§ 95.8.23 - Legge 6 agosto 1954, n. 604.
Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:06/08/1954
Numero:604


Sommario
Art. 1.      Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti [...]
Art. 2.      Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando
Art. 3.  [3]
Art. 4.      In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'art. 3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti [...]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960
Art. 7.      Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della [...]
Art. 8.      Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi [...]
Art. 9.      Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono [...]


§ 95.8.23 - Legge 6 agosto 1954, n. 604.

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

(G.U. 11 agosto 1954, n. 182)

 

 

     Art. 1.

     Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2:

     1) atti di compravendita;

     2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;

     3) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;

     4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;

     5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprietà [1] ;

     6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

     Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

 

          Art. 2.

     Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:

     1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

     2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

     3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari [2] .

 

          Art. 3. [3]

     A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente .

 

          Art. 4.

     In luogo del certificato dell'Ispettorato agrario richiesto dall'art. 3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio [4] .

     In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente [5].

     Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

 

          Art. 5. [6]

     Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, né quello definitivo previsto dall'art. 3, son dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale di cui al secondo comma dell'art. 4 .

 

          Art. 6.

     Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960 [7] .

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 7.

     Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

     Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, l'acquirente il quale prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione [8].

     Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

     L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

     L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

 

          Art. 8.

     Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante la esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto.

     Le norme previste dall'art. 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

     Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 9.

     Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Numero così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 8 settembre 1954, n. 206.

[2]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 189.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 33 della L. 26 maggio 1965, n. 590.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 34 della L. 26 maggio 1965, n. 590.

[5]  Il termine di cui al presente comma è stato elevato a tre anni dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 35 della L. 26 maggio 1965, n. 590.

[7]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 1° febbraio 1956, n. 53.

[8]  Il limite di cui al presente comma è stato elevato a dieci anni dall'art. 28 della L. 26 maggio 1965, n. 590.