§ 6.3.14 – L. 29 novembre 1957, n. 1208.
Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:29/11/1957
Numero:1208


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di [...]
Art. 3.      Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 6.3.14 – L. 29 novembre 1957, n. 1208. [1]

Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(G.U. 27 dicembre 1957, n. 319).

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

     a) i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

     b) i capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

     c) gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

     d) tre consiglieri di Stato;

     e) quattro avvocati dello Stato;

     f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;

     g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di cassazione;

     h) il segretario generale e il direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

     l) i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

     m) il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonchè due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

     n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

     o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     p) cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     q) il Capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

     r) un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

     s) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

     I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare".

 

          Art. 2.

     I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi ed Amministrazioni dello Stato, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti.

 

          Art. 3.

     Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Legge abrogata dall'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, con effetto dalla data ivi indicata.