§ 80.9.749 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Individuazione degli organismi
Art. 2.  Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro
Art. 3.  Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie
Art. 4.  Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11
Art. 5.  Durata e proroga degli organismi
Art. 6.  Pari opportunità tra uomini e donne
Art. 7.  Abrogazioni


§ 80.9.749 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 11 luglio 2007, n. 159)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

     Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'articolo 19 che autorizza la costituzione della "Commissione per il recepimento delle normative comunitarie";

     Visti gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che rispettivamente prevedono il "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture" e il "Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie";

     Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'istituzione del "Comitato tecnico permanente" presso il Dipartimento per le politiche comunitarie;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'articolo 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che istituisce il "Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria";

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Individuazione degli organismi

     1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sono confermati e continuano ad operare:

     a) la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     b) il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

     c) il Comitato tecnico permanente istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

     Art. 2. Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro

     1. La Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e relative sottocommissioni sono ridenominate: Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro.

     2. La Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria svolge funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative e delle attività governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.

     3. La Commissione, presieduta dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composta dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, nonchè dai Capi degli uffici legislativi degli altri Ministeri e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

     4. Il Ministro per le politiche europee convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

     5. La Commissione è assistita dalla segreteria dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.

     6. Nell'ambito della Commissione operano i gruppi di lavoro, i quali collaborano principalmente alla elaborazione o alla redazione dei provvedimenti normativi di attuazione delle direttive o di altri atti comunitari. A tale fine l'amministrazione con competenza prevalente nella materia predispone lo schema del provvedimento di attuazione e lo trasmette, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di recepimento, al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, il quale provvede alla convocazione del gruppo di lavoro.

     7. I gruppi di lavoro sono composti:

     a) da funzionari del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonchè da funzionari delle amministrazioni di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate;

     b) eventualmente da uno o più componenti, scelti all'interno di un elenco di quindici esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro per le politiche europee, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; l'incarico di esperto ha durata triennale.

     8. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee o da un suo delegato.

     9. La partecipazione alla Commissione e ai gruppi di lavoro non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento degli stessi organismi.

 

     Art. 3. Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie

     1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonchè quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composto:

     a) dal Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;

     c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;

     e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     3. Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

     4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

     5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

 

     Art. 4. Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11

     1. Restano ferme le disposizioni relative al Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

     2. La partecipazione al Comitato tecnico permanente non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

 

     Art. 5. Durata e proroga degli organismi

     1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche europee, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

 

     Art. 6. Pari opportunità tra uomini e donne

     1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

 

     Art. 7. Abrogazioni

     1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede la "Commissione per il recepimento delle normative comunitarie";

     b) articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture" e del "Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie".

     2. Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.