§ 6.6.8 - Legge 20 aprile 1952, n. 524.
Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:20/04/1952
Numero:524


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Nel ruolo organico del personale del Corpo del genio civile di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052, è [...]
Art. 4.      Il termine stabilito dall'art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è fissato al 31 dicembre 1960; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del [...]


§ 6.6.8 - Legge 20 aprile 1952, n. 524.

Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori.

(G.U. 21 maggio 1952, n. 122).

 

     Art. 1. [1]

     [Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei comitati delle sezioni.

     Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.

     La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici tra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

     Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460.]

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

     "La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare".

 

          Art. 3.

     Nel ruolo organico del personale del Corpo del genio civile di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052, è elevato a sei il numero dei posti di presidente `di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è ridotto da 250 a 247 il numero dei posti degli ingegneri (gruppo A, grado 10°).

 

          Art. 4.

     Il termine stabilito dall'art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è fissato al 31 dicembre 1960; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del 31 dicembre 1955 sono prorogati a tale data [2].


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1955, n. 1357 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1957, n. 1231.