§ 2.4.a - Legge 21 novembre 1949, n. 916.
Modificazioni alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:21/11/1949
Numero:916


Sommario
Art. 1.      Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifiche risultanti dagli articoli seguenti
Art. 2.      Il testo dell'art. 1, lettere e) ed h) è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il testo dell'art. 3, lettera e) è sostituito dal seguente
Art. 4.      Nel testo del primo comma dell'art. 11 le ultime parole "ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355" sono sostituite dalle [...]
Art. 5.      Il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946 richiamato nel secondo comma dell'art. 11 è rettificato nel modo seguente: "n. 37" anzichè "n. 237"
Art. 6.      Il testo del secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente: "La destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'art. 3 sarà effettuata [...]
Art. 7.      Il testo dell'art. 19 è sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro, provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della [...]


§ 2.4.a - Legge 21 novembre 1949, n. 916.

Modificazioni alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P.

(G.U. 23 dicembre 1949, n. 294).

 

 

     Art. 1.

     Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifiche risultanti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 1, lettere e) ed h) è sostituito dal seguente:

     "e) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine";

     "h) lire 200 milioni per contributi e spese per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole".

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 3, lettera e) è sostituito dal seguente:

     "e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca".

 

          Art. 4.

     Nel testo del primo comma dell'art. 11 le ultime parole "ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 3, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355".

 

          Art. 5.

     Il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946 richiamato nel secondo comma dell'art. 11 è rettificato nel modo seguente: "n. 37" anzichè "n. 237".

 

          Art. 6.

     Il testo del secondo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente: "La destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'art. 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge".

 

          Art. 7.

     Il testo dell'art. 19 è sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro, provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18".