§ 86.3.1 – R.D. 13 luglio 1914, n. 829.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:13/07/1914
Numero:829


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la esecuzione della legge sull'esercizio delle farmacie [...]
Art. 1.      Nel mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio provinciale di sanità nomina i componenti della Commissione di cui all'art. 3 della legge, e provvede anche alla nomina [...]
Art. 2.      La Commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione
Art. 3.      Il concorso per la concessione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia deve essere bandito, quando non si provveda diversamente, entro quindici giorni [...]
Art. 4.      Le domande di ammissione al concorso debbono, se presentate da farmacisti, contenere l'indicazione del domicilio dei concorrenti ed essere corredate dai seguenti titoli [...]
Art. 5.      Non possono essere approvati dal prefetto, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, gli statuti di Società cooperative che non contengano disposizioni [...]
Art. 6.      Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengono dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutte i documenti [...]
Art. 7.      Dell'esito del concorso il prefetto avverte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i concorrenti, invitando il vincitore a far pervenire entro dieci giorni [...]
Art. 8.      In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del vincitore, il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al [...]
Art. 9.      Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all'art. 7, il prefetto emette il decreto di autorizzazione
Art. 10.      Il rimanente importo della tassa di concessione, oltre la prima rata già pagata ai termini dell'art. 7 del presente regolamento, è corrisposto in rate uguali da versarsi [...]
Art. 11.      Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve fare domanda al prefetto, corredata, ove [...]
Art. 12.      Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una o di tutte e due le parti interessate richiesto [...]
Art. 13.      Le spese occorse per la decisione della Commissione sono a carico del precedente titolare o dei suoi eredi, qualora la decisione importi una somma inferiore a quella [...]
Art. 14.      Nel termine di cui al penultimo comma del precedente art. 7, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 9 della legge coll'assistenza di un farmacista [...]
Art. 15.      Lo svincolo delle cauzioni prestate è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati
Art. 16.      Debbono comunicarsi al prefetto della Provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede
Art. 17.      Nei casi di cui alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 11 della legge, il prefetto notifica all'interessato la causa di decadenza con lettera raccomandata con ricevuta [...]
Art. 18.      Alle autorizzazioni concesse a Società cooperative, oltre la causa di decadenza prevista dall'art. 9, si applicano quelle dell'art. 11 lettere b) e c) e dell'art. 12 [...]
Art. 19.      Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le altre istituzioni erette in ente morale che intendono aprire ed esercitare una farmacia a termini del primo comma dell'art. [...]
Art. 20.      Il decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare l'ente interessato, la data delle relative deliberazioni e delle approvazioni intervenute, il [...]
Art. 21.      L'autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie, di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge, è concessa dal prefetto con l'osservanza delle disposizioni del [...]
Art. 22.      I Comuni i quali intendono aprire la farmacia di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge, debbono farne domanda al prefetto unendo le relative deliberazioni, [...]
Art. 23.      Nei casi indicati alle lett. c) e d) dell'art. 12 della legge si applica, nei riguardi delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 il procedimento [...]
Art. 24.      L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia municipale mediante un farmacista condotto, a termini dell'art. 13 della legge, può essere concessa quando per due [...]
Art. 25.      Nei casi nei quali il prefetto dichiara la obbligatorietà della istituzione di una farmacia, municipale o consorziale, assegna nel relativo decreto un termine per la [...]
Art. 26.      I capitolati per le condotte farmaceutiche comunali o consorziali sono deliberati volta per volta dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e sottoposti [...]
Art. 27.      Ai farmacisti condotti sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 32 e 35 nonchè quelle degli articoli dal 37 al 44 del regolamento approvato [...]
Art. 28.      Il prefetto, sentiti le Giunte comunali ed il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce le norme e gli orari per il regolare esercizio della farmacia nella Provincia, [...]
Art. 29.      Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia che intenda farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio, nel darne avviso al prefetto indica quale sia la persona che lo [...]
Art. 30.      Presso ogni prefettura deve essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia, comprese quelle autorizzate in eccedenza [...]
Art. 31.      La tassa di ispezione di cui all'art. 16 della legge è corrisposta annualmente e la riscossione ne è affidata agli esattori delle imposte dirette, i quali rispondono del [...]
Art. 32.      Il prefetto, valendosi del registro di cui al primo comma dell'art. 30 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, [...]
Art. 33.      Entro trenta giorni dall'ultimo della pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al prefetto il quale provvede in primo grado. Entro un mese dalla [...]
Art. 34.      Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quell'epoca all'intendente di finanza, [...]
Art. 35.      In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intiero suo ammontare
Art. 36.      Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette
Art. 37.      Le visite biennali e straordinarie sono eseguite dal medico provinciale allo scopo di verificare se siano adempiuti tutti gli obblighi imposti per l'esercizio della [...]
Art. 38.      Si procede alla visita con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia
Art. 39.      Se all'atto della visita fra le sostanza che il farmacista ritiene e se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro [...]
Art. 40.      Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per uso ipodermico devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare un'accurata [...]
Art. 41.      Gli ambulatori di cui all'art. 85 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, devono sempre avere l'ingresso diverso da quello [...]
Art. 42.      Dell'avvenuta pubblicazione, così della Farmacopea ufficiale, come delle tariffe di cui all'art. 17 della legge, il Ministero dell'interno dà avviso per mezzo della [...]
Art. 43.      Nella Farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste a termini dell'art. 58 [...]
Art. 44.      I prodotti inscritti nell'elenco di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 17 della legge non possono essere venduti dai non farmacisti se non in quantità uguale o [...]
Art. 45.      Negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 17 della legge sono indicate in modo speciale le sostanza velenose
Art. 46.      I prezzi indicati nella tariffa di cui al n. 1, ultimo comma, dell'art. 17 della legge non possono essere superati nella vendita al pubblico
Art. 47.      La tariffa di cui al n. 2 dell'art. 17 della legge contiene, oltre prezzi delle sostanze medicinali indicate nella Farmacopea ufficiale, dei bendaggi, delle fasciature e [...]
Art. 48.      Le ricette cui si riferisce l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 debbono essere firmate da un medico-chirurgo [...]
Art. 49.      Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di medici-chirurghi in conformità di quanto è disposto dall'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, [...]
Art. 50.      I medicamenti composti e le specialità medicinali devono portare ben visibile anche all'esterno, oltre il prezzo complessivo, la denominazione esatta dei componenti con [...]
Art. 51.      Salvo quanto fosse disposto da speciali accordi internazionali pel commercio reciproco dei prodotti medicinali, per ottenere l'autorizzazione ad introdurre e smerciare [...]
Art. 52.      Presso ciascuna prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti in esecuzione dell'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato [...]
Art. 53.      Le officine di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie sono visitate almeno una volta all'anno dal medico provinciale assistito dal chimico e dal [...]
Art. 54.      Quando dalle ispezioni risultino irregolarità il prefetto diffida il proprietario a mettersi in regola fissandogli allo scopo un termine
Art. 55.      Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto ai termini dell'art. 22 della legge sono a carico del Comune, salvo rivalsa sui proventi [...]
Art. 56.      Gli statuti delle Società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, le quali siano alla data delle pubblicazione della [...]
Art. 57.      I titolari delle farmacie contemplate dagli articoli 25 e 26 della legge decadono per le cause di cui all'art. 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad [...]
Art. 58.      Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni
Art. 59.      La chiusura delle farmacie di cui all'art. 24 della legge e di quelle per le quali sia pronunciata la decadenza dal diritto all'esercizio, giusta l'ultimo comma [...]
Art. 60.      Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell'art 28 della leggerisulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti, è riconosciuto [...]
Art. 61.      L'esame pratico al quale saranno ammessi gli assistenti farmacisti già moniti di "patentino" per conseguire un certificato che li abiliti a sostituire temporaneamente il [...]
Art. 62.      Coloro che aspirano all'esame di cui al precedente articolo debbono far pervenire la domanda, in carta bollata da lire una, al Ministero dell'interno (Direzione generale [...]
Art. 63.      La domanda deve contenere il nome e il cognome, la paternità, il luogo di residenza dell'aspirante, nonchè la indicazione della Università prescelta
Art. 64.      Il ministro dell'interno decide sulla ammissibilità delle domande e trasmette quelle riconosciute regolari ai rettori delle Università prescelte dai candidati
Art. 65.      Gli esami hanno luogo in due sessioni, contemporaneamente a quelle ordinarie stabilite nelle singole Università nell'autunno dell'anno 1914 e nell'estate del 1915
Art. 66.      Stabilita dal prefetto la pianta organica delle farmacie nei Comuni della Provincia, essa verrà pubblicata nel Foglio degli annunzi legali
Art. 67.      La soppressione dell'armadio farmaceutico, entro il termine di cui all'art. 33 della legge, dovrà effettuarsi dopo che nel Comune dove si trova sia stato effettivamente [...]
Art. 68.      Ai componenti della Commissione permanente di cui all'art. 3 della legge, quando prendono parte ai lavori, spetta l'indennità giornaliera di lire quindici; al segretario [...]
Art. 69.      Per le ispezioni di cui all'art. 9 della legge e per quelle ordinarie di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, [...]
Art. 70.      Per le ispezioni ordinarie e per quelle straordinarie ordinate dal prefetto alle officine di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie spetta al medico [...]
Art. 71.      La prima applicazione della tassa d'ispezione portata dall'art. 16 della legge avrà luogo nell'anno 1914
Art. 72.      Le pene pecuniarie indicate all'art. 21 della legge saranno recuperate e riscosse a mezzo delle cancellerie giudiziarie e dei ricevitori del registro con le forme [...]
Art. 73.      Ai ricevitori del registro, incaricati di riscuotere le tasse di concessione stabilite con la tabella A annessa alla legge e le pene pecuniarie di cui all'articolo [...]
Art. 74.      Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'art. [...]
Art. 75.      Sono abrogati gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45


§ 86.3.1 – R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

(G.U. 22 agosto 1914, n. 201).

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per la esecuzione della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468.

 

 

Regolamento

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

E ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE

 

          Art. 1.

     Nel mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio provinciale di sanità nomina i componenti della Commissione di cui all'art. 3 della legge, e provvede anche alla nomina di un supplente per ciascuna delle categorie cui appartengono i membri effettivi.

     La votazione ha luogo a scrutinio segreto.

     Il farmacista componente effettivo e quello supplente devono essere iscritti nell'albo di uno degli ordini del Regno.

     Non possono far parte di una stessa Commissione permanente i parenti e gli affini fino al 4° grado civile.

 

          Art. 2.

     La Commissione è convocata dal presidente presso la prefettura con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno cinque giorni prima della data della riunione.

     L'adunanza non è valida se non intervengono tutti i componenti la Commissione.

     Nel caso di legittimo impedimento o di incompatibilità di un membro effettivo, lo sostituisce il membro supplente della stessa categoria. Il vice-prefetto è supplito da un consigliere di prefettura, il medico provinciale da un medico provinciale aggiunto, designati dal prefetto.

     Non possono prendere parte ai lavori di un determinato concorso i componenti la Commissione che siano legati con vincolo di parentela o affinità sino al 4° grado civile con uno dei concorrenti.

     Le votazioni hanno luogo in modo palese ed incominciano dal meno anziano di età; in ultimo vota il presidente.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un consigliere aggiunto della prefettura, designato dal prefetto.

     Di ogni seduta viene compilato dal segretario processo verbale che è firmato da tutti i commissari.

 

          Art. 3.

     Il concorso per la concessione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia deve essere bandito, quando non si provveda diversamente, entro quindici giorni da quello in cui il prefetto della Provincia ebbe notizia dell'avvenuta vacanza di un esercizio farmaceutico.

     Il bando di concorso deve essere pubblicato nell'albo della prefettura, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed all'albo del Comune ove ha o dovrà aver sede la farmacia, e indicare:

     a) il Comune e la località ove ha o dovrà avere sede la farmacia, e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata da soglia a soglia seguendo la via più breve;

     b) il termine, non minore di un mese nè maggiore di due, entro il quale debbono essere presentate le domande ed i titoli da coloro che intendono prendere parte al concorso;

     c) l'ammontare della tassa di concessione, tenendo conto che le farmacie comprese nelle categorie I e II della tabella A annessa alla legge e che trovansi in Comuni aperti vanno considerate come poste fuori cinta;

     d) la specifica indicazione dei titoli e documenti richiesti per l'ammissione al concorso in conformità al disposto dell'art. 4 del presente regolamento;

     Deve anche contenere un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 10 e 12(1° comma) della legge, oltre le indicazioni che caso per caso siano ritenute utili e convenienti.

 

          Art. 4.

     Le domande di ammissione al concorso debbono, se presentate da farmacisti, contenere l'indicazione del domicilio dei concorrenti ed essere corredate dai seguenti titoli e documenti:

     a) certificato di cittadinanza italiana;

     b) atto di nascita;

     c) certificato di non essere interdetto, fallito od inabilitato;

     d) laurea in chimica e farmacia ovvero diploma in farmacia, conseguiti in Università, Istituto o Scuola a ciò autorizzati nel Regno, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti;

     e) certificato attestante l'inscrizione nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 della legge 10 luglio 1910, n. 455 e 53, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

     f) certificato penale;

     g) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di dimora e, ove il concorrente dimori nel Comune da meno di un biennio, dai sindaci delle precedenti dimore;

     h) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia.

     I documenti di cui alle lettere c), f) e g) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'avviso; quelli di cui alle lettere a), b) e g) devono essere debitamente legalizzati.

     Le domande di ammissione al concorso presentate da Società cooperative, debbono essere corredate dai documenti seguenti;

     a) atto costitutivo, statuto approvato dal prefetto e altri documenti comprovanti la legale costituzione;

     b) titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia.

     I documenti e titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica e devono, come le domande, essere conformi alla legge sul bollo.

 

          Art. 5.

     Non possono essere approvati dal prefetto, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, gli statuti di Società cooperative che non contengano disposizioni dalle quali esplicitamente risulti:

     a) l'accessibilità a chiunque, avendo capacità giuridica, non abbia interessi contrari alla Società;

     b) il numero minimo dei soci, non inferiore a 300 nei Comuni con popolazione oltre i 150.000 abitanti; non inferiore a 150 nei Comuni con popolazione oltre i 40.000 abitanti; non inferiore a 100 nei Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti; non inferiore a 50 negli altri Comuni;

     c) l'obbligo, quando si tratti di cooperative non esercenti il solo ramo farmaceutico, di tenere, per questo ultimo bilancio, contabilità e locali distinti;

     d) il modo di ripartizione degli utili in guisa che al capitale non sia conferito un dividendo maggiore del 5% nè superiore in complesso alla metà degli utili totali depurati dalla quota di riserva di cui all'art. 182 del Codice di commercio;

     e) la limitazione della compartecipazione agli utili netti da parte degli amministratori in modo che questi non possano complessivamente parteciparvi in misura eccedente il 5%;

     f) i criteri per la determinazione del numero del personale stipendiato, in modo da contenerlo nei limiti dello stretto necessario, e le condizioni fatte al personale direttivo, compresi i limiti delle eventuali partecipazioni agli utili;

     g) le norme per la nomina del direttore;

     h) l'obbligo di comunicare annualmente al prefetto i bilanci e di fornirgli tutti i documenti giustificativi che dimostrino il rigoroso adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

     Fra le condizioni di ammissibilità a socio non vi può essere l'obbligo di sottoscrivere più azioni, quando l'importo complessivo superi le lire cento.

 

          Art. 6.

     Non sono ammesse per qualsiasi ragione le domande che pervengono dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate da tutte i documenti di rito.

     Scaduto il termine stesso o, se del caso, quello maggiore consentito dal successivo art. 19, il presidente convoca la Commissione.

     Questa giudica innanzi tutto della ammissibilità dei concorrenti; poscia stabilisce le norme e i criteri per la valutazione dei titoli; infine procede all'esame delle istanze.

     Compiuto il giudizio sulle singole domande, la Commissione forma la graduatoria degli ammessi al concorso.

     A parità di giudizio nei titoli e salvo il disposto di cui all'art. 5 della legge è titolo di preferenza l'anzianità, determinata, per i farmacisti, in conformità dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari e, per le Società cooperative, dalla data di approvazione dello statuto.

 

          Art. 7.

     Dell'esito del concorso il prefetto avverte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i concorrenti, invitando il vincitore a far pervenire entro dieci giorni dalla data della ricevuta della lettera stessa la eventuale sua rinuncia a termine del terzo comma dell'art. 10 della legge, nonchè a far conoscere entro trenta giorni dalla medesima data il locale dove sarà aperta la farmacia e, quando non si tratti di cooperativa, a trasmettere anche la bolletta comprovante il pagamento della prima rata della tassa di concessione, nella misura di un terzo dell'ammontare della tassa medesima.

     Il mancato invio della notizia e, se del caso, della bolletta equivale a rinuncia all'autorizzazione, senza pregiudizio degli effetti conseguenti alla mancanza della rinunzia esplicita di cui al comma precedente.

     Di ciò il prefetto fa esplicito avvertimento nella comunicazione, nella quale indica altresì il termine, non minore di un mese nè maggiore di due dalla scadenza dei trenta giorni suindicati, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 9 della legge.

     Se il concorso è vinto da una Società cooperativa, questa deve far pervenire al prefetto entro il termine stabilito per l'ispezione l'atto di nomina del direttore, regolarmente inscritto nell'albo di un ordine di farmacisti del Regno.

 

          Art. 8.

     In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del vincitore, il prefetto ne dà comunicazione al secondo graduato negli stessi modi e con le stesse avvertenze fatte al primo graduato e così di seguito, salvo il disposto dell'art. 15 del presente regolamento.

 

          Art. 9.

     Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui all'art. 7, il prefetto emette il decreto di autorizzazione.

     Questo deve indicare, se trattasi di farmacista:

     a) il cognome, il nome, la paternità del farmacista autorizzato, la data e il luogo di nascita, la data e la Università o Scuola nelle quali egli conseguì il diploma o la laurea;

     b) l'ammontare della tassa di concessione, l'importo della quota pagata, la data e il numero della relativa quietanza e l'ufficio del registro che l'ha rilasciata, nonchè la data di scadenza per il pagamento delle rimanenti rate, ai termini dell'art. 10 del presente regolamento;

     c) il Comune e la sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

     Copia del provvedimento è trasmessa all'Intendenza di finanza.

     Se trattasi di Società cooperativa, il decreto deve indicare:

     a) la denominazione della Società, la data di legale costituzione e quella dell'approvazione dello statuto da parte del prefetto;

     b) il Comune e la sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

 

          Art. 10.

     Il rimanente importo della tassa di concessione, oltre la prima rata già pagata ai termini dell'art. 7 del presente regolamento, è corrisposto in rate uguali da versarsi nei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione, all'ufficio del registro nel cui distretto trovasi la farmacia.

     Entro dieci giorni dalle relative scadenze l'interessato deve far pervenire al prefetto le corrispondenti bollette attestanti il pagamento.

     La decadenza dell'autorizzazione per il mancato pagamento di una delle rate è dichiarata con decreto del prefetto, in seguito a diffida, regolarmente notificata, di pagare entro dieci giorni l'importo della rata non pagata.

 

          Art. 11.

     Chi intende trasferire una farmacia da uno ad altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve fare domanda al prefetto, corredata, ove occorra, della prova dell'osservanza dei prescritti limiti di distanza.

     La domanda dev'essere pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo della prefettura e del Comune.

     Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

 

          Art. 12.

     Nel caso di contestazione sul prezzo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia, sarà a cura di una o di tutte e due le parti interessate richiesto il giudizio della Commissione di cui all'art. 3 della legge con apposita domanda alla Commissione stessa.

     La domanda dovrà contenere l'indicazione dell'ammontare del prezzo offerto.

     La Commissione richiede alle parti un congruo deposito per le spese e, entro quindici giorni da quello in cui ebbe la domanda, sentite le parti, prende la sua decisione, che a cura del prefetto è notificata agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Se entro dieci giorni il proprietario non si avvale della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge, si intende aver accettata la decisione della Commissione ed il nuovo titolare viene immesso nel possesso degli arredi, delle dotazioni e delle provviste, fatta, se del caso, offerta reale del prezzo risultante dalla decisione stessa.

     Qualora il nuovo titolare lasci decorrere dieci giorni dalla scadenza del termine sopraindicato senza versare il prezzo viene dichiarato decaduto a termini dell'art. 11, lett. c), della legge.

 

          Art. 13.

     Le spese occorse per la decisione della Commissione sono a carico del precedente titolare o dei suoi eredi, qualora la decisione importi una somma inferiore a quella offerta dal nuovo titolare.

     Sono invece a carico del nuovo titolare quando la decisione importi una differenza in più, in confronto del prezzo offerto, maggiore del decimo.

     Si dividono, infine, per metà fra le parti quando la differenza fra il prezzo offerto e quello risultante dalla decisione non sia maggiore del decimo.

     La nota delle spese è resa esecutoria dal prefetto e notificata agli interessati.

 

          Art. 14.

     Nel termine di cui al penultimo comma del precedente art. 7, il medico provinciale esegue l'ispezione di cui all'art. 9 della legge coll'assistenza di un farmacista iscritto in un ordine provinciale designato volta per volta dal prefetto, ed alla presenza del titolare autorizzato ed, in caso di cooperativa, del direttore.

     Dell'esito della ispezione il medico provinciale riferisce al prefetto, il quale, nel caso dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge, assegna, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine non maggiore di trenta giorni per mettersi in regola, decorso il quale infruttuosamente pronuncia la decadenza.

 

          Art. 15.

     Lo svincolo delle cauzioni prestate è ordinato dal prefetto su domanda degli interessati.

     Se la domanda è fatta entro i trenta giorni assegnati al vincitore del concorso a norma dell'art. 7 del presente regolamento, equivale a rinuncia dell'istante al diritto di surroga di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge.

 

          Art. 16.

     Debbono comunicarsi al prefetto della Provincia, nella quale la relativa farmacia ha sede:

     a) dal sindaco, la dichiarazione di morte di un titolare autorizzato, entro tre giorni dalla dichiarazione stessa, e la perdita della cittadinanza, entro tre giorni dalla eseguita annotazione;

     b) dal cancelliere del tribunale che l'ha pronunciata, la sentenza di interdizione o inabilitazione, quella di dichiarazione di fallimento e quella di omologazione di concordato, entro tre giorni dalla pubblicazione;

     c) a cura del pubblico ministero, la sentenza passata in giudicato in base alla quale il titolare autorizzato sia punito con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;

     d) dal presidente dell'ordine, la cancellazione dall'albo pronunziata a norma dell'art. 5, lett. a) e b), del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022.

 

          Art. 17.

     Nei casi di cui alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 11 della legge, il prefetto notifica all'interessato la causa di decadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prefiggendo il termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni.

     Trascorso detto termine e sentito il Consiglio provinciale di sanità, il prefetto provvede con decreto motivato, che notifica in via amministrativa all'interessato e fa eseguire la immediata chiusura della farmacia.

 

          Art. 18.

     Alle autorizzazioni concesse a Società cooperative, oltre la causa di decadenza prevista dall'art. 9, si applicano quelle dell'art. 11 lettere b) e c) e dell'art. 12 della legge.

     Fra le cause stesse si comprende anche la inosservanza delle disposizioni dello statuto di cui all'art. 5 del presente regolamento.

     La decadenza, esclusi i casi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 12 della legge, è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente articolo.

 

          Art. 19.

     Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le altre istituzioni erette in ente morale che intendono aprire ed esercitare una farmacia a termini del primo comma dell'art. 12 della legge, debbono farne domanda al prefetto indicando la sede della farmacia e presentando le deliberazioni debitamente approvate nelle forme per esse prescritte, nonchè il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore della farmacia e per la gestione di questa.

     Alla domanda deve unirsi, quando non trattasi di istituzioni pubbliche di beneficenza, la bolletta comprovante il pagamento del terzo della tassa di concessione.

     Se la domanda è presentata prima della pubblicazione dell'avviso di concorso, il prefetto decide su di essa entro il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

     Se è presentata dopo non può essere presa in considerazione se non pervenne al prefetto entro il termine prefisso dall'avviso per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

     Il prefetto provvede entro cinque giorni con decreto motivato, da eseguirsi nonostante ricorso.

     Nel caso di reiezione dell'istanza si proseguono le operazioni di concorso.

 

          Art. 20.

     Il decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo deve indicare l'ente interessato, la data delle relative deliberazioni e delle approvazioni intervenute, il Comune e la sede della farmacia, nonchè il locale in cui sarà tenuto l'esercizio farmaceutico.

     Quando non trattasi di istituzione di beneficenza, esso deve altresì contenere l'indicazione dell'ammontare della tassa di concessione, dell'importo della quota pagata, la data e il numero della relativa quietanza e l'ufficio del registro che l'ha rilasciata, e l'indicazione della scadenza delle successive rate a mente dall'articolo 10 del presente regolamento: in tal caso copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza.

     Nella comunicazione relativa il prefetto indica all'ente il termine, non minore di un mese nè maggiore di due, entro il quale avrà luogo l'ispezione di cui all'art. 9 della legge.

     In tale termine deve farsi pervenire al prefetto l'atto di nomina del direttore responsabile.

 

          Art. 21.

     L'autorizzazione ad aprire ed esercitare le farmacie, di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge, è concessa dal prefetto con l'osservanza delle disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 22.

     I Comuni i quali intendono aprire la farmacia di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge, debbono farne domanda al prefetto unendo le relative deliberazioni, debitamente approvate, e il regolamento contenente le norme per la nomina del direttore e per la gestione della farmacia.

     Le stesse formalità devono osservarsi dai Comuni che intendono valersi della facoltà di cui al quarto comma del predetto articolo; le relative deliberazioni motivate devono dimostrare il concorso delle condizioni tassativamente richieste dalla legge.

     Il prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con apposito decreto in conformità dell'articolo precedente.

 

          Art. 23.

     Nei casi indicati alle lett. c) e d) dell'art. 12 della legge si applica, nei riguardi delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 il procedimento stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.

 

          Art. 24.

     L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia municipale mediante un farmacista condotto, a termini dell'art. 13 della legge, può essere concessa quando per due volte consecutive sia andato deserto il concorso.

     I Comuni che, sia isolatamente, sia in consorzio, intendono istituire ed esercitare una di tali farmacie debbono farne domanda al prefetto, inviando le relative deliberazioni debitamente approvate e il capitolato di servizio.

     Quando si tratti di farmacia consorziale il prefetto provvede con unico decreto all'autorizzazione di essa, alla costituzione del consorzio ed alla approvazione della relativa convenzione regolatrice.

     Ai consorzi per le condotte farmaceutiche sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai consorzi medici, contenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466.

 

          Art. 25.

     Nei casi nei quali il prefetto dichiara la obbligatorietà della istituzione di una farmacia, municipale o consorziale, assegna nel relativo decreto un termine per la compilazione del capitolato di servizio, decorso il quale infruttuosamente, la Giunta provinciale amministrativa provvede d'ufficio.

 

          Art. 26.

     I capitolati per le condotte farmaceutiche comunali o consorziali sono deliberati volta per volta dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa che decide, udito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

     Essi debbono contenere:

     a) brevi cenni sulla conformazione topografica del territorio della condotta e dei centri abitati che comprende, ed il numero complessivo della sua popolazione agglomerata e sparsa;

     b) le modalità del concorso, da eseguirsi sempre esclusivamente per titoli, e le condizioni di ammissione dei concorrenti;

     c) l'enunciazione degli obblighi del farmacista condotto e le altre disposizioni inerenti al regolare adempimento del servizio, come quelle per la gestione e la conservazione del materiale, per la resa dei conti, per il versamento degli introiti giornalieri, per l'assunzione in consegna delle suppellettili e della dotazione della farmacia, delle quali sarà amministratore e contabile giusta le norme vigenti di contabilità comunale;

     d) l'ammontare dello stipendio assegnato al farmacista condotto e le eventuali disposizioni relative agli aumenti sessennali;

     e) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le supplenze in caso di malattia, quelle eventuali circa le aspettative per motivi di famiglia e di salute, le dimissioni.

     Agli effetti della lettera b) del presente articolo, tra i documenti di rito per l'ammissione al concorso dovranno sempre figurare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi dall'apertura del concorso, il certificato di iscrizione nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti.

     Non deve essere apposta condizione di limite massimo di età per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio in altre condotte farmaceutiche, salvo l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti stessi.

     Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al Governo del Re.

 

          Art. 27.

     Ai farmacisti condotti sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 32 e 35 nonchè quelle degli articoli dal 37 al 44 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, numero 466.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE

 

          Art. 28.

     Il prefetto, sentiti le Giunte comunali ed il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce le norme e gli orari per il regolare esercizio della farmacia nella Provincia, a termini del primo comma dell'art. 14 della legge, tenendo conto anche delle necessità del servizio farmaceutico notturno e della convenienza di concedere, ove sia possibile, la chiusura domenicale, e provvede alla loro inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

     Copia degli orari e delle norme dev'essere tenuta esposta al pubblico in ciascuna farmacia.

 

          Art. 29.

     Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia che intenda farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio, nel darne avviso al prefetto indica quale sia la persona che lo sostituirà.

     Le stesse norme valgono per la temporanea sostituzione del direttore responsabile nelle farmacie che ne sono provviste a termini di legge.

 

          Art. 30.

     Presso ogni prefettura deve essere tenuto al corrente il registro delle farmacie esistenti in ciascun Comune della Provincia, comprese quelle autorizzate in eccedenza alla pianta organica a norma del terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge.

     In separato elenco sono indicate le farmacie municipali di cui all'art. 13 della legge stessa.

     Opportune norme verranno al riguardo dettate dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 31.

     La tassa di ispezione di cui all'art. 16 della legge è corrisposta annualmente e la riscossione ne è affidata agli esattori delle imposte dirette, i quali rispondono del non riscosso per riscosso. Essi versano le somme dovute al ricevitore provinciale, il quale, a sua volta, ne cura il versamento in tesoreria.

 

          Art. 32.

     Il prefetto, valendosi del registro di cui al primo comma dell'art. 30 del presente regolamento, prepara la matricola dei debitori della tassa di ispezione, distinguendoli per Comune, e indicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il domicilio e la farmacia.

     Per quanto riguarda gli enti sarà indicata la denominazione dell'ente, la sede e la farmacia cui la tassa si riferisce.

     La matricola viene ogni anno, nel mese di gennaio, completata e rettificata con l'aggiunta di coloro che furono omessi e con la cancellazione di quelli che, per qualsiasi causa, furono indebitamente inscritti o che, per motivi sopravvenuti, ne debbono essere esclusi. Essa deve essere depositata per quindici giorni durante il mese di febbraio nell'ufficio comunale. Il sindaco, con avviso al pubblico, avverte del deposito di detta matricola, indicando i giorni e le ore in cui gli interessati potranno consultarla.

 

          Art. 33.

     Entro trenta giorni dall'ultimo della pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al prefetto il quale provvede in primo grado. Entro un mese dalla notificazione della decisione del prefetto, possono produrre appello al ministro dell'interno, che decide definitivamente.

     Le decisioni, tanto di primo quanto di secondo grado, sono notificate a mezzo del messo comunale.

 

          Art. 34.

     Non oltre il 31 luglio il prefetto trasmette la matricola rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quell'epoca all'intendente di finanza, il quale la invia alle agenzie delle imposte della Provincia, affinchè ciascun ufficio ne tragga gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli per i Comuni compresi nel proprio distretto.

     Non più tardi del 30 novembre gli agenti delle imposte trasmettono i ruoli all'intendente di finanza, il quale, riconosciutili regolari in base alle rispettive matricole, li comunica al prefetto, che li rende esecutori e quindi li invia ai sindaci per la pubblicazione e la consegna agli esattori, ciò che deve coincidere con la pubblicazione e la consegna dei ruoli delle imposte dirette.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, i contribuenti possono fare opposizione per duplicazione o per errore materiale ricorrendo al prefetto.

     Avverso la decisione del prefetto è ammesso appello al ministro dell'interno entro trenta giorni dalla notifica della decisione in primo grado.

     Le decisioni sono notificate agli interessati a mezzo del messo comunale.

     I reclami non sospendono la riscossione della tassa.

 

          Art. 35.

     In qualunque epoca dell'anno venga autorizzata l'apertura della farmacia, la tassa di ispezione è dovuta per l'intiero suo ammontare.

     Il pagamento è ripartito in due rate uguali che scadono il dieci aprile e il dieci ottobre di ogni anno.

     L'aggio di riscossione spettante all'esattore ed al ricevitore provinciale nella misura convenuta per le imposte dirette si aggiunge alla tassa.

     Per la riscossione gli esattori e i ricevitori provinciali sono tenuti a prestare una cauzione uguale all'importo di una rata del carico annuale.

     Per la costituzione e l'approvazione di tale garanzia valgono le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvata con R. decreto 29 giugno 1912, n. 281 e del relativo regolamento.

 

          Art. 36.

     Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 37.

     Le visite biennali e straordinarie sono eseguite dal medico provinciale allo scopo di verificare se siano adempiuti tutti gli obblighi imposti per l'esercizio della farmacia.

     Spetta al prefetto, su proposta del medico provinciale, di designare il farmacista inscritto nell'albo di un ordine o il chimico che dovrà assistere alle dette visite in conformità dell'art. 17, a linea G) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

 

          Art. 38.

     Si procede alla visita con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

     Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'ufficio sanitario od il cancelliere della pretura, o, in mancanza, il segretario del Comune o chi per esso.

     Il verbale viene esteso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al prefetto della Provincia.

     Ambedue gli originali devono essere firmati dal medico provinciale, dal farmacista o dal chimico che assiste, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

     Qualora il titolare o il direttore si rifiutasse d'intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.

 

          Art. 39.

     Se all'atto della visita fra le sostanza che il farmacista ritiene e se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare od il direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dall'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

     Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.

     Al verbale da trasmettere al prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste od adulterate.

     Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il prefetto lo trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 40.

     Le farmacie e le officine nelle quali si preparano sostanze da adoperarsi per uso ipodermico devono essere fornite dei mezzi atti ad assicurare un'accurata sterilizzazione dei recipienti e del contenuto.

 

          Art. 41.

     Gli ambulatori di cui all'art. 85 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, devono sempre avere l'ingresso diverso da quello della farmacia alla quale sono annessi.

 

          Art. 42.

     Dell'avvenuta pubblicazione, così della Farmacopea ufficiale, come delle tariffe di cui all'art. 17 della legge, il Ministero dell'interno dà avviso per mezzo della Gazzetta ufficiale del Regno.

 

          Art. 43.

     Nella Farmacopea ufficiale sono indicate, con speciale contrassegno, le sostanze medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere provviste a termini dell'art. 58 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636. Esse saranno anche riportate in apposito elenco.

     Sono pure indicati gli apparecchi e gli utensili indispensabili in ciascuna farmacia; le sostanze che debbono essere tenute, con particolare contrassegno, in armadio chiuso a chiave a termini dell'art. 60 del citato testo unico e le sostanze medicamentose che debbono essere tenute al riparo della luce.

     Saranno pure indicate le dosi dei medicamenti per l'adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione salvo il caso di dichiarazione speciale del medico a termini dell'art. 48 del presente regolamento.

     Sono inoltre aggiunte tutte le indicazioni che si riterranno opportune a meglio regolare l'esercizio pratico della farmacia.

     In un separato elenco allegato alla Farmacopea ufficiale può dal Consiglio superiore della sanità essere autorizzata la iscrizione di specialità medicinali di produttori italiani.

     Questi debbono, nel caso, inviare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dei documenti, delle indicazioni e di quanto altro sia stabilito dallo stesso Ministero.

 

          Art. 44.

     I prodotti inscritti nell'elenco di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 17 della legge non possono essere venduti dai non farmacisti se non in quantità uguale o superiore a quella indicata nell'elenco medesimo. Tali sostanze debbono essere tenute a parte in apposito scaffale ed i recipienti dovranno portare, in modo chiaro, l'indicazione del contenuto.

     I non farmacisti che vendono tali prodotti debbono tenere registri di carico e di scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.

 

          Art. 45.

     Negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 17 della legge sono indicate in modo speciale le sostanza velenose.

 

          Art. 46.

     I prezzi indicati nella tariffa di cui al n. 1, ultimo comma, dell'art. 17 della legge non possono essere superati nella vendita al pubblico.

     Tale tariffa contiene, oltre l'indicazione dei prezzi stabiliti per ogni sostanza, le norme per la sua applicazione, i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette e gli aumenti di prezzo per le somministrazioni fatte ai privati nelle ore notturne e quando la farmacia è chiusa, secondo le speciali disposizioni riguardo agli orari, stabilite dal prefetto a termini dell'art. 14 della legge.

     Saranno pure indicati gli sconti proporzionali alla entità del servizio che potranno essere fatti per le forniture alle Amministrazioni pubbliche e a quelle private che abbiano carattere di opere di beneficenza.

     I prezzi della tariffa serviranno di norma per la risoluzione delle contestazioni e gli sconti non potranno essere oltrepassati.

 

          Art. 47.

     La tariffa di cui al n. 2 dell'art. 17 della legge contiene, oltre prezzi delle sostanze medicinali indicate nella Farmacopea ufficiale, dei bendaggi, delle fasciature e degli altri presidi strettamente necessari a completare la cura a termini dell'art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466, le norme per la sua applicazione e i diritti che competono al farmacista per le manipolazioni e la spedizione delle ricette.

     Vi sono pure indicati gli sconti, proporzionali alla entità del servizio, che possono essere fatti alle Amministrazioni di Comuni, opere pie od altre fondazioni tenute alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri; tali sconti non possono essere oltrepassati.

     La tariffa stessa serve per gli appalti del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri, così mediante licitazione come a trattativa privata, a termini dell'art. 64 del citato regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

 

          Art. 48.

     Le ricette cui si riferisce l'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 debbono essere firmate da un medico-chirurgo o veterinario e, quando contengano la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, devono quest'ultime essere segnate in tutte lettere.

     I farmacisti nello spedire le ricette debbono annotare su di esse la data della spedizione e il prezzo complessivo; sull'etichetta del recipiente che contiene il medicinale, debbono annotare la data della spedizione, i componenti del rimedio secondo la ricetta, la dose e il prezzo complessivo.

     Debbono inoltre indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno od interno od ipodermico; se deve essere adoperato a goccie; e, quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile.

     Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all'involucro od alla boccetta del medicinale "per uso veterinario".

 

          Art. 49.

     Qualora il farmacista nello spedire veleni sopra ordinazione di medici-chirurghi in conformità di quanto è disposto dall'art. 61 del testo unico delle leggi sanitarie, riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico chirurgo dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

 

          Art. 50.

     I medicamenti composti e le specialità medicinali devono portare ben visibile anche all'esterno, oltre il prezzo complessivo, la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi di ciascuno, secondo quanto è stabilito dall'art. 18 della legge, ed il nome, cognome e domicilio del produttore.

 

          Art. 51.

     Salvo quanto fosse disposto da speciali accordi internazionali pel commercio reciproco dei prodotti medicinali, per ottenere l'autorizzazione ad introdurre e smerciare nel Regno le specialità medicinali di fabbricazione estera, gli interessati debbono farne domanda al Ministero dell'interno, indicando:

     1) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto medicinale;

     2) l'Istituto o l'officina farmaceutica in cui viene preparato;

     3) le virtù terapeutiche che si attribuiscono al prodotto.

     La domanda, inoltre, deve contenere un cenno, nelle sue linee generali, del metodo di preparazione ed una esplicita dichiarazione nel senso che il prodotto da importarsi è fabbricato dalle persone, negli Istituti o nelle officine farmaceutiche a ciò autorizzati in base alle norme vigenti nel paese estero di produzione.

     A corredo della domanda deve essere presentato una campione del prodotto e possono fornirsi tutte quelle notizie e quelle attestazioni, debitamente legalizzate, che valgano a meglio chiarire la diffusione assunta dallo smercio del prodotto stesso ed il suo valore terapeutico.

     La domanda con gli atti a corredo viene trasmessa al Consiglio superiore di sanità per il suo giudizio a termini dell'art. 15 della tariffa doganale approvata con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577.

     Del deliberato favorevole del Consiglio superiore di sanità il Ministero dell'interno dà comunicazione al Ministero delle finanze per le opportune disposizione alle dogane di confine.

     Il commercio delle specialità medicinali e dei prodotti composti introdotti dall'estero è soggetto nel Regno alle stesse disposizioni stabilite per i prodotti di fabbrica nazionale.

 

          Art. 52.

     Presso ciascuna prefettura dovranno annotarsi in apposito registro gli avvisi preventivi fatti in esecuzione dell'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

     Qualora la persona proposta alla direzione dell'officina non abbia i titoli prescritti, il prefetto intima al proprietario il divieto di aprirla o l'ordine di chiuderla quando già fosse aperta, ed in quest'ultimo caso deferisce il contravventore all'autorità giudiziaria.

     Ogni cambiamento nella direzione della officina deve essere notificato al prefetto il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore.

     In caso di cessazione o di interruzione dell'esercizio il proprietario deve, entro quindici giorni, darne avviso al prefetto per le necessarie annotazioni sul registro.

 

          Art. 53.

     Le officine di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie sono visitate almeno una volta all'anno dal medico provinciale assistito dal chimico e dal farmacista componenti del Consiglio provinciale di sanità, onde accertare se i locali e gli arredi corrispondono allo scopo e se i prodotti chimici usati in medicina ed i medicinali in genere corrispondono ai caratteri di bontà e di purezza necessari al loro scopo terapeutico.

     Le officine stesse debbono tener copia della Farmacopea ufficiale.

     Tali ispezioni, alle quali assiste il direttore dell'officina, vengono eseguite secondo le norme stabilite per le visite alle farmacie, e, qualora si trovassero medicinali guasti, imperfetti o nocivi, il prefetto trasmetterà il verbale all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste dall'art. 59 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

     Il ministro dell'interno ed il prefetto possono ordinare anche ispezioni straordinarie.

 

          Art. 54.

     Quando dalle ispezioni risultino irregolarità il prefetto diffida il proprietario a mettersi in regola fissandogli allo scopo un termine.

     Per abituale negligenza od irregolarità, nell'esercizio dell'officina, accertate posteriormente alla diffida, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può ordinare la chiusura dell'officina stessa con le modalità stabilite per le farmacie dall'art. 11 della legge e dall'art. 17 del presente regolamento.

 

          Art. 55.

     Le spese dipendenti dagli eventuali provvedimenti adottati dal prefetto ai termini dell'art. 22 della legge sono a carico del Comune, salvo rivalsa sui proventi dell'azienda farmaceutica.

 

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 56.

     Gli statuti delle Società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, le quali siano alla data delle pubblicazione della legge titolari di una o più farmacie, possono essere approvati, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge stessa ed in deroga dell'art. 5, lettera a), del presente regolamento, anche se l'ammissione a socio sia subordinata al possesso di requisiti speciali, oltre che a quello della capacità giuridica e alla mancanza di interessi contrari alla Società.

     Quelle, fra le Società indicate nel comma precedente, che furono costituite anteriormente al vigente Codice di commercio possono in deroga dell'art 4, seconda parte, lettera a), del presente regolamento, corredare la domanda di ammissione al concorso per l'autorizzazione alla apertura e all'esercizio di farmacie dello statuto approvato dal prefetto e dei documenti comprovanti l'esistenza anteriore al 1° gennaio 1883.

 

          Art. 57.

     I titolari delle farmacie contemplate dagli articoli 25 e 26 della legge decadono per le cause di cui all'art. 11 della legge medesima solo in quanto queste siano ad essi applicabili, si verifichino nei riguardi dei titolari stessi e salvi sempre i diritti acquisiti all'andata in vigore della legge.

     Nel caso di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, la diffida del prefetto deve farsi al titolare autorizzato.

     Decorso infruttuosamente il termine perentorio, non inferiore a dieci giorni e non maggiore di trenta, che, insieme colla diffida, verrà prefisso, il prefetto pronuncierà la decadenza del titolare dal diritto all'esercizio farmaceutico a norma dell'art. 17 del presente regolamento.

 

          Art. 58.

     Devono comunicarsi al prefetto della Provincia in cui la farmacia ha sede e nel termine di cinque giorni:

     a) dal successore, per qualsiasi titolo, del titolare di una delle farmacie di cui all'art. 25 e dal ricevitore del registro competente, ogni trapasso del diritto di esercizio delle farmacie stesse, seguito a norma degli articoli 28 e 30 della legge;

     b) dal titolare autorizzato di una delle farmacie indicate agli articoli 25 e 26 della legge, l'assunzione o la surrogazione del direttore responsabile, per l'approvazione a norma della prima parte dell'art. 15 della legge.

 

          Art. 59.

     La chiusura delle farmacie di cui all'art. 24 della legge e di quelle per le quali sia pronunciata la decadenza dal diritto all'esercizio, giusta l'ultimo comma dell'art. 26, deve effettuarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, in seguito a decreto del prefetto da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

     Trascorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento senza che la farmacia sia stata chiusa, il prefetto farà procedere alla chiusura forzatamente.

     Il ricorso contro il provvedimento del prefetto non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 60.

     Se dagli atti prodotti al prefetto a norma del terzultimo comma dell'art 28 della leggerisulti che la farmacia è in comproprietà di due o più farmacisti, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio della farmacia a termini degli art. 28 e 30 della legge stessa.

 

          Art. 61.

     L'esame pratico al quale saranno ammessi gli assistenti farmacisti già moniti di "patentino" per conseguire un certificato che li abiliti a sostituire temporaneamente il titolare ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge, potrà essere dato presso ciascuna delle Università del Regno con le seguenti norme:

     a) la Commissione esaminatrice si comporrà di tre professori nominati dalla rispettiva scuola di farmacia che designerà, tra essi, il presidente;

     b) saranno estratti a sorte tre quesiti tra quelli enunciati nel programma di esame, sui quali due commissari interrogheranno il candidato, ciascuno quindici minuti;

     c) il terzo commissario interrogherà il candidato, pure quindici minuti, sulla spedizione delle ricette;

     d) ciascun commissario darà il suo voto sulla proposta di approvazione del candidato, che si intenderà approvato quando la proposta abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

 

          Art. 62.

     Coloro che aspirano all'esame di cui al precedente articolo debbono far pervenire la domanda, in carta bollata da lire una, al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) entro il 30 settembre 1914 o entro il 30 aprile 1915 a seconda della sessione cui intendano presentarsi.

 

          Art. 63.

     La domanda deve contenere il nome e il cognome, la paternità, il luogo di residenza dell'aspirante, nonchè la indicazione della Università prescelta.

     Alla domanda debbono unirsi i seguenti documenti:

     1) "patentino" originale o, nel caso di smarrimento di esso, una dichiarazione ministeriale o prefettizia da cui risulti il conseguimento del detto titolo;

     2) certificato di buona condotta, debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede, di data non anteriore a tre mesi;

     3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

     4) fotografia legalmente autenticata.

 

          Art. 64.

     Il ministro dell'interno decide sulla ammissibilità delle domande e trasmette quelle riconosciute regolari ai rettori delle Università prescelte dai candidati.

 

          Art. 65.

     Gli esami hanno luogo in due sessioni, contemporaneamente a quelle ordinarie stabilite nelle singole Università nell'autunno dell'anno 1914 e nell'estate del 1915.

     Per poter essere ammesso all'esame l'aspirante dovrà versare all'economato dell'Università la somma di L. 30 la quale sarà devoluta in parti eguali agli esaminatori a titolo di propina.

     Coloro i quali sono stati dichiarati idonei riceveranno il certificato di abilitazione secondo il modulo A annesso al presente regolamento.

     L'esame verterà sulle materie del programma annesso al regolamento stesso.

 

          Art. 66.

     Stabilita dal prefetto la pianta organica delle farmacie nei Comuni della Provincia, essa verrà pubblicata nel Foglio degli annunzi legali.

     Essa è sottoposta a revisione ordinaria in base ai risultati di ogni censimento ufficiale e straordinariamente quando le variazioni della popolazione residente, desunta dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, si sono mantenute costanti per un quinquennio.

 

          Art. 67.

     La soppressione dell'armadio farmaceutico, entro il termine di cui all'art. 33 della legge, dovrà effettuarsi dopo che nel Comune dove si trova sia stato effettivamente istituito un regolare servizio farmaceutico.

     La liquidazione sarà fatta a cura della Giunta municipale o dell'opera pia amministratrice con l'intervento del medico condotto il quale, in base all'inventario di cui all'art. 51 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, dovrà consegnare gli arredi, gli utensili e i medicinali che ne costituiscono la dotazione.

     Qualora l'esercizio farmaceutico sia assunto nel Comune da privati, questi dovranno rilevare la dotazione predetta.

     In tal caso si adotteranno le norme stabilite dal presente regolamento per l'applicazione dell'art. 8 della legge, anche per quanto concerne la competenza della Commissione permanente in caso di contestazione sul prezzo di rilievo.

 

          Art. 68.

     Ai componenti della Commissione permanente di cui all'art. 3 della legge, quando prendono parte ai lavori, spetta l'indennità giornaliera di lire quindici; al segretario quella di lire dieci.

     Tali spese, eccetto il caso di cui al precedente art. 13, sono a carico del Ministero dell'interno.

 

          Art. 69.

     Per le ispezioni di cui all'art. 9 della legge e per quelle ordinarie di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, spetta al farmacista o al chimico che secondo i casi assiste il medico provinciale una indennità giornaliera di lire quindici oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

     Al medico provinciale ed eventualmente al segretario spettano le indennità inerenti al grado.

     Tali spese sono a carico del Ministero dell'interno.

     Nella stessa misura si calcolano le spese per le ispezioni straordinarie di cui al secondo comma dell'art. 63 del citato testo unico delle leggi sanitarie che il farmacista, ove sia convinto di contravvenzione, deve rimborsare a termini dell'art. 201, lett. d) del testo unico stesso.

 

          Art. 70.

     Per le ispezioni ordinarie e per quelle straordinarie ordinate dal prefetto alle officine di cui all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie spetta al medico provinciale e al chimico ed al farmacista che lo assistono la indennità giornaliera di lire quindici, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio. Pel segretario l'indennità giornaliera è di lire 10.

     Tali spese sono a carico dell'esercente dell'officina. Le note relative sono liquidate e rese esecutorie dal prefetto.

 

          Art. 71.

     La prima applicazione della tassa d'ispezione portata dall'art. 16 della legge avrà luogo nell'anno 1914.

     La relativa matricola dovrà essere formata entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

          Art. 72.

     Le pene pecuniarie indicate all'art. 21 della legge saranno recuperate e riscosse a mezzo delle cancellerie giudiziarie e dei ricevitori del registro con le forme stabilite dalla tariffa penale e dal titolo II, capo II del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

     Sulle dette pene pecuniarie, oltre all'aggio di riscossione al ricevitore, spetta il premio agli scopritori delle contravvenzioni, nella misura prevista dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, e, ove trattisi di condanne inflitte con sentenza dell'autorità giudiziaria, anche il decimo alle cancellerie, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

 

          Art. 73.

     Ai ricevitori del registro, incaricati di riscuotere le tasse di concessione stabilite con la tabella A annessa alla legge e le pene pecuniarie di cui all'articolo precedente, sarà dall'Amministrazione dell'interno corrisposto sull'ammontare delle riscossioni un aggio nella misura seguente:

     per le concessioni fino a L. 1000 di tassa, L. 2%;

     per le concessioni soggette a tassa superiore a L. 1000, L. 1% sulla somma eccedente le lire mille.

 

          Art. 74.

     Alle contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non rientrino in quelle prevedute dalla legge, si applicano le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

 

          Art. 75.

     Sono abrogati gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

     Le disposizioni del presente regolamento saranno comprese nel regolamento generale sanitario.

 

 

Modulo A

(Omissis)

 

 

     Programma di esame per gli assistenti farmacisti

     Argomenti dedotti dalla Farmacopea ufficiale, 3a ed. principalmente fra i medicamenti obbligatori.

     L'esame pratico si porta di prevalenza sui caratteri delle sostanze, sul loro riconoscimento, sulle loro impurezze, alterazioni o adulterazioni, e relativi saggi.

     1. Acqua distillata. Acido tartarico e suoi sali (cremore, t. emetico). Oppio e suoi preparati (laudano, p. Dower).

     2. Acqua ossigenata. Formalina, esametilentetramina - Belladonna, giusquiamo, atropina.

     3. Acido cloridrico e cloruri metallici. Resorcina, benzonaftolo - Aloe, rabarbaro, sena.

     4. Cloruro di calce, clorato e permanganato potassico. Saponi, empiastri - Cocaina e stovaina.

     5. Jodo e joduri metallici - jodoformio, canfora e mentolo - Segala cornuta e i suoi preparati.

     6. Bromo e bromuri metallici. Salicilati, salolo, aspirina - Acque distillate aromatiche

     7. Solfo e solfuro potassico. Benzoati, saccarina - Noce vomica e stricnina. Medicatura asettica e antisettica.

     8. Acido solforico e solfati metallici. Acido tannico - Senape nera, carte senapate. Cantaride.

     9. Ammoniaca e suoi sali. Cloralio. Cloroformio. Polveri composte - Colombo, genziana, quassia.

     10. Acido nitrico e nitrati (K.Ag.Bi). Antipirina. Tinture - Tiglio, pilocarpina.

     11. Acido fosforico, fosfati, ipofosfiti metallici. Fenacetina - Gomme, Gomme-resine, resine.

     12. Anidride arseniosa (Fowler), arseniato, cacodilato sod. Ittiolo - Altea, Poligala, Aconito.

     13. Acido borico e borace - Sulfonale e veronale - Caffeina, Digitale, Sterilizzazione.

     14. Cherms minerale, silicato potassico. Glicerina, olii, grassi, pomate. Ipecacuana, Valeriana.

     15. Carbonati e bicarbonati metallici. Catrame vegetale, creosoto, guajacolo. Melogranato, santonina.

     16. Idrato e sali di potassio. Etere, collodio. China, Chinina e sali.

     17. Ossido e sali di magnesio. Acido lattico, lattato ferroso - Estratti. Balsami.

     18. Acqua di calce, sali di calcio, litargirio. Acido acetico, acetati - Sciroppi. Morfina, codeina, eroina.

     19. Ferro (porfirizzato) e suoi sali. Zucchero, lattosio, miele, manna - Lanolina, cere. Alcoolati o spiriti.

     20. Mercurio e suoi composti. Acido citrico e citrati - Essenze, infusi, decotti. Amido. Lino.