§ 55.1.37 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 .
Autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:22/12/1981
Numero:807


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 1 ter.  [4]
Art. 2.  [5]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [8]
Art. 5.      L'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, si applica, per un periodo non superiore a trentasei mesi, agli addetti delle imprese o dei [...]
Art. 6.      Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 55.1.37 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 [1] .

Autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

(G.U. 6 gennaio 1982, n. 4)

 

 

     Art. 1. [2]

     Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito dei settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'art. 1 di testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.

     Il Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.

     Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 1 bis. [3]

     E' costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Il Fondo sottoscrive il 95% del capitale sociale iniziale della società di cui al successivo art. 1-ter.

     Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale necessari per la attuazione dei piani specifici approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

     L'attività del Fondo ha la durata di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 1 ter. [4]

     E' costituita, con sede in Roma, la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal "Fondo" di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.

     La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

     La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

     Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

 

          Art. 2. [5]

 

          Art. 3. [6]

     Gli interventi della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente art. 1.

     La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'art. 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è titolare.

     La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

     Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato [7] .

 

          Art. 4. [8]

     Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico.

     Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale.

 

          Art. 5.

     L'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, si applica, per un periodo non superiore a trentasei mesi, agli addetti delle imprese o dei rami aziendali di cui al precedente art. 4.

     Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori 6 mesi [9] .

 

          Art. 6.

     Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983 [10] .

     Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del predetto ente [11] .

     Per gli interventi previsti dall'art. 4 del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi 500 milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti [12] .

     All'onere di lire 120 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione" di cui all'art. 3 del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Fondo e agli Enti di cui al presente articolo le anticipazioni necessarie per consentire a questi di effettuare gli apporti finanziari previsti dal presente decreto [13] .

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 5 marzo 1982, n. 63.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dall'art. 14 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[8]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.