§ 86.11.1 - R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.
Regolamento generale sanitario


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:03/02/1901
Numero:45


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e [...]
Art. 1.      L'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno veglia sulle condizioni dell'igiene e della Sanità pubblica nel Regno: propone al Ministro i provvedimenti necessari [...]
Art. 2.      I Ministri della Guerra e della Marina, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell'Interno; [...]
Art. 3.      I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si valgono dei medici provinciali, dei circondariali, dove esistono, [...]
Art. 4.      Il Consiglio Superiore di Sanità ed i Consigli provinciali sanitari possono proporre, rispettivamente, al Ministro dell'Interno od ai Prefetti di chiamare nelle loro [...]
Art. 5.      Il Consiglio Superiore di Sanità corrisponde, per mezzo del suo Presidente, esclusivamente col Ministro dell'Interno
Art. 6.      Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina, tra i Consiglieri, il relatore per ciascun affare
Art. 7.      Il Consiglio Superiore di Sanità si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di aprile ed ottobre; straordinariamente tutte le volte che il Ministro [...]
Art. 8.      Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria, il Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero informerà il Consiglio
Art. 9.      I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal segretario del Consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva
Art. 10.  [1]
Art. 11.      Nella scelta dei componenti i Consigli provinciali di Sanità, avranno la preferenza gl'insegnanti universitari d'igiene o di una delle materie indicate negli articoli 4 [...]
Art. 12.      Il Consiglio provinciale di Sanità è convocato dal Prefetto in sessione ordinaria quattro volte l'anno, nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ed in adunanze [...]
Art. 13.      Nella prima seduta di ogni sessione, il medico provinciale informerà il Consiglio
Art. 14.      Per la legalità dell'adunanza del Consiglio provinciale di Sanità è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti
Art. 15.      I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva
Art. 16.      Ogni affare da sottoporsi al Consiglio sanitario provinciale sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato
Art. 17.  [2]
Art. 18.      I medici provinciali sono nominati per decreto Reale, in seguito a concorso
Art. 19.      I medici provinciali sono di quattro classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico
Art. 20.      Il medico provinciale
Art. 21.      Il medico membro del Consiglio provinciale sanitario, al quale nel caso contemplato dall'art. 10 terzo capoverso della legge, potranno affidarsi le funzioni di medico [...]
Art. 22.      Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge, i medici circondariali sono designati con decreto Ministeriale, su proposta del Prefetto, udito il [...]
Art. 23.      Il medico circondariale
Art. 24.      Nei Comuni e nei Consorzi ove per l'art. 12 della legge il medico condotto è ufficiale sanitario, l'obbligo derivante da tale Ufficio sarà esplicitamente dichiarato [...]
Art. 25.      Nei Comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi, sia, [...]
Art. 26.      La misura dell'indennità al posto di ufficiale sanitario sarà deliberata dal Consiglio comunale ed approvata nei modi di legge, sentito il Consiglio provinciale sanitario
Art. 27.      A' termini dell'art. 11, lettera h, della legge si possono adottare contro i titolari e gli incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario comunale, i seguenti [...]
Art. 28.      La censura consiste in una dichiarazione delle mancanze commesse e dal biasimo meritato
Art. 29.      La sospensione delle funzioni e dalla indennità insieme, o dall'indennità soltanto, non può essere applicata per meno di quindici giorni, né per più di tre mesi
Art. 30.      Danno luogo a revoca
Art. 31.      Il Prefetto deve contestare all'interessato, con atto formalmente notificato dal messo comunale, i fatti per cui è promossa l'azione disciplinare, assegnandogli un [...]
Art. 32.      Il decreto del Prefetto, col quale si infliggono punizioni disciplinari, sarà sempre motivato, e contro il medesimo è ammesso, nei trenta giorni dall'avvenuta [...]
Art. 33.      Nei Comuni, in cui non siano altri libere esercenti all'infuori del medico condotto, e questo sia revocato o sospeso dalla carica di ufficiale sanitario, le funzioni [...]
Art. 34.      I Laboratori della Sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno sono parte integrante dell'Ufficio sanitario del Ministero
Art. 35.      I capi dei Laboratori della Sanità pubblica ed i coadiutori sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per titoli
Art. 36.      La pianta del personale addetto a quei Laboratori, i gradi, le classi e gli stipendi dei funzionari sono stabiliti da apposito ruolo organico
Art. 37.      Ciascun capo di Laboratorio della Sanità pubblica
Art. 38.      E' in facoltà del Ministro di ammettere nei Laboratori della Sanità pubblica, a scopo di perfezionamento, funzionari sanitari delle amministrazioni civili e delle [...]
Art. 39.  [3]
Art. 40.  [4]
Art. 41.  [5]
Art. 42.  [6]
Art. 43.  [7]
Art. 44.  [8]
Art. 45.  [9]
Art. 46.      Contro le deliberazioni dei Consigli comunali che determinano il numero dei medici e delle levatrici da stipendiarsi in ogni comune per il servizio dei poveri, è ammesso [...]
Art. 47.      I capitolati di servizio dei sanitari comunali devono contenere
Art. 48.      I Consorzi contemplati negli articoli 3 e 15 della legge debbono costituirsi fra Comuni vicini, ripartendo la spesa in ragione composta delle popolazioni loro e del [...]
Art. 49.      In caso di rifiuto da parte dei Comuni ad ottemperare alle prescrizioni dell'art. 15 della legge, provvederà il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di Sanità e la [...]
Art. 50.      Se il consorzio ha luogo fra Comuni vicini, appartenenti a Provincia diversa, la convenzione di cui all'art. 15 della legge sarà approvata, sentiti i rispettivi Consigli [...]
Art. 51.      I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più [...]
Art. 52.      Sono applicabili alla Rappresentanza consorziale le disposizioni della legge comunale e provinciale che riguardano le deliberazioni dei Consigli comunali, salvo il [...]
Art. 53.      Le convenzioni regolatrici dei Consorzi di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dovranno indicare
Art. 54.      La Giunta comunale di ogni comune deve compilare l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo condotto ed alla levatrice [...]
Art. 55.      Ai medici condotti ed alle levatrici condotte, comunali e consorziali, saranno applicabili, con decreto del Prefetto e su proposta del medico provinciale, ai termini [...]
Art. 56.      Le deliberazioni di licenziamento dei medici condotti da parte dei Consigli comunali e dei Collegi consorziali saranno notificate in copia agli interessati per mezzo di [...]
Art. 57.      Alla vigilanza ed assistenza zooiatrica, a termine degli articoli 18, 19, 20, 21 della legge si provvede dai Prefetti, dai Consigli sanitari provinciali, dai medici [...]
Art. 58.      Il veterinario provinciale è nominato su proposta motivata di una commissione scelta dal Ministro dell'Interno, composta del Capo dell'Ufficio sanitario, che la [...]
Art. 59.      I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale, sono designati dal Prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il Consiglio di Sanità
Art. 60.      Il veterinario provinciale è addetto all'Ufficio del medico provinciale, come ispettore pel ramo zooiatrico. Egli
Art. 61.      L'art. 20 della legge sarà applicato quando l'allevamento ed il commercio del bestiame sia fra le principali industrie del luogo, o quando vi dominino abitualmente [...]
Art. 62.      Alla nomina dei veterinari comunali e consorziali, nei casi previsti dall'art. 20 della legge, sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli [...]
Art. 63.      I Comuni o Consorzi di Comuni che stipendiano un veterinario dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi
Art. 64.      I veterinari di confine e di porto sono nominati in seguito a concorso per titoli secondo le norme che saranno stabilite con apposito Regolamento
Art. 65.      I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un comune la loro professione dovranno far [...]
Art. 66.      I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'Interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia, [...]
Art. 67.      Contravvengono al disposto dell'art. 23 della legge, gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a [...]
Art. 68.  [10]
Art. 69.  [11]
Art. 70.  [12]
Art. 71.  [13]
Art. 72.  [14]
Art. 73.      Alla ispezione di tutti gli altri spacci e sostanze soggetti a vigilanza sanitaria, potranno procedere, in qualunque tempo, tanto il medico provinciale quanto [...]
Art. 74.      Quando il medico provinciale o l'ufficiale sanitario comunale trovino motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze o per vendita di sostanze nocive alla [...]
Art. 75.      Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione, con la firma [...]
Art. 76.  [15]
Art. 77.  [16]
Art. 78.  [17]
Art. 79.  [18]
Art. 80.  [19]
Art. 81.      I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l'esercizio dell'arte o professione loro ne fanno uso dovranno [...]
Art. 82.  [20]
Art. 83.  [21]
Art. 84.  [22]
Art. 85.      Sono considerati come Istituti di cura, agli effetti dell'art. 35 della legge, e dell'art. 83 del presente Regolamento, gli ambulatori annessi alle farmacie
Art. 86.      Gli Stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche, alpine o marittime dovranno avere assicurata l'assistenza medica
Art. 87.      Tutti gli Stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un Regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario
Art. 88.      Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'art. 36 della legge, saranno indicate per le nuove costruzioni le norme da osservarsi dai privati per dare scolo alle [...]
Art. 89.      Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare
Art. 90.      Le opere di ampliamento, diradamento e sistemazione generale degli aggregati urbani non saranno permesse che dietro parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale [...]
Art. 91.      L'edilizia e la pulizia stradale devono essere oggetto di speciale vigilanza da parte dell'Autorità sanitaria, e saranno dovunque proibiti
Art. 92.      Nelle province ove si esercita la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, i Comuni (in esecuzione dell'art. 37 della legge) dovranno, con [...]
Art. 93.      La Giunta comunale, sopra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito Regolamento le speciali cautele da osservare negli Stabilimenti di manifatture, [...]
Art. 94.      Spetta alla Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti Stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o [...]
Art. 95.      L'ordine emanato dalla Giunta sarà dal messo comunale notificato agli interessati; i quali, entro il termine di un mese dalla data della notificazione, possono ricorrere [...]
Art. 96.      I ricorsi al Prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti Stabilimenti o di remozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il [...]
Art. 97.      Nei regolamenti locali d'igiene in esecuzione degli articoli 36, 39, 40 e 41 della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica saranno indicate in capitoli [...]
Art. 98.      La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati ad uso di scuola e la loro ubicazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal Prefetto, [...]
Art. 99.      Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata dev'essere per mezzo del Messo comunale notificato agli [...]
Art. 100.      Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al Prefetto si applicano alla dichiarazione fatta dal Sindaco di inabitabilità ed [...]
Art. 101.      L'elenco delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, compilato dal Consiglio [...]
Art. 102.      In base all'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, giusta l'art. 38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono [...]
Art. 103.      L'accertamento, fatto dalla Giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev'essere per mano del messo comunale notificata al proprietario
Art. 104.      Spetta alla Giunta comunale, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'ambito un'industria o manifattura inscritta alla classe, [...]
Art. 105.      Ricevuto l'avviso dell'apertura d'una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il Prefetto parteciperà tale avviso alla Giunta comunale del luogo [...]
Art. 106.      Per l'approvazione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento dei Comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione delle altre opere dichiarate o da dichiararsi di [...]
Art. 107.      A' termini dell'art. 42 della legge, nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti
Art. 108.      Si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la [...]
Art. 109.      Ogni comune con una popolazione agglomerata Superiore ai seimila abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'Autorità sanitaria comunale. Dovunque [...]
Art. 110.      Le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo-farcinose, da carbonchio, o da altra malattia contagiosa per l'uomo, non potranno essere adoperate a scopo [...]
Art. 111.      Si ammettono al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione. Però nei casi che la [...]
Art. 112.      L'introduzione in un comune della carne fresca macellata altrove, e destinata agli spacci pubblici e Stabilimenti industriali, sarà soggetta all'osservanza delle [...]
Art. 113.      L'Autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente, e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali [...]
Art. 114.      E' vietato vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai dipendenti
Art. 115.      Agli effetti dell'art. 42 della legge è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio
Art. 116.      Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali [...]
Art. 117.      Per lo sviluppo epidemico d'una malattia infettiva tra gli animali di cortile in una località, l'Autorità sanitaria potrà sospendere lo smercio delle carni o [...]
Art. 118.      Le concessioni di tratti di mare per impianti a scopo di industria, di vivai di raccolta e allevamento di ostriche, mitili e simili, saranno date dall'Autorità [...]
Art. 119.      E' vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte a inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, fortemente [...]
Art. 120.      A ciascun Regolamento locale d'igiene sarà annessa la lista dei funghi mangerecci, di cui solo è autorizzata la vendita
Art. 121.      Nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti, birra fabbricata con altra materia prima che non sia il malto d'orzo o di [...]
Art. 122.      E' proibito di vendere e ritenere per vendere con la qualifica di vini naturali quei vini che contengano una quantità di solfati, calcolata come solfato neutro di [...]
Art. 123.      Il ghiaccio artificiale e naturale messo in vendita per uso alimentare non dovrà mai provenire da acqua impura od esposta ad inquinamenti. Il ghiaccio e l'acqua, quando [...]
Art. 124.      E' vietato lo smercio delle acque minerali, naturali, le cui fonti non sieno sistemate in modo da tenerle al coperto da accidentali inquinamenti
Art. 125.  [23]
Art. 126.      E' vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si [...]
Art. 127.      Con norme da inserirsi nei regolamenti locali di igiene, i Comuni provvederanno all'igiene degli alimenti e delle bevande nelle parti non specialmente contemplate da [...]
Art. 128.      Per l'applicazione dell'art. 44 della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, il Prefetto può obbligare più Comuni della sua Provincia ad unirsi in [...]
Art. 129.      Agli effetti dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1888, è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie
Art. 130.      Nella denuncia dovrà essere indicato
Art. 131.      Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico dall'Ufficio comunale quando ne sia fatta richiesta
Art. 132.      In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie per impedire [...]
Art. 133.      Il trasporto degli infermi di malattie indicate all'art. 129, lettera a, all'ospedale o al locale d'isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle che saranno [...]
Art. 134.      Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla), l'Autorità sanitaria dovrà provvedere d'Ufficio, valendosi delle facoltà concessele [...]
Art. 135.      Sarà sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di provvedere d'Ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre [...]
Art. 136.      E' obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffusive, indicate dall'art. [...]
Art. 137.      E' pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'art. 129, commi a e b. Essa sarà limitata alla camera del malato o [...]
Art. 138.      Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente [...]
Art. 139.      E' in facoltà dei Comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta [...]
Art. 140.      E' proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usati di vestiario e letterecci che non siano stati disinfettati e puliti
Art. 141.      Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una [...]
Art. 142.      Se in un comune si verificano più casi di malattie infettive geneticamente connessi fra loro (epidemia), il medico provinciale, ove sia necessario, farà sopra luogo una [...]
Art. 143.      Tutte le scuole, i convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno
Art. 144.      Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli istituti indicati all'art. 143 siansi verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati [...]
Art. 145.      Ogni comune deve senza preavviso far visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, in [...]
Art. 146.      Ogni comune, da sè o unito in consorzio con i Comuni vicini, deve avere a disposizione un locale convenientemente ubicato ed arredato per potervi in caso di urgenza [...]
Art. 147.      E' in facoltà del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, di associare in consorzio più Comuni per i locali d'isolamento
Art. 148.      La denunzia, da parte degli Uffici ferroviari, dei viaggiatori affetti da malattie infettive e diffusive, e la disinfezione dei mezzi di trasporto saranno regolate da [...]
Art. 149.      A norma delle ordinanze che verranno emanate dalle Autorità sanitarie, tutti i viaggiatori provenienti da luoghi dichiarati infetti da colera, peste bubbonica ed altre [...]
Art. 150.      Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata [...]
Art. 151.      Presentandosi un caso sospetto di dette malattie esotiche, l'Autorità sanitaria, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della [...]
Art. 152.      Salve le eccezioni contemplate in speciali ordinanze, è vietata la esportazione degli stracci e degli effetti di uso personale e domestico, non perfettamente puliti, dai [...]
Art. 153.      Per evitare la diffusione di malattie esotiche, l'Autorità sanitaria potrà all'occorrenza vietare le fiere, i mercati, le pubbliche riunioni
Art. 154.      Ricevuta la denuncia di un caso, nell'uomo o negli animali, da carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, l'Autorità sanitaria dovrà rintracciare l'origine e [...]
Art. 155.      I proprietari e detentori di cani devono dare immediata denuncia all'Ufficio comunale di qualunque fatto che dia a sospettare nei cani stessi lo sviluppo della rabbia
Art. 156.      Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia, deve essere immediatamente ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'ufficiale sanitario
Art. 157.      Tutti gli animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, saranno uccisi od isolati a termini dell'art. 155
Art. 158.      Sempre che sia dato di avere il cadavere di un animale sospetto d'infezione rabica, il quale abbia morsicato delle persone od altri animali, l'Autorità sanitaria curerà [...]
Art. 159.      L'ufficiale sanitario, avuta la denunzia di un caso di tubercolosi a sensi della lettera b dell'art. 129, vigilerà perché siano prese le misure necessarie ad impedire la [...]
Art. 160.      I ricoveri e le abitazioni collettive indicate all'art. 129, lettera b, n. 1, non possono ricevere o trasmettere in cura infermi denunziati per tubercolosi polmonare, [...]
Art. 161.      L'impianto e l'esercizio dei luoghi speciali di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare devono essere oggetto di particolare vigilanza da parte delle Autorità [...]
Art. 162.      Accertato un caso di tubercolosi in una vaccheria addetta alla produzione del latte, l'animale infetto deve essere separato e la stalla disinfettata, e non vi si può [...]
Art. 163.      Quando sia denunziato un caso di tubercolosi presso una cascina da latte, anche se riguardi il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa [...]
Art. 164.      I ricoveri per gravide e partorienti devono rispondere a tutte le esigenze dell'igiene e della cura delle ricoverate e sottostare alle condizioni prescritte dall'art. 35 [...]
Art. 165.      I direttori o amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide o partorienti, oltre all'obbligo della denunzia di ogni caso di malattia infettiva, ed in [...]
Art. 166.      Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale l'ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale [...]
Art. 167.      Le levatrici sono tenute all'osservanza del Regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse
Art. 168.      Agli effetti dell'art. 54 della legge 22 dicembre 1888, numero 5849, le malattie celtiche comprendono
Art. 169.      All'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri, infermi di malattie celtiche, provvedono i Comuni, a termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1888 e dell'art. [...]
Art. 170.      Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, con ordinanze speciali, a termini dell'art. 49, della legge sanitaria 22 dicembre 1888, potrà [...]
Art. 171.      I medici degli ospedali, che per statuto escludono la cura delle malattie celtiche, se hanno obbligo delle consultazioni agli esterni, non potranno escludere gli infermi [...]
Art. 172.      I medici condotti e gli altri esercenti abilitati a rilasciare certificati di spedalità, ed il Sindaco, non potranno rifiutarsi di vidimare tali certificati ai poveri [...]
Art. 173.      I dispensari, di cui all'art. 170, verranno posti possibilmente presso gli ospedali o altrimenti in località poco frequentate, con ingresso appartato, e con locali [...]
Art. 174.      I dispensari saranno arredati di tutta la suppellettile necessaria, per le visite, le medicature e le disinfezioni occorrenti
Art. 175.      I medicinali ed il materiale di medicatura sarà fornito dalla farmacia espressamente indicata dal comune
Art. 176.      In tutti i dispensari municipali il medico dovrà avere una tabella clinico-statistica, nella quale sarà tenuta nota di ogni individuo che si è presentato al dispensario, [...]
Art. 177.      I direttori dei dispensari celtici sono tenuti a fornire alla Autorità sanitaria comunale o governativa, tutti i dati statistici che verranno loro richiesti
Art. 178.      Le ricette rilasciate dai dispensari celtici non porteranno alcuna intestazione d'Ufficio indicante la qualità dell'istituto, né il nome o cognome dell'individuo, né la [...]
Art. 179.      Le sale celtiche sono poste sotto l'immediata vigilanza dell'Autorità sanitaria provinciale
Art. 180.      Saranno dal Ministro dell'Interno indicate le sale celtiche nelle quali debbono essere ricoverati gli infermi provenienti dalle varie circoscrizioni
Art. 181.      Le inferme ricoverate nelle sale celtiche non saranno designate pubblicamente nell'ospizio col loro nome di famiglia, ma col nome proprio od altro e il numero del letto. [...]
Art. 182.      Nei casi d'urgenza e quando senza pericolo non si possa inviare un affetto di malattia celtica nelle sale appositamente istituite, le Autorità sanitarie potranno, a [...]
Art. 183.  [25]
Art. 184.  [26]
Art. 185.  [27]
Art. 186.  [28]
Art. 187.      In ogni comune il progetto di Regolamento locale d'igiene, deliberato dal Consiglio comunale, sarà trasmesso al Prefetto per l'approvazione da darsi previo parere del [...]
Art. 188.      Nessuna visita sanitaria verrà ordinata dal Prefetto nell'interesse di corpi morali e di privati, prima che questi provino di aver depositato presso la Sezione di [...]
Art. 189.      Ai membri del Consiglio Superiore che a' termini dell'articolo 4 della legge hanno diritto ad un'indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di L. 20 per [...]
Art. 190.      Ai membri elettivi del Consiglio provinciale sanitario, non residenti nel capoluogo, sarà dovuta l'indennità di L. 15 per ogni giorno di permanenza fatta allo scopo di [...]
Art. 191.      Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dalla Autorità amministrativa nell'interesse della pubblica salute, l'indennità da pagarsi ai visitatori sarà di L. 15 [...]
Art. 192.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento
Art. 193.      Agli effetti dell'art. 41 di questo Regolamento, l'attestato di idoneità a perito igienista ottenuto prima del Regio decreto 29 maggio 1898, n. 219, è considerato come [...]
Art. 194.      Il Ministero dell'Interno emanerà apposite istruzioni intorno alla profilassi delle singole malattie infettive soggette a denunzia e per l'applicazione delle norme [...]


§ 86.11.1 - R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

Regolamento generale sanitario

(G.U. 21 febbraio 1901, n. 44)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica.

 

Regolamento.

 

Titolo I

 

Capo I

 

DEGLI UFFICI SANITARI

 

          Art. 1.

     L'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno veglia sulle condizioni dell'igiene e della Sanità pubblica nel Regno: propone al Ministro i provvedimenti necessari alla loro tutela e ne invigila la esecuzione: istruisce gli affari sui quali debba essere udito il Consiglio Superiore di Sanità e ne presenta al Consiglio stesso le relazioni: cura la esecuzione dei voti e delle risoluzioni adottate dal medesimo Consiglio e ne dà comunicazione agli altri Uffici in quanto sia necessario: dà il proprio parere quando sia richiesto da leggi e da regolamenti.

     L'Ufficio sanitario è diretto da un medico ed è costituito da impiegati tecnici (medici) e da impiegati amministrativi.

 

          Art. 2.

     I Ministri della Guerra e della Marina, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, devono uniformarsi alle istruzioni del Ministro dell'Interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata.

 

          Art. 3.

     I Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si valgono dei medici provinciali, dei circondariali, dove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali.

     Possono anche, ove ne riconoscano la necessità delegare altro personale tecnico, proposto dai funzionari anzidetti, affinché coadiuvi temporaneamente i funzionari stessi nella esecuzione delle misure di profilassi.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio Superiore di Sanità ed i Consigli provinciali sanitari possono proporre, rispettivamente, al Ministro dell'Interno od ai Prefetti di chiamare nelle loro adunanze, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza, che però non avranno voto.

 

Capo II

 

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

 

          Art. 5.

     Il Consiglio Superiore di Sanità corrisponde, per mezzo del suo Presidente, esclusivamente col Ministro dell'Interno.

 

          Art. 6.

     Il Presidente, o chi ne fa le veci, nomina, tra i Consiglieri, il relatore per ciascun affare.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio Superiore di Sanità si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di aprile ed ottobre; straordinariamente tutte le volte che il Ministro crederà di convocarlo.

     Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio, salvo nei casi pei quali l'art. 6 della legge dispone diversamente.

     Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli affari sui quali il Ministro chiede il parere del Consiglio. Il Presidente però ha facoltà di aggiungere all'ordine del giorno altri affari che abbiano carattere d'urgenza.

 

          Art. 8.

     Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria, il Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero informerà il Consiglio:

     1) sullo stato sanitario delle varie Province del Regno nel semestre;

     2) sulle notizie dello stato sanitario all'estero pervenute al Ministero, delle quali convenga tener conto per la tutela della salute nel Regno;

     3) sui risultati delle inchieste e degli studi intrapresi dall'Ufficio sanitario del Ministero, sia di propria iniziativa, sia a proposta del Consiglio;

     4) sui provvedimenti più importanti presi dal Ministero dell'Interno, riguardo all'igiene o alla Sanità;

     5) sui miglioramenti igienici compiuti od avviati nei vari Comuni.

     La relazione sarà discussa dal Consiglio, il quale farà le proposte reputate opportune.

     Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

 

          Art. 9.

     I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal segretario del Consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva.

     Il verbale dell'ultima seduta d'ogni sessione sarà approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni cui possa dar luogo.

     Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

     I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto e il numero dei voti per ciascuna deliberazione, e saranno firmati dal Presidente.

 

          Art. 10. [1]

     Non potranno far parte del Consiglio Superiore di Sanità i membri dei Consigli provinciali sanitari.

 

Capo III

 

DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITA'

 

          Art. 11.

     Nella scelta dei componenti i Consigli provinciali di Sanità, avranno la preferenza gl'insegnanti universitari d'igiene o di una delle materie indicate negli articoli 4 ed 8 della legge e i cultori più noti delle stesse discipline.

     Saranno esclusi dalla conferma nell'Ufficio i membri dei Consigli provinciali di Sanità che nel triennio antecedente abbiano mancato senza giustificato motivo a due consecutive sessioni ordinarie del Consiglio od abbiano nell'intero triennio mancato a più della metà delle sedute tenutesi.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio provinciale di Sanità è convocato dal Prefetto in sessione ordinaria quattro volte l'anno, nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, ed in adunanze straordinarie quante volte il Prefetto lo giudicherà conveniente.

     Nell'avviso di convocazione saranno indicate le materie su cui è chiesto il parere del Consiglio. Il Prefetto però ha facoltà di aggiungere all'ordine del giorno altri affari che abbiano carattere d'urgenza.

 

          Art. 13.

     Nella prima seduta di ogni sessione, il medico provinciale informerà il Consiglio:

     1) sullo stato sanitario della Provincia e sui principali provvedimenti che sono stati adottati circa l'igiene e la Sanità pubblica;

     2) sulle notizie dello stato sanitario all'estero pervenute dal Ministero e delle quali convenga tener conto per la tutela della salute nella Provincia;

     3) sui miglioramenti igienici compiuti od avviati nei vari Comuni.

     Si annunceranno inoltre le proposte indicate nell'art. 9 della legge, le quali, ove richiedessero votazione, saranno poste dal Presidente all'ordine del giorno in una seduta successiva.

 

          Art. 14.

     Per la legalità dell'adunanza del Consiglio provinciale di Sanità è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

     Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida col solo intervento di quattro Consiglieri oltre il Presidente.

     Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta s'intenderà respinta.

 

          Art. 15.

     I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

     Il verbale dell'ultima adunanza di ogni sessione sarà approvato alla fine dell'adunanza stessa.

     I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni Consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

     I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente, dal membro anziano e dal segretario.

 

          Art. 16.

     Ogni affare da sottoporsi al Consiglio sanitario provinciale sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato.

 

          Art. 17. [2]

Capo IV

 

DEI MEDICI PROVINCIALI E CIRCONDARIALI

 

          Art. 18.

     I medici provinciali sono nominati per decreto Reale, in seguito a concorso:

     a) per titoli;

     b) per esame e titoli.

     Non potrà mai provvedersi per soli titoli a più di un sesto dei posti disponibili.

     Per essere ammessi a tale concorso gli aspiranti dovranno provare di aver ottenuta la laurea da non meno di 5 anni e di non avere oltrepassato il 45° anno di età.

     L'esame consterà di prove pratiche, scritte ed orali secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito Regolamento, nel quale saranno indicate anche le norme per la valutazione dei titoli.

     Il giudizio è deferito ad una commissione composta d'un Consigliere di Stato Presidente, di un membro del Consiglio Superiore di Sanità, del Capo dell'Ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno e di due professori d'Università.

 

          Art. 19.

     I medici provinciali sono di quattro classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico.

     Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l'avviso del Consiglio Superiore di Sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato Regolamento.

     I medici provinciali per grado e per onori, secondo lo stipendio che godono, sono parificati ai Consiglieri di prefettura.

 

          Art. 20.

     Il medico provinciale:

     a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi regolarmente, a periodi fissi:

     1° gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che crederà opportune; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'Ufficio sanitario del Ministero;

     2° l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'Autorità a questo riguardo;

     3° la nota delle variazioni che si sono verificate nello stato igienico del comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la Sanità del comune;

     b) esercita, anche con ispezioni sopra luogo, la vigilanza commessagli dall'art. 11, comma B), della legge;

     c) propone l'ordine del giorno pei lavori del Consiglio provinciale sanitario; istruisce ed accompagna con relazioni verbali o scritte gli affari sui quali è chiesto il parere del Consiglio;

     d) coordina i rilievi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige, entro il mese di gennaio, la relazione dell'anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico e sanitario della Provincia.

 

          Art. 21.

     Il medico membro del Consiglio provinciale sanitario, al quale nel caso contemplato dall'art. 10 terzo capoverso della legge, potranno affidarsi le funzioni di medico provinciale, verrà designato per decreto del Ministro dell'Interno preferibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della Provincia e più idonei a dette funzioni per competenza speciale nell'igiene pubblica, per autorità morale e per Uffici esercitati presso l'Amministrazione sanitaria.

 

          Art. 22.

     Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 10 della legge, i medici circondariali sono designati con decreto Ministeriale, su proposta del Prefetto, udito il parere del Consiglio provinciale di Sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel capoluogo del circondario che hanno maggior competenza nella pubblica igiene.

 

          Art. 23.

     Il medico circondariale:

     a) riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale, al quale le trasmette con le proprie osservazioni;

     b) propone al Sottoprefetto i provvedimenti d'urgenza e ne cura l'esecuzione, informandone immediatamente il medico provinciale;

     c) eseguisce le ispezioni di cui è incaricato dal Sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal medico provinciale, con l'approvazione del Prefetto.

 

Capo V

 

DELL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE

 

          Art. 24.

     Nei Comuni e nei Consorzi ove per l'art. 12 della legge il medico condotto è ufficiale sanitario, l'obbligo derivante da tale Ufficio sarà esplicitamente dichiarato tanto nell'avviso di concorso, quanto nella deliberazione di nomina, e allo stesso modo sarà dichiarata l'indennità dovuta per l'Ufficio medesimo.

 

          Art. 25.

     Nei Comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i Consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi, sia, o non, medico condotto, abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene.

     In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il Prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel comune, non esclusi i medici condotti, e su proposta del Consiglio comunale, un incaricato di disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.

 

          Art. 26.

     La misura dell'indennità al posto di ufficiale sanitario sarà deliberata dal Consiglio comunale ed approvata nei modi di legge, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

 

          Art. 27.

     A' termini dell'art. 11, lettera h, della legge si possono adottare contro i titolari e gli incaricati delle funzioni di ufficiale sanitario comunale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

     a) la censura;

     b) la sospensione dalle funzioni e dall'indennità insieme o dall'indennità soltanto;

     c) la revoca.

 

          Art. 28.

     La censura consiste in una dichiarazione delle mancanze commesse e dal biasimo meritato.

     Si fa luogo alla censura per i seguenti motivi: negligenza, mancanze in servizio, assenza non giustificata.

 

          Art. 29.

     La sospensione delle funzioni e dalla indennità insieme, o dall'indennità soltanto, non può essere applicata per meno di quindici giorni, né per più di tre mesi.

     Danno luogo a sospensione le seguenti cause:

     1) nuove mancanze dopo due censure;

     2) abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri od assenza non giustificata dall'Ufficio;

     3) atti od abitudini che compromettano il decoro dell'Ufficio.

 

          Art. 30.

     Danno luogo a revoca:

     1) nuove mancanze dopo due sospensioni;

     2) la trascuranza dei doveri d'Ufficio la quale abbia occasionata la diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute.

 

          Art. 31.

     Il Prefetto deve contestare all'interessato, con atto formalmente notificato dal messo comunale, i fatti per cui è promossa l'azione disciplinare, assegnandogli un termine perentorio per giustificarsi.

     L'interessato ha diritto di presentare al Consiglio provinciale di Sanità le sue discolpe in iscritto, e, se crede, anche verbalmente.

     A tale scopo gli sarà comunicata con preavviso di 15 giorni la data della seduta del Consiglio in cui saranno esaminate le accuse.

 

          Art. 32.

     Il decreto del Prefetto, col quale si infliggono punizioni disciplinari, sarà sempre motivato, e contro il medesimo è ammesso, nei trenta giorni dall'avvenuta notificazione, ricorso al Ministro dell'Interno il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

     In casi d'urgenza il Prefetto può sempre applicare la sospensione salvo ad uniformarsi poscia al disposto dell'articolo precedente.

     La censura si farà dal Sindaco per incarico del Prefetto, e dovrà risultare da apposito verbale.

 

          Art. 33.

     Nei Comuni, in cui non siano altri libere esercenti all'infuori del medico condotto, e questo sia revocato o sospeso dalla carica di ufficiale sanitario, le funzioni inerenti a tal carica saranno, per decreto del Prefetto, affidate all'ufficiale sanitario del comune più vicino, a beneficio del quale andranno le indennità che erano corrisposte all'ufficiale revocato o sospeso.

     Nondimeno, quando le circostanze lo richiedano, il Prefetto, udito il medico provinciale, potrà provvedere altrimenti al servizio.

 

Capo VI

 

DEI LABORATORI DELLA SANITA' PUBBLICA

 

          Art. 34.

     I Laboratori della Sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno sono parte integrante dell'Ufficio sanitario del Ministero.

     I capi dei Laboratori dipendono direttamente dal Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero.

     Nessuna innovazione potrà essere decretata al loro ordinamento, se non sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

 

          Art. 35.

     I capi dei Laboratori della Sanità pubblica ed i coadiutori sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per titoli.

     Gli assistenti sono nominati con decreto Ministeriale in seguito a concorso per titoli e per esame, ma la loro nomina è soggetta a conferma annuale su proposta dei singoli capi di Laboratorio, di accordo col Capo dell'Ufficio sanitario al Ministero.

     Le conferme non potranno eccedere il numero di sei.

     La commissione giudicatrice del concorso per i posti di capi di Laboratorio, di coadiutori e di assistenti sarà composta di un membro del Consiglio Superiore di Sanità, del Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero e di tre professori di Università.

     Gli incarichi temporanei per vacanze di posti sono conferiti a persone che hanno i titoli necessari per essere ammesse al concorso, su parere conforme del Consiglio Superiore di Sanità.

 

          Art. 36.

     La pianta del personale addetto a quei Laboratori, i gradi, le classi e gli stipendi dei funzionari sono stabiliti da apposito ruolo organico.

     Ai capi dei Laboratori della Sanità sono applicabili le disposizioni dei RR. decreti 31 dicembre 1876, n. 3617 (serie 2a), 29 gennaio 1880, n. 5539 (serie 2a), e 5 maggio 1887 n. 4499 (serie 3a).

 

          Art. 37.

     Ciascun capo di Laboratorio della Sanità pubblica:

     a) vigila il regolare funzionamento del Laboratorio, sia nella parte tecnica, sia nella parte disciplinare e a lui sono affidate la custodia e conservazione del macchinario, dei preparati ed in genere di tutta la dotazione scientifica;

     b) propone al Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero tutti i provvedimenti che ritenesse necessari per il buon ordine e il vantaggio dei Laboratori; ed è tenuto a riferirgli immediatamente quelli che adotta d'urgenza;

     c) corrisponde esclusivamente col Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero e cura sotto la propria responsabilità, che siano eseguiti con esattezza e sollecitudine gli studi, le indagini e le ricerche commessegli da quell'Ufficio, vuoi di iniziativa sua, vuoi a richiesta del Consiglio Superiore di Sanità o di altri Ministeri ed Uffici.

 

          Art. 38.

     E' in facoltà del Ministro di ammettere nei Laboratori della Sanità pubblica, a scopo di perfezionamento, funzionari sanitari delle amministrazioni civili e delle militari.

 

Capo VII

 

DEI LABORATORI MUNICIPALI E CONSORZIALI D'IGIENE

 

          Art. 39. [3]

 

          Art. 40. [4]

 

          Art. 41. [5]

 

          Art. 42. [6]

 

          Art. 43. [7]

 

          Art. 44. [8]

 

          Art. 45. [9]

 

Capo VIII

 

ASSISTENZA MEDICA, CHIRURGICA ED OSTETRICA NEI COMUNI

 

          Art. 46.

     Contro le deliberazioni dei Consigli comunali che determinano il numero dei medici e delle levatrici da stipendiarsi in ogni comune per il servizio dei poveri, è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio di Stato.

     Contro le altre deliberazioni che nei Comuni divisi in frazioni determinano in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici e la levatrice o le levatrici comunali, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide definitivamente, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

 

          Art. 47.

     I capitolati di servizio dei sanitari comunali devono contenere:

     a) il numero totale della popolazione del comune;

     b) l'indicazione dei villaggi e frazioni di comune, non che l'estensione della parte piana e montuosa del medesimo;

     c) l'enunciazione degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio;

     d) il numero approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita e la indicazione della quota di stipendio relativo al servizio per i poveri stessi, quando trattisi di condotta per la generalità degli abitanti.

 

          Art. 48.

     I Consorzi contemplati negli articoli 3 e 15 della legge debbono costituirsi fra Comuni vicini, ripartendo la spesa in ragione composta delle popolazioni loro e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

 

          Art. 49.

     In caso di rifiuto da parte dei Comuni ad ottemperare alle prescrizioni dell'art. 15 della legge, provvederà il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di Sanità e la Giunta provinciale amministrativa.

     Al Prefetto, osservata la stessa procedura, spetterà anche di statuire su qualunque proposta di modificazione o scioglimento dei Consorzi stessi sieno essi stati costituiti volontariamente o d'ufficio.

 

          Art. 50.

     Se il consorzio ha luogo fra Comuni vicini, appartenenti a Provincia diversa, la convenzione di cui all'art. 15 della legge sarà approvata, sentiti i rispettivi Consigli provinciali di Sanità, dal Prefetto della Provincia della quale fanno parte il comune o i Comuni che da solo, o presi insieme, paghino una quota maggiore della metà dello stipendio del medico consorziale.

     Alla stessa Autorità, sentiti i rispettivi Consigli provinciali di Sanità e le rispettive giunte amministrative, spetta pure provvedere per la costituzione d'Ufficio e per le modificazioni e scioglimenti dei Consorzi fra Comuni di Province diverse.

 

          Art. 51.

     I Consorzi sono rappresentati dal collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popolato fra gli associati.

     Al collegio dei delegati rappresentanti il consorzio, potranno anche aggregarsi altre persone da nominarsi dai rispettivi Consigli.

 

          Art. 52.

     Sono applicabili alla Rappresentanza consorziale le disposizioni della legge comunale e provinciale che riguardano le deliberazioni dei Consigli comunali, salvo il disposto degli articoli precedenti.

 

          Art. 53.

     Le convenzioni regolatrici dei Consorzi di assistenza medica, chirurgica ed ostetrica dovranno indicare:

     a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed, ove occorra, quanto è prescritto dall'articolo 23;

     b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun comune;

     c) il luogo nel quale il medico e la levatrice dovranno fissare la propria residenza;

     d) i diritti e doveri di tali sanitari in ciascun comune;

     e) le altre condizioni che ogni comune reputa necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio;

     f) il numero complessivo dei delegati costituenti la Rappresentanza consorziale ed il numero di quelli che ogni Consiglio comunale elegge.

     Nelle convenzioni sarà altresì stabilito, che l'art. 16 della legge è applicabile ai medici consorziali limitatamente alla durata del consorzio.

 

          Art. 54.

     La Giunta comunale di ogni comune deve compilare l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo condotto ed alla levatrice condotta.

     Ogni anno l'elenco verrà riveduto e le variazioni introdottevi saranno comunicate ai sanitari interessati.

 

          Art. 55.

     Ai medici condotti ed alle levatrici condotte, comunali e consorziali, saranno applicabili, con decreto del Prefetto e su proposta del medico provinciale, ai termini dell'art. 11, lettera h, della legge, i provvedimenti disciplinari della censura e della sospensione per i motivi e nei modi previsti dagli articoli 27 e seguenti del presente Regolamento; eccezione fatta del caso previsto dall'art. 29, n. 3, se senza pregiudizio dei rapporti fra Comuni e Consorzi e sanitari.

     Quando poi i sanitari anzidetti dopo due sospensioni persistano nelle medesime mancanze o trascurino i loro doveri fino al punto da occasionare diffusione di malattie infettive o altro grave danno alla pubblica salute, il Prefetto, sopra motivato rapporto del medico provinciale, inviterà il Consiglio comunale a procedere al licenziamento, prefiggendo all'uopo un termine perentorio, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto d'Ufficio giusta la legge comunale e provinciale.

     Con lo stesso decreto che pronuncia la pena disciplinare della revoca o della sospensione dall'Ufficio, il Prefetto, udito il medico provinciale, provvederà perché il servizio sanitario non abbia a subire interruzioni.

 

          Art. 56.

     Le deliberazioni di licenziamento dei medici condotti da parte dei Consigli comunali e dei Collegi consorziali saranno notificate in copia agli interessati per mezzo di un messo comunale che dell'eseguita notificazione rilascerà apposito certificato. Le copie della deliberazione da trasmettersi al Prefetto dovranno indicare il giorno nel quale fu eseguita la notificazione.

     Per reclami al Prefetto contro dette deliberazioni sarà osservato il termine indicato dall'art. 298 della legge comunale e provinciale.

     Il Prefetto prima di provvedere sui reclami udrà il parere del Consiglio provinciale sanitario; ed avanti a questo il sanitario punito potrà presentare le proprie discolpe per iscritto o verbalmente.

     Alle parti dovrà preannunziarsi, a cura del Prefetto ed almeno 15 giorni prima, la seduta del Consiglio provinciale sanitario nella quale si tratterà del reclamo.

     Pei ricorsi al Ministro dell'Interno contro i provvedimenti del Prefetto sarà osservato il termine stabilito nella prima parte dell'art. 298 della legge comunale e provinciale.

 

Capo IX

 

DELL'ASSISTENZA E VIGILANZA ZOOIATRICA.

 

          Art. 57.

     Alla vigilanza ed assistenza zooiatrica, a termine degli articoli 18, 19, 20, 21 della legge si provvede dai Prefetti, dai Consigli sanitari provinciali, dai medici provinciali, dai veterinari provinciali e comunali e dai veterinari di confine e di porto, nonché dai Sindaci, secondo le rispettive attribuzioni, sotto la direzione generale del Ministero dell'Interno.

 

          Art. 58.

     Il veterinario provinciale è nominato su proposta motivata di una commissione scelta dal Ministro dell'Interno, composta del Capo dell'Ufficio sanitario, che la presiede, e di altri quattro membri scelti fra i professori delle facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno.

 

          Art. 59.

     I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale, sono designati dal Prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il Consiglio di Sanità.

 

          Art. 60.

     Il veterinario provinciale è addetto all'Ufficio del medico provinciale, come ispettore pel ramo zooiatrico. Egli:

     a) riceve le denunzie dei veterinari comunali e dei liberi esercenti;

     b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame;

     c) informa il Prefetto, o per esso il medico provinciale, di tutto quando riguarda l'igiene e la Sanità degli animali nella Provincia.

     Le ispezioni di cui è parola nell'art. 19 della legge saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.

 

          Art. 61.

     L'art. 20 della legge sarà applicato quando l'allevamento ed il commercio del bestiame sia fra le principali industrie del luogo, o quando vi dominino abitualmente malattie infettive.

 

          Art. 62.

     Alla nomina dei veterinari comunali e consorziali, nei casi previsti dall'art. 20 della legge, sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48 e seguenti del presente Regolamento.

 

          Art. 63.

     I Comuni o Consorzi di Comuni che stipendiano un veterinario dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi:

     a) della vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonché l'esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

     b) dell'accertamento della causa di morte, accidentale o per malattia, degli animali per determinare a seconda dei regolamenti l'uso o la distruzione delle carni;

     c) della vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

     d) dell'ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione, nonché delle carni macellate e degli spacci delle medesime;

     e) della compilazione di un rapporto annuale sullo stato sanitario del bestiame, sui provvedimenti adottati durante l'anno e su quanto possa ritenere opportuno per l'incremento e il miglioramento delle razze.

 

          Art. 64.

     I veterinari di confine e di porto sono nominati in seguito a concorso per titoli secondo le norme che saranno stabilite con apposito Regolamento.

 

Titolo II

 

Capo X

 

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

 

          Art. 65.

     I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendano esercitare abitualmente in un comune la loro professione dovranno far registrare il loro diploma presso l'Ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza.

     Di ogni registrazione di diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al Prefetto che, farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.

     In ogni Ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della Provincia.

     I sanitari che intendono esercitare, anche temporaneamente, in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno presentare all'Autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge.

     Ogni comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibili al pubblico ad ogni richiesta.

 

          Art. 66.

     I Prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'Interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l'elenco degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia, e mandare il nome degli esercenti locali a ciascun comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.

 

          Art. 67.

     Contravvengono al disposto dell'art. 23 della legge, gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.

     Un Regolamento speciale sul servizio ostetrico determinerà quali siano le prescrizioni e le operazioni permesse alle levatrici.

 

          Art. 68. [10]

 

          Art. 69. [11]

 

          Art. 70. [12]

 

          Art. 71. [13]

 

          Art. 72. [14]

 

          Art. 73.

     Alla ispezione di tutti gli altri spacci e sostanze soggetti a vigilanza sanitaria, potranno procedere, in qualunque tempo, tanto il medico provinciale quanto l'ufficiale sanitario comunale.

     I detti funzionari saranno assistiti da un segretario assunto fra le persone indicate nell'art. 70 del presente Regolamento.

 

          Art. 74.

     Quando il medico provinciale o l'ufficiale sanitario comunale trovino motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e, qualora questi si rifiuti a fìrmare, ne sarà fatta menzione nel verbale, indicando i motivi che egli adducesse.

     Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione saranno, qualora sia necessario, sottoposte a sequestro, nei modi e colla forma indicata dal precedente art. 71.

     Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o comunque pericolose alla pubblica salute, sarà promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la distruzione, à sensi dell'art. 151 della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 75.

     Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione, con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio.

     Se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale e del rifiuto e delle ragioni colle quali venga giustificato.

     Il medico provinciale e gli ufficiali sanitari comunali possono promuovere dall'Autorità comunale tutti i provvedimenti necessari a impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.

     Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario rimette i risultati delle operazioni al Sindaco per la denuncia all'Autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al Sindaco per darne notizia all'interessato.

 

          Art. 76. [15]

 

          Art. 77. [16]

 

          Art. 78. [17]

 

          Art. 79. [18]

 

          Art. 80. [19]

 

          Art. 81.

     I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l'esercizio dell'arte o professione loro ne fanno uso dovranno conservare personalmente la chiave dall'armadio in cui, per disposizione dell'art. 30 della legge, i veleni stanno rinchiusi, e consegnarla ai propri commessi o rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità.

 

          Art. 82. [20]

 

          Art. 83. [21]

     Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al Prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell'istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio. La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente e vidimata dal potestà.

     Per esercizio di istituti di cura, agli effetti del presente articolo, si intende anche il trasporto di malati e feriti.

     Il Prefetto, sentito il medico provinciale e previi gli accertamenti del caso da farsi a spese del richiedente, provvede con proprio decreto che sarà notificato all'interessato a mezzo del potestà.

     Il decreto di autorizzazione conterrà le indicazioni e prescrizioni opportune caso per caso, e, per gli istituti o case di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero per le case o pensioni per gestanti, l'obbligo di tenere il registro dei parti e quello degli aborti, prescritto dal Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici di cui al precedente art. 67.

 

          Art. 84. [22]

     La scelta dell'ubicazione ed i progetti di nuovi ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero di case o pensioni per gestanti, nonché gli ampliamenti degli esistenti, dovranno, prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del Prefetto, sentito, per quanto riguarda l'igiene, il medico provinciale.

 

          Art. 85.

     Sono considerati come Istituti di cura, agli effetti dell'art. 35 della legge, e dell'art. 83 del presente Regolamento, gli ambulatori annessi alle farmacie.

 

          Art. 86.

     Gli Stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche, alpine o marittime dovranno avere assicurata l'assistenza medica.

 

          Art. 87.

     Tutti gli Stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un Regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.

     L'approvazione di questi regolamenti è deferita al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

 

Titolo III

 

Capo XI

 

DELL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

 

          Art. 88.

     Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'art. 36 della legge, saranno indicate per le nuove costruzioni le norme da osservarsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali.

     Salvo le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, a termini dell'art. 36 della legge, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettendo ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo o al corso di quelle superficiali, aumentino la umidità del suolo abitato o cagionino ristagni di acqua od impaludamenti.

 

          Art. 89.

     Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare:

     a) le norme dirette ad assicurare la salubrità delle abitazioni, così nell'aggregato urbano, come nella campagna, per quanto riguarda l'ubicazione e la orientazione, le condizioni di agglomeramento di aerazione e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili, la difesa dall'umidità del suolo, dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura, la provvista dell'acqua, la fognatura domestica e lo smaltimento delle immondizie, la regolare funzione dei focolari ed apparecchi di riscaldamento, l'abitabilità dei pianterreni e delle soffitte, ecc.;

     b) le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge.

 

          Art. 90.

     Le opere di ampliamento, diradamento e sistemazione generale degli aggregati urbani non saranno permesse che dietro parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale sui relativi disegni e piani regolatori, i quali debbono rispondere alle norme contenute nel comma a) dell'articolo precedente, e alle condizioni igieniche circa l'orientazione, l'ampiezza e struttura delle strade e piazze, la disposizione delle opere di fognatura, il rapporto dell'area fabbricabile a quella da lasciare scoperta, ecc.

 

          Art. 91.

     L'edilizia e la pulizia stradale devono essere oggetto di speciale vigilanza da parte dell'Autorità sanitaria, e saranno dovunque proibiti:

     a) gli scarichi di materie luride e liquidi di rifiuto domestici e industriali sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni;

     b) i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili di rifiuti, di immondezze, di materie in putrefazione, di prodotti chimici e oggetti nauseanti.

 

          Art. 92.

     Nelle province ove si esercita la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, i Comuni (in esecuzione dell'art. 37 della legge) dovranno, con apposito Regolamento o in capitoli distinti del Regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi ed a quali distanze dalle abitazioni, la macerazione sarà permessa, e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali, al fine di impedire la formazione di fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.

     Qualora i Comuni non osservino le prescrizioni di questo articolo, provvederà di Ufficio il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità

 

          Art. 93.

     La Giunta comunale, sopra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito Regolamento le speciali cautele da osservare negli Stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti.

 

          Art. 94.

     Spetta alla Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti Stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salve nei casi di urgenza le facoltà attribuite al Sindaco dall'articolo 151 della legge comunale.

 

          Art. 95.

     L'ordine emanato dalla Giunta sarà dal messo comunale notificato agli interessati; i quali, entro il termine di un mese dalla data della notificazione, possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

     Contro il decreto del Prefetto, salvo il disposto dell'articolo 21 della legge 1° maggio 1890, è ammesso il ricorso nel termine di un mese al Ministro dell'Interno che provvede, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

 

          Art. 96.

     I ricorsi al Prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti Stabilimenti o di remozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli articoli 3, 7 e 151 della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 97.

     Nei regolamenti locali d'igiene in esecuzione degli articoli 36, 39, 40 e 41 della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica saranno indicate in capitoli distinti le norme per il risanamento del sottosuolo, nonché quelle per la costruzione e le condizioni igieniche delle case siano agglomerate o sparse nella campagna.

     I regolamenti locali d'igiene si uniformeranno, per quanto sarà possibile, alle istruzioni tecnico-igieniche emanate dal Ministero dell'Interno sull'igiene del suolo e dell'abitato.

 

          Art. 98.

     La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati ad uso di scuola e la loro ubicazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

 

          Art. 99.

     Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata dev'essere per mezzo del Messo comunale notificato agli interessati.

     Costoro, salvo il disposto dell'art. 1, n. 5, della legge 1° maggio 1890, potranno entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del Sindaco ricorrere al Prefetto.

 

          Art. 100.

     Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al Prefetto si applicano alla dichiarazione fatta dal Sindaco di inabitabilità ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima.

     Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termine dell'art. 151 della legge comunale o provinciale.

 

          Art. 101.

     L'elenco delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, compilato dal Consiglio Superiore di Sanità in esecuzione dell'art. 38 della legge, sarà riveduto dallo stesso Consiglio, ordinariamente, ogni triennio o, straordinariamente, su richiesta dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'Interno, per introdurvi le aggiunte e le modificazioni che possono essere rese necessarie da impianti di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione.

 

          Art. 102.

     In base all'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, giusta l'art. 38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la Giunta municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti Stabilimenti in attività nel territorio comunale e determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni (salva l'eccezione fatta dall'art. 38 della legge 1° capoverso), e se per gli altri siano adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

 

          Art. 103.

     L'accertamento, fatto dalla Giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev'essere per mano del messo comunale notificata al proprietario.

     Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato al Prefetto, il quale deciderà, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

 

          Art. 104.

     Spetta alla Giunta comunale, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'ambito un'industria o manifattura inscritta alla classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

 

          Art. 105.

     Ricevuto l'avviso dell'apertura d'una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il Prefetto parteciperà tale avviso alla Giunta comunale del luogo ove la nuova fabbrica o manifattura deve aprirsi. La Giunta, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe quella appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell'art. 38 della legge.

 

          Art. 106.

     Per l'approvazione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento dei Comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione delle altre opere dichiarate o da dichiararsi di pubblica utilità, dei progetti di costruzione dei pubblici edifizi e dei regolamenti di edilizia sarà sentito il Consiglio provinciale di Sanità in tutto quanto può interessare la pubblica igiene.

     Per le opere contemplate dall'art. 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o che interessino più province, in luogo del parere di detto Consiglio, verrà richiesto quello del Consiglio Superiore di Sanità.

 

Titolo IV

 

Capo XII

 

DELL'IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI

 

          Art. 107.

     A' termini dell'art. 42 della legge, nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti:

     a) le carni di qualunque animale morto per malattia o ucciso a cagione di malattia, nel quale ultimo caso però saranno osservate le norme dell'art. 110 del presente Regolamento;

     b) il latte e suoi derivati, quando provengano da animali colpiti dalle infermità di cui all'art. 114;

     c) i pesci uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque luride;

     d) i semi e le farine e relativi composti di cereali e leguminose invasi da parassiti od in qualunque altro modo guasti, i tuberi colpiti da malattia o germoglianti, gli erbaggi coltivati con concimi infetti;

     e) i cibi e le bevande alterati con sostanze eterogenee od artificialmente colorati a scopo d'imitarne ed aumentarne, il coloro naturale, salve per la vendita degli spiriti le norme contenute nel Regolamento approvato con Reale decreto 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti (testo unico approvato con Reale decreto 29 agosto 1889, n. 6538, [Serie 3a]);

     f) ed, in genere, qualunque prodotto alimentare che, o per la sua sostanza o perché in modo anormale preparato, possa riuscire dannoso alla salute di chi ne usa, o che presenti segni di decomposizione anche solo incipiente.

 

          Art. 108.

     Si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati o spogliati in parte delle proprie materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale.

     La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite.

 

          Art. 109.

     Ogni comune con una popolazione agglomerata Superiore ai seimila abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'Autorità sanitaria comunale. Dovunque tale macello pubblico esista, è vietato il macellare fuori di esso.

     Nei Comuni e frazioni sprovvisti di pubblico macello saranno stabilite, con speciali disposizioni del Regolamento locale d'igiene, le norme necessarie per assicurare la continua ed efficace vigilanza sanitaria sulle carni macellate.

 

          Art. 110.

     Le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo-farcinose, da carbonchio, o da altra malattia contagiosa per l'uomo, non potranno essere adoperate a scopo alimentare; esse dovranno sempre essere infossate oppure cremate o sterilizzate negli adatti apparecchi. Ove si proceda all'infossamento, questo dovrà essere fatto alla profondità di almeno due metri, previe molteplici incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copertura con strato di calce viva e con tutte le altre cautele che saranno prescritte dall'Autorità sanitaria.

     Le carni degli animali morti per tifo bovino, (peste bovina) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi di viaggio, quelle degli animali colpiti da febbre puerperale, da tetano, da metro-peritonite, da pioemia, da saproemia, da septocoenia, da cancro diffuso, da itterizia grave, da cachessia ittero-verminosa, da difterite, dal mal rossino, da pneumoenterite e colera (suini), da trichina, da panicatura grave, da tubercolosi e actinomicosi diffusa, da idropisia, da affezioni gravi dei reni e da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico ed ammonemico del sangue; nonché le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamento e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti, non potranno essere usufruite che a scopo industriale, non mai alimentare.

     Gli animali affetti da afta epizootica, pleuro-polmonite essudativa, vaiolo ovino, agalassia (pecore), diarrea (vitelli), i quali siano stati uccisi per ordine del veterinario, possono essere ammessi al consumo, se siano a ciò riconosciuti adatti, previa ispezione sanitaria.

     Gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, fulmine, ecc., sono utilizzabili a scopo alimentare previa visita veterinaria.

     Le carni contemplate nei due commi precedenti, al pari di quelle di animali che siano stati alimentati con fieno greco (trigonella foenum grecum), saranno vendute nelle basse macellerie.

     Le carni ed il grasso dei suini affetti da panicatura leggera non potranno smerciarsi ad uso alimentare, se non previa cottura prolungata da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli od in altro luogo sotto l'immediata vigilanza della Autorità sanitaria municipale.

     In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscano colpiti in modo del tutto circoscritti da una malattia o da parassiti, saranno distrutti e potrà permettersi l'uso alimentare delle rimanenti carni.

 

          Art. 111.

     Si ammettono al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione. Però nei casi che la malattia, pur essendo limitata ad un organo, si riscontri in esso grave e diffusa, le carni non possono essere destinate ad uso alimentare se non previa bollitura prolungata per non meno di mezz'ora. La bollitura deve essere eseguita sotto il controllo dell'Autorità sanitaria e dopo distaccate le parti malate, nonché i visceri, che vanno in totalità distrutti.

 

          Art. 112.

     L'introduzione in un comune della carne fresca macellata altrove, e destinata agli spacci pubblici e Stabilimenti industriali, sarà soggetta all'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) che i pezzi siano marcati con un timbro speciale dall'Autorità del luogo di provenienza;

     b) che siano muniti d'un certificato vidimato dalla stessa Autorità municipale ed in cui dichiararsi che i pezzi marcati col bollo speciale, ivi descritto, appartengono ad animale stato macellato nelle condizioni di cui all'art. 109.

 

          Art. 113.

     L'Autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente, e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali destinati alla produzione del latte nelle vaccherie o stalle dove di questo si fa smercio.

     Il Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, potrà ordinare l'isolamento delle bestie malate e vietare l'uso del loro latte a scopo alimentare.

     Tale divieto dovrà sempre disporsi per il latte proveniente da vaccherie o stalle dove siansi sviluppati casi di malattia infettiva degli animali o dell'uomo.

 

          Art. 114.

     E' vietato vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai dipendenti:

     a) il colostro;

     b) il latte di animali affetti da malattia alle mammelle;

     c) il latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiolo, carbonchio, pleuro-pneumonite assudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte;

     d) il latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, o comunque trattati con sostanze tossiche di azione generale;

     e) il latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale; il latte che contenga tracce evidenti di sterco, o comunque sudicio;

     f) il latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione;

     g) il latte al quale si siano aggiunte sostanze estranee per conservarlo o correggerne i difetti. E' fatta eccezione per il latte condensato cui è permesso aggiungere dello zucchero;

     h) il latte annacquato o comunque sofisticato. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso e di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti dai regolamenti locali d'igiene in base a molte prove di stalla.

 

          Art. 115.

     Agli effetti dell'art. 42 della legge è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio:

     a) delle carni di animali da cortile e delle selvaggine;

     b) dei pesci e cosiddetti frutti di mare (crostacei, molluschi, ecc.);

     c) delle uova, formaggi e latticini, burro e surrogati;

     d) della frutta, legumi, erbaggi e grassi vegetali;

     e) delle conserve alimentari, zucchero, generi di pasticceria e drogheria;

     f) delle acque gassose e minerali, naturali e artificiali;

     g) di qualunque altra sostanza che possa essere adibita per uso alimentare;

     Nei Regolamenti locali d'igiene saranno indicate le norme secondo cui devonsi regolare lo smercio e le preparazioni di questi prodotti.

 

          Art. 116.

     Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.

 

          Art. 117.

     Per lo sviluppo epidemico d'una malattia infettiva tra gli animali di cortile in una località, l'Autorità sanitaria potrà sospendere lo smercio delle carni o assoggettarlo a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.

 

          Art. 118.

     Le concessioni di tratti di mare per impianti a scopo di industria, di vivai di raccolta e allevamento di ostriche, mitili e simili, saranno date dall'Autorità competente, previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale.

     Gl'impianti, di è parola nell'articolo precedente, e i depositi di ostriche, mitili e simili, destinati al commercio, ed i lavaggi devono farsi in acque non soggette ad alcuna causa diretta o indiretta d'inquinamento.

     Il Prefetto vieterà l'esercizio degl'impianti e depositi giudicati insalubri, su conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, finché non sieno rimosse le cause d'insalubrità.

     Contro il decreto del Prefetto potranno gl'interessati ricorrere al Ministro dell'Interno entro un mese dal dì della notificazione del decreto stesso.

     Il Ministro deciderà in modo definitivo sul ricorso, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

     L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero è consentita nei soli casi in cui da apposito certificato dell'Autorità consolare italiana del luogo risulti che il vivaio o deposito, donde la merce proviene, si trovi nelle condizioni prescritte dal comma 2 di questo articolo.

 

          Art. 119.

     E' vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte a inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, fortemente inquinate da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

     E' vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

     L'Autorità sanitaria locale determinerà a quale distanza dagli sbocchi luridi sia permessa la pesca in genere e l'allevamento e i depositi di ostriche, mitili e simili.

 

          Art. 120.

     A ciascun Regolamento locale d'igiene sarà annessa la lista dei funghi mangerecci, di cui solo è autorizzata la vendita.

 

          Art. 121.

     Nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti, birra fabbricata con altra materia prima che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo, il lievito o fermenti selezionati, colorata con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto; nonché birra in cui sieno state aggiunte per chiarirla conservarla o per altro scopo sostanze estranee e nocive, quali i solfiti, l'acido salicilico, l'acido borico, l'acido ossalico e la glicerina.

 

          Art. 122.

     E' proibito di vendere e ritenere per vendere con la qualifica di vini naturali quei vini che contengano una quantità di solfati, calcolata come solfato neutro di potassio, maggiore del 2 per mille, quando non sieno vini di lusso che contengano non meno del 15 per cento in volume di alcool.

     I vini Comuni, i quali contengano una quantità di solfati, calcolata come sopra, Superiore al 2 per mille, potranno esser posti in vendita soltanto quando portino scritta in modo evidente la indicazione di vini gessati.

 

          Art. 123.

     Il ghiaccio artificiale e naturale messo in vendita per uso alimentare non dovrà mai provenire da acqua impura od esposta ad inquinamenti. Il ghiaccio e l'acqua, quando ne sia fatta vendita per uso alimentare, sono considerati come bevande agli effetti dell'art. 42 della legge.

     Sarà indicato con apposito cartello il ghiaccio che si vende per uso industriale.

 

          Art. 124.

     E' vietato lo smercio delle acque minerali, naturali, le cui fonti non sieno sistemate in modo da tenerle al coperto da accidentali inquinamenti.

     Queste acque non devono essere messe in commercio, se non condizionate in maniera atta a conservare le proprietà e la purezza originarie.

     Saranno proibite: la fabbricazione e lo smercio delle acque minerali o gassose artificiali, la cui preparazione sia fatta con acque non pure o seguendo processi capaci di comunicare proprietà nocive.

 

          Art. 125. [23]

     E' vietato di vendere e di ritenere per vendere:

     1° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande che siano:

     a) fatti di piombo o di zinco o con leghe contenenti più del 10 per cento di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

     b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

     c) rivestiti internamente di una strato vetrificato o smaltato che messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per cento di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;

     d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo più del 10 per cento; il divieto non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'Interno delle abitazioni, che sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni[24]:

     1) il materiale rame elettrolitico può essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'Interno delle abitazioni;

     2) il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza non inferiore al 99,90 per cento di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere fosforo in quantità Superiore a gr. 0,04 per cento;

     3) i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015 per cento, all'esame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti da ossido rameoso;

     4) l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16 ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantità di rame disciolta non deve superare mg. 1,5 per litro;

     5) le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 centimetri sulla quale siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, l'anno di fabbricazione, il titolo di purezza del materiale.

     Con decreto del Ministro per la Sanità, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, verranno emanate istruzioni tecniche concernenti l'impianto dei tubi di rame per la distribuzione domestica dell'acqua potabile. Detto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2° Gli oggetti di gomma o caoutchouc, per uso di giuocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi.

     3° Stagnola o fogli metallici contenenti piombo al di sopra del limite dell'1 per cento e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari.

     4° Pompe per la birra e sifone per le acque gassose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido.

     5° Gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di un decimillesimo di arsenico (un centigrammo per 100 gr.) fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo.

 

          Art. 126.

     E' vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

 

          Art. 127.

     Con norme da inserirsi nei regolamenti locali di igiene, i Comuni provvederanno all'igiene degli alimenti e delle bevande nelle parti non specialmente contemplate da questo Regolamento e dalle altre disposizioni d'ordine generale.

 

          Art. 128.

     Per l'applicazione dell'art. 44 della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, il Prefetto può obbligare più Comuni della sua Provincia ad unirsi in consorzio.

     Tali Consorzi non potranno essere sciolti che per decreto della stessa Autorità e sono loro applicabili le disposizioni degli articoli 43 e seguenti della legge sulle opere pubbliche pei Consorzi stradali, salva la sostituzione del Prefetto alla Giunta provinciale amministrativa per l'emissione dei relativi provvedimenti.

     Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

 

Titolo V

 

Capo XIII

 

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

 

Delle denuncie

 

          Art. 129.

     Agli effetti dell'art. 45 della legge 22 dicembre 1888, è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie:

     a) il morbillo, la scarlattina, il vajuolo e vaioloide, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite e crup, la febbre puerperale, il colera, la febbre gialla, la peste bubbonica ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo che venissero indicate dall'Autorità sanitaria con speciali ordinanze;

     b) la tubercolosi polmonare:

     1° negli ospizi di mendicità o di invalidi, negli orfanotrofi, nelle carceri, negli alberghi, nei convitti, scuole e conventi;

     2° nei brefotrofi, ospedali e case di salute;

     3° nelle latterie e vaccherie;

     4° dovunque, in seguito alla morte o a cambiamento d'alloggio dell'infermo;

     c) la malaria;

     d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario;

     e) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; ed i casi di carbonchio, morva o farcino nell'uomo.

     L'Autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denunzia di una o più delle suindicate malattie.

 

          Art. 130.

     Nella denuncia dovrà essere indicato:

     a) il nome e cognome, l'età, abitazione e la provenienza dell'infermo, e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia;

     b) la diagnosi della malattia;

     c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'Ufficio sanitario;

     d) le misure del medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

     I Comuni sono obbligati a fornire gratuitamente, ai medici esercenti, i moduli stampati per la denuncia delle malattie infettive, secondo il tipo che sarà dato dal Ministero.

 

          Art. 131.

     Della denuncia sarà rilasciata ricevuta al medico dall'Ufficio comunale quando ne sia fatta richiesta.

 

Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive

 

          Art. 132.

     In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.

     Nei casi indicati nella lettera a) dell'art. 129, dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, e, all'occorrenza, richiedere dal comune il trasporto del malato in località d'isolamento.

 

          Art. 133.

     Il trasporto degli infermi di malattie indicate all'art. 129, lettera a, all'ospedale o al locale d'isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle che saranno volta per volta disinfettati.

     Ove ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga per mezzo di vettura pubblica, questa dovrà essere disinfettata.

 

          Art. 134.

     Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla), l'Autorità sanitaria dovrà provvedere d'Ufficio, valendosi delle facoltà concessele dagli artt. 3, 7 e 151 della legge comunale, all'isolamento, del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio.

 

          Art. 135.

     Sarà sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di provvedere d'Ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

 

          Art. 136.

     E' obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffusive, indicate dall'art. 129, comma a e b. Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai commi d ed e dell'articolo stesso. La disinfezione dovrà eseguirsi preferibilmente nello stabilimento municipale dove esiste.

 

          Art. 137.

     E' pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell'art. 129, commi a e b. Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione secondo che l'Autorità sanitaria sarà per prescrivere.

 

          Art. 138.

     Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente disinfettabili, forniti dal comune.

     Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante.

     Se in via eccezionale si usassero carri Comuni, questi dovranno, dopo il trasporto, essere disinfettati.

     Tanto il trasporto degli oggetti, quanto le disinfezioni degli oggetti e delle case, ordinate dall'Autorità, saranno gratuite.

     Quando siano richiesti dai privati, il comune potrà farsi rimborsare, in base ad una tariffa stabilita, le spese incontrate per queste operazioni sempre che non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri.

     Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni direttamente a loro cura e spese, ma sotto la direzione e vigilanza dell'Ufficio sanitario.

 

          Art. 139.

     E' in facoltà dei Comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta all'anno, sieno assoggettati a generale ripulitura, preceduta, occorrendo, da disinfezione.

     Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifizi ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.

 

          Art. 140.

     E' proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usati di vestiario e letterecci che non siano stati disinfettati e puliti.

 

          Art. 141.

     Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l'ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione e si accerterà che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguite, le istruzioni, di cui all'art. 132.

 

          Art. 142.

     Se in un comune si verificano più casi di malattie infettive geneticamente connessi fra loro (epidemia), il medico provinciale, ove sia necessario, farà sopra luogo una inchiesta e darà le opportune istruzioni, assicurandosi poi della loro esecuzione.

 

          Art. 143.

     Tutte le scuole, i convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere dovranno essere disinfettati almeno una volta all'anno.

     Le persone affette da malattie trasmissibili dovranno esserne immediatamente allontanate, quando non sia possibile un conveniente isolamento.

     Dalle scuole e dagli asili saranno pure allontanati gl'insegnanti e gli alunni, che convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non sia stato provveduto a un conveniente isolamento.

     La riammissione non potrà farsi se non trascorso il tempo che sarà prescritto dall'Autorità sanitaria.

 

          Art. 144.

     Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli istituti indicati all'art. 143 siansi verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati e potranno, per ordine del Sindaco, essere chiusi fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.

 

          Art. 145.

     Ogni comune deve senza preavviso far visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, in tempi ordinari e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

     Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattie attaccaticcie (malattie infettive, dermatosi, oftalmie contagiose) se ne prescriverà l'esclusione fino a guarigione.

     I Comuni cureranno possibilmente che agli alunni affetti da oftalmie o da dermatosi contagiose, esclusi dalle scuole ordinarie, venga data l'istruzione in locali a parte.

 

          Art. 146.

     Ogni comune, da sè o unito in consorzio con i Comuni vicini, deve avere a disposizione un locale convenientemente ubicato ed arredato per potervi in caso di urgenza isolare individui affetti da una malattia infettiva diffusiva, qualora non si possa o non si debba isolarli a domicilio.

 

          Art. 147.

     E' in facoltà del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, di associare in consorzio più Comuni per i locali d'isolamento.

 

          Art. 148.

     La denunzia, da parte degli Uffici ferroviari, dei viaggiatori affetti da malattie infettive e diffusive, e la disinfezione dei mezzi di trasporto saranno regolate da apposite istruzioni emanate dal Ministro dell'Interno.

 

Misure speciali relative ad alcune malattie Malattie esotiche

 

          Art. 149.

     A norma delle ordinanze che verranno emanate dalle Autorità sanitarie, tutti i viaggiatori provenienti da luoghi dichiarati infetti da colera, peste bubbonica ed altre malattie esotiche diffusive, dovranno sottoporsi, oltre alle visite e misure sanitarie applicate nel porto di approdo o nella stazione di arrivo, ad una vigilanza speciale da parte dell'ufficiale sanitario del comune di destinazione per la durata che sarà stabilita nelle accennate ordinanze.

 

          Art. 150.

     Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata denunzia al Sindaco del comune.

 

          Art. 151.

     Presentandosi un caso sospetto di dette malattie esotiche, l'Autorità sanitaria, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che per i casi accertati.

 

          Art. 152.

     Salve le eccezioni contemplate in speciali ordinanze, è vietata la esportazione degli stracci e degli effetti di uso personale e domestico, non perfettamente puliti, dai paesi infetti di dette malattie esotiche.

     In casi particolari il divieto può essere esteso anche ad altri oggetti ed alle sostanze alimentari.

 

          Art. 153.

     Per evitare la diffusione di malattie esotiche, l'Autorità sanitaria potrà all'occorrenza vietare le fiere, i mercati, le pubbliche riunioni.

 

Malattie trasmissibili dagli animali all'uomo

 

          Art. 154.

     Ricevuta la denuncia di un caso, nell'uomo o negli animali, da carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, l'Autorità sanitaria dovrà rintracciare l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.

 

          Art. 155.

     I proprietari e detentori di cani devono dare immediata denuncia all'Ufficio comunale di qualunque fatto che dia a sospettare nei cani stessi lo sviluppo della rabbia.

     Il cane sospetto, quando non venga ucciso, sarà isolato in luogo adatto e tenuto in osservazione sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario o del veterinario all'uopo delegato.

     Il periodo di osservazione, nei casi favorevoli, non deve essere minore di quattro mesi.

 

          Art. 156.

     Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia, deve essere immediatamente ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'ufficiale sanitario.

     La località dove trovavasi l'animale sarà disinfettata.

 

          Art. 157.

     Tutti gli animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto, saranno uccisi od isolati a termini dell'art. 155.

     Trattandosi di animali da macello, le loro carni potranno essere utilizzate a scopo alimentare dopo trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, di cui al capoverso 3 dell'art. 155, oppure se siano stati uccisi entro una settimana dalla morsicatura, quando l'Autorità sanitaria non abbia nulla in contrario.

 

          Art. 158.

     Sempre che sia dato di avere il cadavere di un animale sospetto d'infezione rabica, il quale abbia morsicato delle persone od altri animali, l'Autorità sanitaria curerà possibilmente che sia eseguito l'accertamento sperimentale della rabbia.

 

Misure speciali contro la diffusione della tubercolosi

 

          Art. 159.

     L'ufficiale sanitario, avuta la denunzia di un caso di tubercolosi a sensi della lettera b dell'art. 129, vigilerà perché siano prese le misure necessarie ad impedire la diffusione della malattia.

 

          Art. 160.

     I ricoveri e le abitazioni collettive indicate all'art. 129, lettera b, n. 1, non possono ricevere o trasmettere in cura infermi denunziati per tubercolosi polmonare, se, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non dispongono di locali e di servizio adatti.

 

          Art. 161.

     L'impianto e l'esercizio dei luoghi speciali di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare devono essere oggetto di particolare vigilanza da parte delle Autorità sanitarie.

     Nelle abitazioni collettive, negli Stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, negli Uffici e negli esercizio aperti al pubblico saranno tenuti recipienti speciali per raccogliervi gli sputi e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi.

 

          Art. 162.

     Accertato un caso di tubercolosi in una vaccheria addetta alla produzione del latte, l'animale infetto deve essere separato e la stalla disinfettata, e non vi si può introdurre altro capo di bestiame che non abbia sostenuta favorevolmente la prova della tubercolina.

 

          Art. 163.

     Quando sia denunziato un caso di tubercolosi presso una cascina da latte, anche se riguardi il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria e ciò sino a che non siasi provveduto a rimuovere la causa di insalubrità.

 

Misure per la profilassi della febbre puerperale

 

          Art. 164.

     I ricoveri per gravide e partorienti devono rispondere a tutte le esigenze dell'igiene e della cura delle ricoverate e sottostare alle condizioni prescritte dall'art. 35 della legge per la tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, e degli articoli 83, 84 e 87 del presente Regolamento.

 

          Art. 165.

     I direttori o amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide o partorienti, oltre all'obbligo della denunzia di ogni caso di malattia infettiva, ed in ispecie di febbre puerperale, che avvenga negli istituti medesimi, debbono fornire al medico provinciale un resoconto trimestrale del numero delle ricoverate, dei parti avvenuti, nonché delle operazioni ostetriche eseguite, e dei loro esiti.

 

          Art. 166.

     Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale l'ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell'infezione, e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'Autorità giudiziaria.

 

          Art. 167.

     Le levatrici sono tenute all'osservanza del Regolamento speciale per le esercenti l'ostetricia e delle istruzioni annesse.

 

Misure contro la diffusione delle malattie celtiche

 

          Art. 168.

     Agli effetti dell'art. 54 della legge 22 dicembre 1888, numero 5849, le malattie celtiche comprendono:

     a) la infezione gonorroica, qualunque ne sia la sede;

     b) l'ulcera molle;

     c) l'infezione sifilitica nelle sue diverse manifestazioni contagiose.

     Non sono contemplate per gli effetti delle legge le forme non contagiose delle malattie celtiche.

 

          Art. 169.

     All'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri, infermi di malattie celtiche, provvedono i Comuni, a termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1888 e dell'art. 175 della legge comunale e provinciale, come per tutte le altre malattie.

     In quei Comuni dove per statuti locali o per consuetudine si dispensano gratuitamente ai poveri, ed a carico del bilancio municipale, medicinali senza eccezione di malattie, dovranno del pari somministrarsi agli infermi di malattie celtiche che si trovino nelle volute condizioni di povertà. Dove sono istituti o congregazioni di carità che somministrano gratuitamente ai poveri i medicinali, non saranno esclusi da tale beneficio gli infermi di malattie celtiche.

 

          Art. 170.

     Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, con ordinanze speciali, a termini dell'art. 49, della legge sanitaria 22 dicembre 1888, potrà disporre che siano istituiti appositi dispensari diretti da persone competenti nella specialità nei Comuni, in cui si ritiene sieno necessari.

 

          Art. 171.

     I medici degli ospedali, che per statuto escludono la cura delle malattie celtiche, se hanno obbligo delle consultazioni agli esterni, non potranno escludere gli infermi di quelle malattie.

 

          Art. 172.

     I medici condotti e gli altri esercenti abilitati a rilasciare certificati di spedalità, ed il Sindaco, non potranno rifiutarsi di vidimare tali certificati ai poveri affetti da malattie celtiche contagiose in atto.

 

          Art. 173.

     I dispensari, di cui all'art. 170, verranno posti possibilmente presso gli ospedali o altrimenti in località poco frequentate, con ingresso appartato, e con locali distinti in una sala di aspetto e una per le visite e le medicature. In quest'ultima gli infermi non saranno ammessi che ad uno per volta.

     Ogni dispensario dovrà avere un Regolamento, che stabilirà le norme per il personale, gli orari, e tutto ciò che sarà opportuno per il buon andamento del servizio, e che verrà approvato a norma dell'art. 87 del presente Regolamento.

     Il dispensario sarà aperto tutti i giorni, e vi saranno orari separati, per gli uomini e per le donne.

 

          Art. 174.

     I dispensari saranno arredati di tutta la suppellettile necessaria, per le visite, le medicature e le disinfezioni occorrenti.

 

          Art. 175.

     I medicinali ed il materiale di medicatura sarà fornito dalla farmacia espressamente indicata dal comune.

 

          Art. 176.

     In tutti i dispensari municipali il medico dovrà avere una tabella clinico-statistica, nella quale sarà tenuta nota di ogni individuo che si è presentato al dispensario, colla diagnosi e i dati anamnestici, e le altre osservazioni che si giudicheranno opportune.

     Tale tabella sarà custodita dal Direttore del dispensario e resa ostensibile solo all'Autorità competente.

 

          Art. 177.

     I direttori dei dispensari celtici sono tenuti a fornire alla Autorità sanitaria comunale o governativa, tutti i dati statistici che verranno loro richiesti.

 

          Art. 178.

     Le ricette rilasciate dai dispensari celtici non porteranno alcuna intestazione d'Ufficio indicante la qualità dell'istituto, né il nome o cognome dell'individuo, né la diagnosi, né altra generalità dell'individuo, e il medico del dispensario deve sottoscriverle nella sola qualità di curante. Se si tratta di poveri che debbono avere i medicinali gratuiti, la ricetta porterà il nome e cognome dell'infermo, e un timbro convenzionale e le altre generalità richieste, ma non vi sarà alcuna indicazione dell'indole e della forma della malattia.

     Se la somministrazione dei medicinali è fatta dalla congregazione di carità del luogo, o da altre opere pie, le ricette saranno nel modulo prescritto per gli infermi di qualsiasi altra malattia, senza indicazione di diagnosi.

 

          Art. 179.

     Le sale celtiche sono poste sotto l'immediata vigilanza dell'Autorità sanitaria provinciale.

 

          Art. 180.

     Saranno dal Ministro dell'Interno indicate le sale celtiche nelle quali debbono essere ricoverati gli infermi provenienti dalle varie circoscrizioni.

     In questi luoghi di cura si provvederà alla separazione delle meretrici dalle altre donne.

 

          Art. 181.

     Le inferme ricoverate nelle sale celtiche non saranno designate pubblicamente nell'ospizio col loro nome di famiglia, ma col nome proprio od altro e il numero del letto. I direttori dovranno scrupolosamente evitare nell'ordinamento del servizio tutto ciò che possa offendere le convenienze e le suscettività personali.

 

          Art. 182.

     Nei casi d'urgenza e quando senza pericolo non si possa inviare un affetto di malattia celtica nelle sale appositamente istituite, le Autorità sanitarie potranno, a termini degli articoli 3, 7 e 175 della legge provinciale e comunale, 79 della legge sulle istituzioni di beneficenza e 7 dell'allegato B E alla legge 20 marzo 1865, ordinarne l'ammissione anche negli ospedali i cui statuti la vietano. Tale disposizione sarà specialmente applicabile ai bambini.

 

Della sifilide trasmessa per baliatico

 

          Art. 183. [25]

 

          Art. 184. [26]

 

          Art. 185. [27]

 

          Art. 186. [28]

 

Titolo VI

 

Capo XIV

 

REGOLAMENTI LOCALI D'IGIENE

 

          Art. 187.

     In ogni comune il progetto di Regolamento locale d'igiene, deliberato dal Consiglio comunale, sarà trasmesso al Prefetto per l'approvazione da darsi previo parere del Consiglio provinciale di Sanità.

     Nessuna variazione potrà però recarsi al testo di tale Regolamento quale venne approvato dal Consiglio comunale, prima che questo abbia esposto le proprie contr'osservazioni in proposito e prima che il Consiglio sanitario provinciale, presane visione, siasi su di esse definitivamente pronunciato.

     Trascorso inutilmente il termine assegnato ad un comune per la compilazione del Regolamento, il Prefetto provvederà a sensi dell'art. 61 della legge.

     Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

     Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può in ogni tempo riformare od annullare quelle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, che fossero contrarie alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

 

Titolo VII

 

Capo XV

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 188.

     Nessuna visita sanitaria verrà ordinata dal Prefetto nell'interesse di corpi morali e di privati, prima che questi provino di aver depositato presso la Sezione di Tesoreria governativa della Provincia la somma necessaria al pagamento delle relative spese.

 

          Art. 189.

     Ai membri del Consiglio Superiore che a' termini dell'articolo 4 della legge hanno diritto ad un'indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di L. 20 per ogni seduta cui interverranno, oltre le spese di viaggio.

     Il pagamento dell'indennità sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, recante l'indicazione del numero delle sedute alle quali il consigliere è intervenuto.

     La medesima indennità verrà corrisposta ai componenti delle Commissioni nominate in seno al Consiglio Superiore di Sanità per le sedute che abbiano luogo in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio. Il pagamento verrà fatto del pari sopra attestato del Presidente del Consiglio Superiore.

 

          Art. 190.

     Ai membri elettivi del Consiglio provinciale sanitario, non residenti nel capoluogo, sarà dovuta l'indennità di L. 15 per ogni giorno di permanenza fatta allo scopo di assistere alle sedute, oltre il rimborso delle spese di trasporto da giustificarsi.

     Il pagamento si farà sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, nella quale sarà indicato il numero delle giornate impiegate.

 

          Art. 191.

     Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dalla Autorità amministrativa nell'interesse della pubblica salute, l'indennità da pagarsi ai visitatori sarà di L. 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, oltre il rimborso delle spese di trasporto da giustificarsi. - Questa disposizione non è applicabile ai funzionari pubblici.

     L'indennità di L. 15 potrà essere aumentata dal Ministro dell'Interno in casi straordinari.

 

          Art. 192.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 193.

     Agli effetti dell'art. 41 di questo Regolamento, l'attestato di idoneità a perito igienista ottenuto prima del Regio decreto 29 maggio 1898, n. 219, è considerato come titolo di ammissione ai concorsi di capi di Laboratorio.

 

          Art. 194.

     Il Ministero dell'Interno emanerà apposite istruzioni intorno alla profilassi delle singole malattie infettive soggette a denunzia e per l'applicazione delle norme generali sancite nel Capo XIII del presente Regolamento.

 


[1]  Articolo così modificato dall'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgt. 31 dicembre 1915, n. 1910.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 27 del R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 75 del R.D. 13 luglio 1914, n. 829.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 23 giugno 1904, n. 369.

[24]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1095.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395.

[26]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395.

[28]  Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgt. 4 agosto 1918, n. 1395.