§ 17.2.89 – D.L. 2 aprile 1982, n. 129.
Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:02/04/1982
Numero:129


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.2.89 – D.L. 2 aprile 1982, n. 129. [1]

Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

(G.U. 5 aprile 1982, n. 93).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

     Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2].

     Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dei precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'art. 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni [3].

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati [4].

     Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni [5].

 

          Art. 2. [6]

     A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni, valutati in complessive lire 200 miliardi, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la cui dotazione verrà corrispondentemente reintegrata in sede di determinazioni di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 maggio 1982, n. 303.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 maggio 1982, n. 303.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 maggio 1982, n. 303. Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1984 per effetto dell'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 e al 31 dicembre 1984 dall'art. 12 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 maggio 1982, n. 303.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 maggio 1982, n. 303.

[6] Articolo così modificato dalla L. di conversione 29 maggio 1982, n. 303.