. 3 è sostituito dai seguenti:

     "I comuni devono provvedere alla vigilanza igienica ed alla profilassi sanitaria con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali, secondo le norme, che saranno indicate nel regolamento".

     "I comuni capoluoghi di provincia e quelli capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, avranno all'uopo un adatto ufficio d'igiene; gli altri si avvarranno del personale sanitario, di cui dispongono, facendogliene obbligo espresso nel capitolato di nomina".

 

          Art. 5.

     All'art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "In ogni capoluogo di provincia sarà istituito, a cura dell'amministrazione provinciale, un laboratorio di igiene e di profilassi.

     "Detto laboratorio potrà avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, ove il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche di popolazione, di importanza industriale e commerciale e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

     "Ove non venga altrimenti stabilito con legge speciale, le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate saranno, per un terzo, a carico della provincia e per due terzi ripartite fra i comuni in ragione di popolazione.

     "Il regolamento stabilirà la tariffa di pagamento per le indagini di interesse privato.

     "Gli utili andranno a vantaggio della gestione.

     "Gli attuali laboratori comunali, salvo il caso previsto nei due ultimi comma del presente articolo, passeranno alle amministrazioni provinciali con il loro impianto ed il personale addetto.

     "Il regolamento conterrà speciali norme intese a disciplinare il passaggio della gestione e del personale, anche a riguardo della verifica dei titoli di idoneità del personale attualmente in servizio e dei diritti di pensione.

     "I comuni di popolazione superiore a 150.000 abitanti possono continuare a tenere un laboratorio proprio, e, in tal caso, saranno esonerati dal contributo finanziario al laboratorio provinciale.

     "I laboratori comunali indicati nel comma precedente, vanno in ogni caso a discarico parziale dell'obbligo della provincia".

 

          Art. 6.

     I laboratori provinciali hanno ciascuno due sezioni: l'una, medico-micrografica, che funzionerà pure da centro di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altra chimica; coordinate nelle loro funzioni e dirette rispettivamente da tecnici particolarmente esperti in questi servizi.

     Vi sono pure addetti vigili sanitari per la sorveglianza igienica e le disinfezioni in rapporto ai bisogni locali.

     Il personale tecnico addetto ai laboratori è nominato per pubblico concorso per esame e titoli, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

     Eguali norme si applicano ai laboratori tenuti in esercizio dai comuni, di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

     Al laboratorio provinciale sovraintende il medico provinciale.

     Tuttavia il laboratorio è pure a diretta disposizione dell'ufficiale sanitario del capoluogo per il servizio di competenza.

     La direzione generale della sanità pubblica esercita l'alta vigilanza sui laboratori di igiene e di profilassi, sia provinciali, sia comunali.

 

          Art. 7.

     Spetta alla provincia di provvedere ai servizi antitubercolari menzionati nella legge 24 luglio 1919, n. 1382 (2), se e in quanto non provvedano i comuni, i consorzi o altre pubbliche istituzioni.

     Spetta altresì alla provincia di provvedere ai servizi per la cura antirabbica, se ed in quanto non provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni.

 

          Art. 8.

     Le province hanno facoltà di integrare servizi comunali di assistenza e profilassi sanitaria, istituendo o sussidiando condotte ambulanti e dispensari specializzati nonché dispensari ed asili od altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

     Ove particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi di cui al comma precedente, se e in quanto, i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

     Nei casi contemplati nel precedente comma, le spese occorrenti, ove non venga diversamente disposto con legge speciale, vanno per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico dei comuni interessati e rattizzate in ragione di popolazione. Tuttavia il prefetto potrà esonerare dal contributo i comuni che, per le condizioni finanziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

     Il decreto indicherà la qualità dei mezzi integrativi, i comuni rispetto ai quali devono essere adottati, e i comuni eventualmente esonerati dal contributo.

     Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente, inteso al consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato.

 

          Art. 9.

     Le province hanno, altresì, facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio degli istituti locali di profilassi per isolamento e per disinfezione.

     Ove i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze non possano, singolarmente o uniti in consorzio, provvedere con efficacia agli istituti predetti, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia, determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero dei comuni, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi sanitaria.

     Contro la determinazione del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente, sentito il consiglio di Stato.

     Ove non venga diversamente provveduto con legge speciale, le spese occorrenti nei casi contemplati nel secondo comma del presente articolo, sono, per un terzo, a carico della provincia, e per gli altri due terzi vanno ripartite, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.

 

          Art. 10.

     Ai servizi, di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, le province possono provvedere in consorzio con le altre contermini, osservate le norme indicate nell'art. 95 del regio decreto, di pari data del presente, relativo alla riforma degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali.

 

          Art. 11.

     L'applicazione delle norme, di cui ai precedenti articoli, dovrà seguire senza alcun maggior onere a carico dello Stato, il quale continuerà a corrispondere sussidi, per i servizi di cui agli articoli stessi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     L'importo complessivo di detti sussidi non potrà in alcun caso essere superiore, per ciascun esercizio finanziario, alla somma risultante dagli attuali stanziamenti di bilancio.

     Detti sussidi vanno a scarico esclusivo degli oneri dei comuni.

 

          Art. 12.

     Per il servizio igienico-sanitario, indicato negli articoli precedenti, la deputazione provinciale è assistita dal medico provinciale.

     Il programma di azione che, in rapporto agli articoli precedenti, sarà approvato dalla deputazione provinciale, sull'avviso del medico provinciale, deve essere comunicato al prefetto per la sua approvazione nei riguardi tecnici e amministrativi.

 

          Art. 13.

     Sono soppresse:

     la commissione consultiva presso la prefettura di Napoli e la commissione centrale consultiva per il risanamento di Napoli, di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, relativa al risanamento della città di Napoli, approvato con regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003, modificato col regio decreto 29 maggio 1913, n. 828;

     la commissione centrale consultiva per le acque minerali, di cui all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del capo quarto della legge 16 luglio 1916, n. 947, approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (3).

 

          Art. 14.

     Sono soppressi

     il comitato centrale antitubercolare, di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691 (4);

     i comitati provinciali antitubercolari, di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 (5);

     le commissioni pellagrologiche provinciali e comunali, di cui agli articoli 14 della legge per la prevenzione e la cura della pellagra 21 luglio 1902, n. 427, e 39 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 5 novembre 1903, n. 451.

     In quanto occorra, il regolamento determinerà le norme per l'esercizio, da parte del prefetto o dell'amministrazione provinciale, delle attribuzioni già demandate ai comitati provinciali antitubercolari e alle commissioni pellagrologiche provinciali; e per l'esercizio, da parte del sindaco o della amministrazione comunale, delle attribuzioni già demandate alle commissioni pellagrologiche comunali.

 

          Art. 15.

     Sono soppresse la giunta del consiglio superiore di sanità e la giunta del consiglio provinciale di sanità, istituite con gli articoli 4 e 6 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910 (6).

     Per la validità delle deliberazioni del consiglio superiore di sanità e del consiglio provinciale di sanità, è richiesta la metà almeno dei rispettivi componenti; nei casi, però, nei quali si tratti di dare pareri domandati con urgenza dal ministro o dal prefetto, i consigli predetti possono deliberare con la sola presenza della maggioranza dei componenti residenti, rispettivamente, nella capitale o nel capoluogo della provincia.

     E' inoltre, in facoltà del ministro dell'interno o del prefetto sia di interpellare, su determinate questioni, i soli componenti del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanità competenti nella materia della questione da esaminare, sia di far intervenire nelle adunanze di quei consessi, su proposta di questi o di loro iniziativa, per lo studio di speciali questioni, persone ad essi estranee, di riconosciuta competenza, che, però, non hanno voto.

 

          Art. 16.

     A partire dal 1° gennaio 1924, il consiglio superiore di sanità è composto:

     di otto dottori in medicina e chirurgia, particolarmente competenti, quattro nell'igiene pubblica, uno in idrologia, una in tisiologia, uno in pediatria, uno in clinica medica;

     di un ingegnere esperto nella ingegneria sanitaria;

     di un naturalista;

     di un dottore in chimica;

     di un dottore in zoojatria, particolarmente versato in igiene veterinaria;

     di un farmacista;

     di una persona esperta nelle scienze agrarie;

     di una persona esperta nelle materie amministrative;

     di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene.

     Essi sono nominati con decreto reale, sopra proposta del ministro dell'interno.

     Durano in carica tre anni e non possono essere rinominati più di una volta senza interruzione di un triennio.

     Fanno, inoltre, parte del consiglio stesso:

     il direttore generale della sanità pubblica;

     il direttore generale dell'amministrazione civile;

     il commissario generale dell'emigrazione;

     un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro delle colonie;

     il generale medico capo dell'esercito;

     il capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria dell'esercito;

     il generale medico capo dell'armata;

     il direttore generale della marina mercantile;

     il direttore generale dell'istruzione superiore;

     il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

     il direttore generale della statistica;

     il capo dei servizi zootecnici del ministero dell'economia nazionale;

     i rappresentanti degli ordini dei sanitari, di cui all'art. 50 del presente decreto.

     Sono abrogati i primi tre comma, lettera a), dell'art. 1° del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, la seconda parte dell'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691, modificato con decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 36 (7).

     Gli attuali componenti del consiglio superiore di sanità scadranno dalla carica col 31 dicembre 1923.

 

          Art. 17.

     All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, è aggiunta la seguente disposizione:

     "E' in facoltà del ministro dell'interno di intervenire personalmente nelle adunanze del consiglio, assumendone la presidenza".

 

          Art. 18.

     Al quarto capoverso dell'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:

     "Dello stesso consiglio il prefetto è presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso".

     "Al detto ufficiale sanitario non è applicabile l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45".

     "Gli attuali componenti dei consigli provinciali di sanità scadranno dalla carica il 31 dicembre 1923".

 

          Art. 19.

     Il consiglio superiore di sanità:

     a) porta la sua attenzione sui fatti, riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del regno, dei quali è informato dal ministero dell'interno;

     b) propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche, che giudicherà convenienti ai fini dell'amministrazione sanitaria;

     c) compila l'elenco delle industrie insalubri;

     d) approva i campioni di prodotti chinacei preparati dall'azienda del chinino di Stato;

     e) nomina i componenti il consiglio di amministrazione del collegio per gli orfani dei sanitari in Perugia, nel caso di cui all'art. 18 dello statuto, approvato con regio decreto 22 marzo 1906, n. 406;

     f) dà il suo parere in tutti i casi, nei quali è richiesto dal ministro dell'interno.

 

          Art. 20.

     Il voto del consiglio superiore di sanità deve domandarsi, per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:

     1° su tutti i regolamenti da emanarsi dalle amministrazioni centrali, riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;

     2° sull'elenco dei colori nocivi;

     3° sulla determinazione dei sali di chinino da acquistarsi, prepararsi e lavorarsi dal ministero delle finanze, della forma dei relativi preparati e dei modi di distribuzione di questi;

     4° sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termini delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sulle indicazioni delle condizioni di carattere generale sull'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

     5° sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle domande per le opere di bonifica di prima categoria; sulle opere, di cui all'art. 9 (8) della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o su quelle che interessano più province;

     6° sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

     7° sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti, di cui all'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396 (9).

     E' abrogata ogni altra disposizione che attribuisce consultazione obbligatoria al consiglio superiore di sanità, in casi non contemplati dal presente decreto.

 

          Art. 21.

     Il consiglio provinciale di sanità:

     a) porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia;

     b) propone al prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

     c) nomina i componenti elettivi della commissione permanente delle farmacie e un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

     d) approva la tariffa dei compensi per le analisi dei laboratori di vigilanza igienica, e quella di vendita per le farmacie municipali e consorziali;

     e) propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria delle abitazioni e dei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini;

     f) dà il suo parere in tutti i casi, nei quali è richiesto dal prefetto della provincia.

 

          Art. 22.

     Il voto del consiglio provinciale di sanità deve domandarsi per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:

     1° sui regolamenti locali d'igiene;

     2° sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti a scopo igienico;

     3° sul regolamento provinciale di polizia zoojatrica e sulle relative tariffe;

     4° sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;

     5° sui regolamenti edilizi, piani regolatori e simili, sulla scelta dei locali e sui progetti di edifici scolastici, sui progetti e piani di cimiteri, sui progetti di opere per provvista di acqua potabile, opere igieniche, ospedali, per i quali siano chiesti mutui di favore col concorso dello Stato o mutui con altri enti, sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile e sulle esecuzione di ufficio di opere di tale natura, sui regolamenti speciali per l'applicazione della legge 12 luglio 1896, n. 303 (10);

     6° sulla variazione ai limiti del lavoro notturno, posti dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, 10 novembre 1907, n. 818, e sulle concessioni di ammissione di donne e di fanciulli al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

     7° sulle piante organiche delle farmacie;

     8° sui capitolati delle condotte sanitarie medico-chirurgiche, veterinarie e farmaceutiche;

     9° sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

     10° sulla conferma e il licenziamento degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

     11° sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario comunale, nei casi indicati dagli articoli 38, ultimo comma;39, secondo comma, e 41, ultimo comma, del presente decreto, e contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente;

     12° sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale.

     E' abrogata ogni altra disposizione che attribuisce consultazione obbligatoria al consiglio provinciale di sanità in casi non contemplati nel presente decreto.

 

          Art. 23.

     All'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "Il medico provinciale:

     "a) si tiene in corrispondenza con i medici circondariali per tutto ciò che riguarda la igiene, e la sanità pubblica;

     "b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei comuni, degli istituti sanitari, in tutta la provincia, e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti;

     "c) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione della provincia, riferendone al prefetto ed al provveditore agli studi competente;

     "d) sovraintendente al laboratorio provinciale di igiene e di profilassi ed assiste la deputazione provinciale nel servizio igienico sanitario di competenza;

     "e) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute nella provincia, gli propone i provvedimenti di urgenza reclamati dalla pubblica incolumità, qualora non siano stati adottati, o adottati in modo insufficiente dal sottoprefetto;

     "f) promuove dal prefetto la convocazione del consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni ed averne il parere in tutte le materie, sulle quali deve essere per legge sentito;

     "g) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi e dei capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico, ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

     "h) espone al prefetto i bisogni e i desideri attinenti ad interessi igienici della provincia;

     "i) ispeziona straordinariamente, le farmacie della provincia assistito di regola, da un chimico o farmacista, designato dal prefetto;

     "l) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

     "m) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia".

 

          Art. 24.

     Il medico circondariale:

     a) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari comunali del proprio circondario per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

     b) veglia sul servizio sanitario e sulla condizione igienica dei comuni, sugli istituti sanitari e sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione del circondario e, in genere, sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari, riferendone al sottoprefetto e al medico provinciale;

     c) informa il sottoprefetto ed il medico provinciale di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, sottoponendo al sottoprefetto i provvedimenti di urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

     d) espone al medico provinciale i bisogni ed i desiderati attinenti ad interessi igienici del circondario;

     e) ispeziona le farmacie del proprio circondario, assistito, di regola, da un chimico o farmacista, designato dal sottoprefetto;

     f) redige la relazione annuale sullo stato sanitario del circondario.

 

          Art. 25.

     Al 3° comma dell'art. 18 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "In tutti gli altri casi l'ufficiale sanitario sia comunale, sia consorziale, deve essere scelto fuori dei medici condotti e la sua nomina sarà fatta per concorso, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento".

 

          Art. 26.

     Possono partecipare al concorso per il posto di ufficiale sanitario indipendentemente dall'età, i medici provinciale ed i medici provinciali aggiunti i quali abbiano prestato, per almeno 6 anni, servizio effettivo nell'amministrazione sanitaria del regno.

 

          Art. 27.

     All'art. 19 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

     "Ove il bisogno lo richieda e torni più utile al servizio di vigilanza igienica e di profilassi, il prefetto può nominare un ufficiale sanitario intercomunale, promuovendo di ufficio la costituzione del consorzio agli effetti della ripartizione della spesa".

 

          Art. 28.

     L'ufficiale sanitario può essere dispensato dal prefetto con decreto motivato, udito il consiglio provinciale di sanità, quando sia riconosciuto inabile al servizio e quando la dispensa sia ritenuta necessaria nell'interesse del servizio.

     Spetta, altresì, al prefetto provvedere nelle stesse forme, al collocamento a riposo dell'ufficiale sanitario.

     Contro il provvedimento del prefetto, e nei casi di dispensa per inabilità al servizio e in quelli di dispensa per ragioni di servizio e di collocamento a riposo, è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che provvede, definitivamente, sentito il consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 29.

     All'art. 20 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "Gli ufficiali sanitari comunali sono considerati come ufficiali governativi e come tali dipendono direttamente, oltre che dal sindaco o presidente del consorzio, dalla autorità sanitaria circondariale, della quale eseguiscono gli ordini".

 

          Art. 30.

     All'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "L'ufficiale sanitario comunale

     "a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico circondariale;

     "b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione, riferendone al sindaco ed al medico circondariale;

     "c) denuncia sollecitamente a questo ultimo, e contemporaneamente al sindaco, tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonché la trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

     "d) assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari, ordinati sia dall'autorità comunale sia dalle autorità superiori;

     "e) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale dello stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico circondariale".

 

          Art. 31.

     All'ufficiale sanitario, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni gli demandano, è dovuto, quando essi seguono nell'esclusivo interesse privato, un compenso a carico dei privati interessati. La misura di tale compenso e i casi nei quali è dovuto verranno stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 32.

     Dopo il secondo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

     "I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, secondo le norme fissate dal regolamento".

 

          Art. 33.

     I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare all'esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dall'autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori e, nell'ambito della rispettiva condotta, devono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i capitolati di oneri non ne facciano espresso cenno.

 

          Art. 34.

     All'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "La giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio provinciale di sanità, fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti della provincia, distribuendo all'uopo i comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse.

     "Uguale attribuzione spetta alla giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina definitiva, tenuto conto dell'importanza del servizio".

 

          Art. 35.

     Il comma secondo del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal prefetto ed è composta nei modi da stabilirsi dal regolamento".

     Inoltre è aggiunto al detto articolo il seguente comma:

     "Eguali norme regolano la nomina del personale addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, che saranno istituiti stabilmente dalla provincia a termini degli articoli 8 e 9 del presente decreto".

 

          Art. 36.

     All'art. 31 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

     "Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova".

 

          Art. 37.

     All'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "La dimissione del medico, del veterinario, del farmacista e della levatrice condotti, per la fine del periodo di prova, deve essere deliberata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale con l'intervento dei due terzi dei consiglieri o dei membri della rappresentanza suddetta.

     "Contro la deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4, del testo unico delle leggi sul consiglio di Stato in data 17 agosto 1907, n. 638, ovvero ricorso per legittimità al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale".

 

          Art. 38.

     All'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta al medico, al veterinario, al farmacista o alla levatrice condotti se non siano loro stati comunicati gli addebiti, con la prescrizione di un termine di almeno 10 giorni per le discolpe.

     "La deliberazione con la quale si comunica una punizione disciplinare deve essere motivata; inoltre, quando si tratti di licenziamento, devono concorrere gravi motivi, e, per la validità dell'adunanza, è richiesto l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati al comune e dei membri dell'assemblea consorziale.

     "Contro la deliberazione di licenziamento e di sospensione per un tempo superiore ai tre mesi, è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa, ai sensi del n. 12 dell'art. 1° del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 639, e contro la decisione di questo, ricorso, anche nel merito, al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

     "Contro ogni altra punizione è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del citato testo unico 17 agosto 1907, n. 639.

     "Finché non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via giurisdizionale, o non sia decorso il termine per produrlo, non si può far luogo a nuova nomina se non in via provvisoria.

     "Quando la giunta provinciale amministrativa decide del merito dovrà previamente sentire il consiglio provinciale di sanità".

 

          Art. 39.

     Quando ricorrono comprovati motivi di servizio, di ordine morale e di disciplina e gli organi competenti dell'amministrazione comunale o consorziale non provvedono all'applicazione delle sanzioni disciplinari verso il medico, il veterinario, il farmacista e la levatrice condotti, provvede il prefetto, previo invito agli organi stessi di far luogo alle punizioni, entro un perentorio termine stabilito dal prefetto stesso, e previa contestazione degli addebiti agli interessati. Questi ultimi possono presentare, entro 10 giorni dalla notificazione, le loro deduzioni.

     Ove trattisi di sanzioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanità.

     In caso d'urgenza, il prefetto può sempre sospendere il medico, il veterinario, il farmacista o la levatrice, salvo a seguire la procedura nel precedente comma 1°.

     Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso anche nel merito, al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e contro ogni altro provvedimento è ammesso soltanto ricorso, per legittimità, al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

 

          Art. 40.

     L'ufficio di medico, di veterinario, di farmacista e di levatrice condotti, è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale, sia ritenuto non conciliabile con l'osservanza dei doveri e col decoro dell'ufficio.

 

          Art. 41.

     Il medico, il veterinario, il farmacista e la levatrice condotti, che siano riconosciuti inabili al servizio, possono essere dispensati.

     La deliberazione di dispensa deve essere adottata nei modi e nelle forme dell'art. 38 del presente decreto.

     Contro di essa è ammesso ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e dalla decisione di questa anche nel merito, al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

     La giunta provinciale amministrativa deciderà dopo sentito il consiglio provinciale di sanità.

 

          Art. 42.

     Il consiglio di Stato, nei casi contemplati dal terzo comma degli articoli 38 e 41 e dall'ultimo comma dell'art. 39 del presente decreto, può, ove lo ritenga necessario, sentire, preventivamente alla decisione, il parere del consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 43.

     Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, approvato dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità, indica il numero delle condotte mediche, veterinarie, farmaceutiche e ostetriche e provvede intorno allo stato giuridico del personale sanitario in analogia a quanto è disposto nell'art. 47 del regio decreto di pari data, relativo alla riforma degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali, in quanto non sia provveduto dalla legge sanitaria e dal regolamento per la sua esecuzione.

     Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, a senso del comma precedente.

 

          Art. 44.

     La costituzione e l'organizzazione dei consorzi sanitari, volontari e obbligatori, e il funzionamento di essi sono regolati dalle norme sancite nella legge comunale e provinciale, pei consorzi pubblici in genere.

 

          Art. 45.

     Dopo il primo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

     "I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto a tale somministrazione gratuita, secondo le norme fissate dal regolamento".

 

          Art. 46.

     Dopo il primo capoverso dell'art. 48 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il veterinario provinciale è addetto all'ufficio sanitario della prefettura come ispettore pel ramo zooiatrico.

     "Egli:

     "a) riceve le denuncie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

     "b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive del bestiame;

     "c) informa il prefetto, e per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella provincia;

     "d) esercita la vigilanza zooiatrica nella provincia e compie le necessarie ispezioni, che debbono essere autorizzate dal prefetto".

 

          Art. 47.

     Dopo il secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

     "I comuni hanno l'obbligo di procedere, secondo le norme fissate dal regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco dei possessori di bestiame, che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari municipali".

     Inoltre al comma terzo dello stesso articolo sono aggiunte in fine le seguenti parole:

     "e, per quanto di competenza, quelle dell'art. 33 del presente decreto".

 

          Art. 48.

     Al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni nei quali esso non possa essere altrimenti assicurato, il prefetto ha facoltà di provvedere incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dell'ordine dei sanitari della provincia.

     Il decreto del prefetto conterrà l'indicazione del compenso che il comune interessato dovrà corrispondere al medico-chirurgo prescelto, e che, se questi risiede nel comune, non potrà essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.

     Il provvedimento del prefetto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso straordinario al Re, ovvero, ricorso, per legittimità, al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

     L'incarico è obbligatorio per colui che ne è investito e sono al medesimo applicabili le disposizioni e le penalità dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

     Le stesse norme valgono per il servizio di assistenza e vigilanza zooiatrica.

 

Titolo II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

 

          Art. 49.

     All'art. 6 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari è sostituito il seguente:

     "Ciascuno degli ordini provinciali elegge al principio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1924, fra i propri componenti, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, il proprio consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli inscritti nell'albo non sono più di trenta, e di sette membri, se gli inscritti supereranno quel numero.

     "Il ricorso contro la validità delle operazioni elettorali, che compete ad ogni iscritto nell'albo, deve essere presentato, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, al ministro dell'interno, che provvederà con suo decreto.

     "Gli attuali componenti i consigli amministrativi di tutti gli ordini dei sanitari scadranno dalla carica col 31 dicembre 1923".

 

          Art. 50.

     Al secondo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari sono sostituiti i seguenti:

     "Un rappresentante di ciascuno dei tre ordini fa parte del consiglio superiore di sanità.

     "Tali rappresentanti sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, e scelti in una terna di nomi designati dai presidenti dei rispettivi ordini del regno in seguito ad elezione, indetta ogni triennio a cura del ministero dell'interno, nel mese di febbraio dell'anno in cui ha luogo l'ordinaria rinnovazione dei consigli amministrativi degli ordini.

     "Lo scrutinio è fatto pubblicamente in un giorno ed ora prestabiliti, presso la direzione generale della sanità pubblica, da apposito ufficio, composto di tre membri del consiglio superiore di sanità, delegati dal ministro dell'interno, e dei quali il più anziano funziona da presidente.

     "Le funzioni di segretario di detto ufficio sono compiute da un funzionario della direzione generale della sanità pubblica.

     "La terna, per ciascuno dei tre ordini, è formata da coloro che ottengono maggior numero di voti; a parità di voti fra due o più designati, dai più anziani di età".

 

          Art. 51.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari è sostituito dal seguente:

     "Contro la decisione dell'adunanza generale, per le materie contemplate nelle lettere a), c) del precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al ministro dell'interno, che provvede, con suo decreto, sentito il consiglio superiore di sanità.

     "Il termine per il ricorso decorre dalla data di notifica della decisione impugnata".

 

          Art. 52.

     Alla legge sugli ordini dei sanitari 10 luglio 1910, n. 455, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 10-bis. Il prefetto esercita la sua sorveglianza su tutto l'andamento e funzionamento degli ordini, ed in caso di urgenza invia apposito commissario presso gli ordini stessi, che non possano per qualsiasi motivo funzionare.

     "I consigli amministrativi degli ordini possono, inoltre, essere sciolti quando siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento amministrativo o contabile dell'ordine, o quando, nonostante gli inviti rivolti, persistano a violare gli obblighi loro imposti per legge, o svolgano attività che comunque possano turbare il regolare andamento dei pubblici servizi sanitari.

     "Deve procedersi alle nuove elezioni entro il termine di tre mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino a sei mesi.

     "Lo scioglimento e la proroga sono ordinati per decreto, del prefetto, sentito il parere del consiglio di prefettura.

     "Contro il decreto di scioglimento del prefetto è ammesso entro 15 giorni, ricorso al ministro dell'interno, che provvede definitivamente".

 

          Art. 53.

     Quando il consiglio amministrativo dell'ordine non provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti inscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, provvede il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'art. 39 primo comma, del presente decreto.

     Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente, sentito il consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 54.

     All'art. 7 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma:

     "E' tuttavia data facoltà al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farmacia da una sede ad un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel comune, in dipendenza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge.

     "In mancanza di domanda, e nella ipotesi prevista dal precedente comma, il prefetto, sentito il consiglio comunale interessato, il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, potrà autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ed anche in deroga alle disposizioni di cui ai su richiamati articoli 2, 28 e 32 della presente legge".

 

          Art. 55.

     Al primo comma dell'art. 14 (12) della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: "per ciascuna provincia sono stabilite dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità" sono sostituite le seguenti: "per ciascun circondario sono stabiliti dal sottoprefetto del circondario".

 

          Art. 56.

     All'ultimo comma dell'art. 16 (13) della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: "e resi esecutori dal prefetto", sono sostituite le seguenti: "e resi esecutori dal sottoprefetto".

 

          Art. 57.

     Contro i provvedimenti del prefetto, adottati ai termini degli articoli 2, 11, 24, 25, 26, 28, 32 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e degli articoli 9, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 57 e 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, è ammesso, nei 15 giorni dalla notificazione, ricorso al ministro dell'interno, che decide definitivamente.

     Tutti gli altri provvedimenti del prefetto contemplati dalla legge e dal regolamento predetto, sono definitivi.

 

Titolo III

DELL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

 

          Art. 58.

     All'ultimo comma dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituita la seguente disposizione:

     "Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide in via definitiva".

 

Titolo IV

DELLA RISICOLTURA

 

          Art. 59.

     L'ultimo comma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "In caso di mancato o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il sottoprefetto emette i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del comune.

     "Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso ricorso al prefetto, che decide definitivamente".

 

Titolo V

DELL'IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI

DELLE MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE

E DELLA POLIZIA MORTUARIA

 

          Art. 60.

     All'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente capoverso:

     "Il giudice competente può, inoltre, aggiungere a tali pene la sospensione dall'esercizio della professione o della arte".

 

          Art. 61.

     Ai sensi e per gli effetti degli articoli 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, è da considerarsi adulterato il latte rigenerato per diluizione di quello condensato, il quale contenga meno del tre per cento di sostanza grassa.

 

          Art. 62.

     Il comma secondo dell'art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "Ove manchi, sia insalubre e sia insufficiente, ai bisogni della popolazione, il comune può essere, per decreto del prefetto, obbligato a provvedersene".

 

          Art. 63.

     Al 1° comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

     "e di regola, nelle cautele igieniche necessarie durante la malattia".

 

          Art. 64.

     Fermo rimanendo il disposto dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive, ogni medico chirurgo, inscritto nell'albo di un ordine del regno, è tenuto a prestare l'opera sua in qualsiasi comune, al quale sia destinato rispettivamente dal prefetto o dal ministro dell'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.

     Il provvedimento di destinazione determina le condizioni di assunzione e dichiara la competenza passiva della relativa spesa, in applicazione dell'art. 201 del predetto testo unico delle leggi sanitarie.

     Il provvedimento del prefetto o del ministro è definitivo, e contro di esso è ammesso ricorso straordinario al Re ovvero ricorso, per legittimità, al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

     Sono applicabili al caso del presente articolo le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie.

 

          Art. 65.

     Il procedimento di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è applicabile in qualsiasi caso, anche all'infuori di quello di malattie epidemiche, in cui vi sia, nell'interesse della tutela della pubblica salute, necessità assoluta ed urgente di occupare proprietà particolari per servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili.

 

          Art. 66.

     Ogni cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico è tenuto a dare, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia, le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal sindaco.

     Il provvedimento del sindaco è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

     Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso al sottoprefetto ovvero alla giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 1° del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.

     Al contravventore sono applicabili le penalità dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

 

          Art. 67.

     All'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria entro il primo semestre successivo alla nascita, salve le eccezioni che saranno determinate dal regolamento, e dovrà essere ripetuta quando abbia avuto esito negativo. E', inoltre, obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle autorità sanitarie per condizioni di pericolo di diffusione del vaiuolo".

 

          Art. 68.

     All'art. 131 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "Il vaccino antivaioloso si conserva in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale, per essere trasmesso gratuitamente in qualunque tempo ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, ove ne facciano richiesta alla prefettura.

     "Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale, nonché quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

     "Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

     "E' in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione con interventi diretti.

     "Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi, di cui al secondo comma dell'art. 9 del presente decreto".

 

          Art. 69.

     Al primo comma dell'art. 158 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

     "Nelle zone, di cui al precedente art. 157, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi per provvedervi, l'amministrazione provinciale fornirà gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica secondo l'avviso del medico provinciale, sugli elementi fornitigli dal medico circondariale. I comuni ne cureranno la distribuzione secondo le prescrizioni del medico comunale o del medico che ne ha l'incarico.

     "Al secondo ed al terzo comma del cennato art. 158 del testo unico, la parola "comune" è sostituita coll'altra "provincia".

 

          Art. 70.

     Al primo comma dell'art. 159 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituite con quelle di "deputazione provinciale" le parole "giunta comunale".

 

          Art. 71.

     La provincia deve dar prova al prefetto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di essersi provvista del chinino necessario. In caso di inadempienza il prefetto provvede, senz'altro, all'ordinazione a carico e per conto della provincia.

 

          Art. 72.

     Il riconoscimento delle circostanze determinanti l'obbligo dello impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, previsto dall'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie, viene fatto dal medico provinciale con motivato rapporto e la dichiarazione è fatta per decreto del prefetto. Il provvedimento è definitivo.

 

          Art. 73.

     L'art. 188 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "In caso di resistenza o di rifiuto da parte del comune nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nella presente sezione V, provvederà il sottoprefetto, occorrendo anche per mezzo di apposito commissario.

     "E' fatta salva la competenza della giunta provinciale amministrativa nei casi contemplati dagli articoli 219 e 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148".

 

          Art. 74.

     Nelle province, che abbiano avuto endemía pellagrosa, continueranno ad avere vigore le disposizioni profilattiche dettate dagli articoli 183 a192 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, fino a tre anni dopo la revoca della dichiarazione di cui all'art. 181 del detto testo unico.

 

          Art. 75.

     Al primo, al secondo ed al terzo comma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, sono sostituiti i seguenti:

     "Con l'approvazione del prefetto, udita la giunta provinciale amministrativa, potranno essere costituiti, fra la provincia e comuni nella medesima compresi, consorzi per la creazione di istituti di cura a norma dell'art. 1°, per la istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per la esplicazione delle diverse forme di attività dirette a combattere la tubercolosi.

     "Con l'approvazione del ministro dell'interno, potranno essere costituiti consorzi fra province limitrofe, fra province e comuni appartenenti a province limitrofe, uditi i prefetti e le giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

     "A detti consorzi possono partecipare, altresì, altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo leggi alle quali sono soggetti.

     "Il prefetto ed il ministro dell'interno, secondo la rispettiva competenza, provvedono alla eventuale dichiarazione di obbligatorietà per comuni e province e alla costituzione di detti consorzi, nonché all'approvazione dello statuto".

 

          Art. 76.

     Nella prima parte dell'art. 38 (14) del regolamento di polizia veterinaria, pubblicato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, sono sostituite alle corrispondenti attuali parole le seguenti:

     "I trattamenti immunizzanti degli animali devono essere eseguiti sotto la osservanza delle seguenti condizioni".

     Nello stesso articolo è inserita, prima dell'attuale terzo comma, la disposizione seguente:

     "Il prefetto può, quando lo ritenga necessario, ordinare di ufficio i trattamenti immunizzanti".

 

          Art. 77.

     Dopo il primo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente:

     "Il prefetto che autorizza il trasporto di un cadavere in un comune appartenente ad un'altra provincia del regno, deve dare avviso dell'autorizzazione concessa al prefetto della provincia, cui appartiene il comune nel quale lo stesso cadavere deve essere trasportato".

     E' abrogato l'art. 26 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448.

 

Titolo VI

DEI REGOLAMENTI LOCALI D'IGIENE

 

          Art. 78.

     L'art. 200 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "I regolamenti locali di igiene e gli altri regolamenti attribuiti da leggi sanitarie ai comuni sono deliberati dai consigli comunali e approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità.

     "Il sottoprefetto potrà assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene o di altro regolamento obbligatorio, trascorso il quale lo compilerà d'ufficio.

     "Sono attribuiti al prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti predetti dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

     "Il prefetto trasmette copia dei regolamenti vistati al ministro dell'interno, il quale, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato, può annullarli o introdurre modificazioni ed aggiunte".

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 79.

     All'art. 4 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, convertito in legge con l'art. 1° della legge 21 aprile 1921, n. 596, è sostituito il seguente:

     "Il decreto ministeriale dovrà essere trasmesso, pel riscontro, alla corte dei conti insieme con l'atto di concessione del mutuo".

 

          Art. 80.

     All'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte

     alla lettera a), del secondo comma, le parole: "nonché per i mezzi necessari ad assicurare la profilassi sanitaria, adeguati alle condizioni locali e all'importanza del comune, a norma dell'art. 4 del presente decreto";

     alla lettera f), dello stesso comma, dopo le parole "quelle indicate negli articoli", il n. "36";

     alla lettera b), del terzo comma, le parole: "e quelle per la integrazione del servizio di vaccinazione e rivaccinazione, di cui all'art. 68 del presente decreto";

     alla lettera c), le parole: "e degli uffici sanitari circondariali a norma del regolamento e per la coordinazione con i servizi igienico sanitari provinciali";

     infine, dopo la lettera d), le parole: "e quelle per i laboratori, di cui allo art. 5 del presente decreto; per il servizio antirabbico, di cui all'art. 7 del presente decreto; per la integrazione dei servizi locali di assistenza e di profilassi, a norma degli articoli 8 e 9 del presente decreto, e per il servizio antimalarico di cui all'art. 69 del presente decreto.

 

          Art. 81.

     L'art. 203 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

     "In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa".

 

          Art. 82.

     Sono demandati al sottoprefetto i provvedimenti del prefetto, indicati:

     agli articoli 69, 71, primo comma, 155 e 183 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

     agli articoli 92, 95, 103 e 153 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

     all'art. 102 (15) del regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448;

     agli articoli 7 (16), ultimo comma, e 22, primo comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

     Contro i provvedimenti del sottoprefetto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.

 

          Art. 83.

     Sono definitivi i provvedimenti del prefetto indicati:

     agli articoli 181, 193 e 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

     all'art. 87 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

     all'art. 36 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1906, n. 466 (17) ;

     all'art. 4 del regolamento, approvato con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 61 (18);

     all'art. 38 del regolamento approvato con regio decreto 5 novembre 1903, n. 451 (19);

     agli articoli 25, 26 e111 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1892, n. 448 (20);

     agli articoli 9, 11, 12, 19, 23, 25, 27, 37, 38 e 64 del regolamento, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533.

 

          Art. 84.

     Negli articoli 5, 6, 12, 14, 16, 17 della legge 30 marzo 1893, n. 184, concernente la polizia delle miniere cave e torbiere, alla parola "prefetto" è sostituita quella di "sottoprefetto".

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 16 predetto e sostituito dal seguente:

     "Entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza, gli interessati potranno presentare reclamo al prefetto, il quale decide definitivamente".

 

          Art. 85.

     I provvedimenti di autorizzazione e di sospensione indicati negli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale sono dati con decreto del sottoprefetto, sentita la giunta comunale competente.

 

          Art. 86.

     A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

     a) Contro i provvedimenti delle autorità sanitarie comunali è ammesso ricorso gerarchico al sottoprefetto che decide, udito il parere del medico circondariale.

     b) Contro i provvedimenti del sottoprefetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale.

     Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del sottoprefetto, emanati in virtù della delegazione indicata nel secondo comma dell'art. 3 del regio decreto di pari data relativo alla riforma degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali.

     Il termine utile per la presentazione dei ricorsi al sottoprefetto o al prefetto è di quindici giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

     c) Contro i provvedimenti del prefetto che non siano definitivi, è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso gerarchico al ministro dell'interno che decide definitivamente.

     I ricorsi gerarchici al governo del Re, previsti nelle leggi e regolamenti sanitari, sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo del ministro.

 

          Art. 87. [2]

     Oltreché sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:

     a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

     b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

     Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore.

     E' pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonché all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

     Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

 

          Art. 88.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

 

          Art. 89.

     Il governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento in testo unico delle presenti con altre disposizioni di legge e a introdurre nei regolamenti relativi ogni altra disposizione diretta a decentrare, per quanto sia possibile, le funzioni amministrative e tecnico-sanitarie dagli organi dell'amministrazione centrale in quelli della amministrazione provinciale.

 

          Art. 90.

     Le disposizioni riportate negli articoli 5, 6, 7 e 69 del presente decreto avranno effetto non oltre il 31 dicembre 1924.

     Le disposizioni con le quali il presente decreto deferisce al sottoprefetto nuove attribuzioni in materia tecnico-sanitaria avranno effetto a misura che sarà attuata l'organizzazione sanitaria circondariale, la quale dovrà essere completata non oltre il 31 dicembre 1924.

     In ogni altro caso, e salvo che dal testo delle singole disposizioni non sia stabilito un termine speciale, tutte le altre norme avranno effetto il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del regno.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 19 ottobre 1951, n. 1168.