§ 58.14.d - Legge 2 novembre 1964, n. 1132.
Nuova autorizzazione di spesa a favore del "fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:02/11/1964
Numero:1132


Sommario
Art. 1.      A favore del "fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 1 miliardo per il periodo 1° [...]
Art. 2.      La disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica sino alla data di cui al primo comma dello stesso articolo
Art. 3.      L'autorizzazione di spesa prevista dal quarto comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per il [...]
Art. 4.      Alla spesa dipendente dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti [...]


§ 58.14.d - Legge 2 novembre 1964, n. 1132.

Nuova autorizzazione di spesa a favore del "fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(G.U. 13 novembre 1964, n. 280).

 

 

     Art. 1.

     A favore del "fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 1 miliardo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 6 miliardi per l'anno 1965, di lire 10 miliardi per l'anno 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno 1967, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 2.

     La disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica sino alla data di cui al primo comma dello stesso articolo.

 

          Art. 3.

     L'autorizzazione di spesa prevista dal quarto comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 4 miliardi per l'anno 1965.

 

          Art. 4.

     Alla spesa dipendente dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.