§ 93.7.7 - Legge 23 luglio 1980, n. 389.
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.7 metropolitane
Data:23/07/1980
Numero:389


Sommario
Art. 1.      Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi [...]
Art. 2.      Il Fondo di cui al precedente art. 1 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le [...]
Art. 3.      Per gli interventi di cui al precedente art. 1 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno [...]
Art. 4.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre [...]
Art. 5.      Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli [...]


§ 93.7.7 - Legge 23 luglio 1980, n. 389.

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.

(G.U. 2 agosto 1980, n. 211)

 

 

     Art. 1.

     Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole con scadenza nell'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse, all'entrata in vigore della presente legge, dalle Società autostradali:

     autostrada del Brennero;

     autocamionale della Cisa;

     autostrada dei Fiori;

     autostrade Valdostane;

     autostrada Ligure-Toscana;

     autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;

     autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;

     autostrade Centro Padane;

     autostrada della Valdastico;

     tangenziale di Napoli,

     nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio, relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

 

          Art. 2.

     Il Fondo di cui al precedente art. 1 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 - comprensivi degli interessi di mora - dovuti dai concessionari di cui allo stesso art. 1 mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

     Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi alla predetta data del 31 dicembre 1979.

 

          Art. 3.

     Per gli interventi di cui al precedente art. 1 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, per l'anno 1980, la somma di lire 230 miliardi. L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente art. 2, previsto in lire 120 miliardi per l'anno 1980, da assegnare al Fondo medesimo, è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

     All'onere complessivo di lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso art. 2, nonchè al pagamento totale dei debiti della stessa natura di quelli di cui al citato art. 2, comprese le riserve regolarmente definite, anche se maturati successivamente al 31 dicembre 1978 ed anche se le relative prestazioni sono state effettuate prima della prescritta autorizzazione.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, è soppresso.

     Per gli scopi di cui al primo comma è assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'importo di cui al comma precedente si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

 

          Art. 5.

     Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonchè dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

     Entro il 30 settembre 1980 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

     Tale disegno di legge dovrà contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'art. 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.