§ 17.2.78 – L. 3 aprile 1980, n. 116.
Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:03/04/1980
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il [...]
Art. 2.      Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità [...]
Art. 3.      La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 2
Art. 4.      Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa [...]
Art. 5.      Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della [...]
Art. 6.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.2.78 – L. 3 aprile 1980, n. 116.

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(G.U. 5 aprile 1980, n. 95).

 

     Art. 1.

     Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-83, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi.

     Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 2.

     Per conseguire le finalità di cui al precedente art. 1 la regione Campania, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

     a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, comprese quelle infrastrutturali;

     b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani di cui alla precedente lettera a), alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonchè le modalità con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

     c) i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di interventi per la ricostruzione e di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, nonchè le norme per l'adeguamento della misura dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta da contributo;

     d) i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

     e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

     f) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione dei piani di cui alla precedente lettera a);

     g) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nella attuazione degli interventi da parte degli enti locali, comunità montane o consorzi di comuni.

     Per l'elaborazione dei piani di cui alla lettera a) del precedente comma i comuni, loro consorzi e comunità montane potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti ed istituzioni nazionali, nonchè tutti i possibili apporti esterni.

     Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonchè, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti, le procedure relative, ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

          Art. 3.

     La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2 miliardi per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983.

     I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

     Resta ferma la necessità del nulla osta della sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

 

          Art. 5.

     Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero, per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

     I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

     I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

     Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi.

     I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.