§ 27.7.27 – L. 10 novembre 1954, n. 1087.
Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:10/11/1954
Numero:1087


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è [...]
Art. 2.      Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare
Art. 3.      Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera a) del precedente art. 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto [...]
Art. 4.      L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'art. 2, non potrà superare la [...]
Art. 5.      I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalità delle leggi 12 [...]
Art. 6.      Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. [...]
Art. 7.      La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue
Art. 8.      Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello [...]


§ 27.7.27 – L. 10 novembre 1954, n. 1087. [1]

Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

(G.U. 30 novembre 1954, n. 275).

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi.

 

          Art. 2.

     Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:

     a) alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sul costo dei lavori di competenza privata da eseguire in connessione col programma straordinario finanziato ai termini del precedente art. 1;

     b) al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'art. 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito in legge 16 giugno 1927, numero 1100, e per il combinato disposto dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, possono essere attribuiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti ed agli Enti di colonizzazione, per i territori di loro competenza .

 

          Art. 3.

     Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera a) del precedente art. 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.

 

          Art. 4.

     L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'art. 2, non potrà superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge.

 

          Art. 5.

     I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalità delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

     Tutti i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni affluiranno ad un fondo di rotazione, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

     Il fondo non potrà essere impiegato prima dell'approvazione del regolamento predetto.

 

          Art. 6.

     Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere disposto anche a favore degli Enti di colonizzazione.

 

          Art. 7.

     La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

 

esercizio

1954-55

L.

4.000.000.000

"

1955-56

"

7.000.000.000

"

1956-57

"

6.000.000.000

"

1957-58

"

9.000.000.000

"

1958-59

"

9.000.000.000

 

Totale

L.

35.000.000.000

 

     (Omissis) [2].

     Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento allo stanziamento all'esercizio successivo.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti indicati nei precedenti articoli, alle opere pubbliche di irrigazione, alle opere di competenza privata ed al finanziamento di programmi di colonizzazione.

 

          Art. 8.

     Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 29 settembre 1957, n. 966.