§ 98.1.26508 - Legge 10 agosto 1988, n. 349.
Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/08/1988
Numero:349


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'art. [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988


§ 98.1.26508 - Legge 10 agosto 1988, n. 349.

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

(G.U. 16 agosto 1988, n. 191)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1991 [1] .

     2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'art. 2.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.