§ 38.4.v - Legge 29 settembre 1957, n. 966.
Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:29/09/1957
Numero:966


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, è [...]
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio


§ 38.4.v - Legge 29 settembre 1957, n. 966. [1]

Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087.

(G.U. 28 ottobre 1957, n. 267).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, sostituito dal seguente:

     "Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, è sostituito dal seguente:

     "La spesa di miliardi 35 sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio

1954-55

L.

4.000.000.000

esercizio

1955-56

L.

7.000.000.000

esercizio

1956-57

L.

6.000.000.000

esercizio

1957-58

L.

9.000.000.000

esercizio

1958-59

L.

9.000.000.000

 

 

L.

35.000.000.000

 

          Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.