§ 93.9.3C - Legge 19 febbraio 1979, n. 51.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:19/02/1979
Numero:51


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante le disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti [...]


§ 93.9.3C - Legge 19 febbraio 1979, n. 51. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli Enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

(G.U. 21 febbraio 1979, n. 51)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante le disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, 2° comma, dopo le parole: di cui al 1° comma, sono aggiunte le seguenti: fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quelle affidate in concessione alla società Autostrade meridionali.

     Al 6° comma, le parole: non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette, sono sostituite dalle seguenti: costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari.

     All'articolo 2, 1° comma, è aggiunta una virgola dopo le parole: dei debiti, ed un'altra dopo le parole: 31 dicembre 1978; le parole: e Messina-Catania, sono sostituite dalle seguenti: Messina-Catania e Siracusa-Gela.

     Al 2° comma, le parole: Entro trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: Entro sessanta giorni e dopo le parole: atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, sono aggiunte le seguenti: anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.

     Al 3° comma, dopo le parole: al pagamento dei creditori, sono aggiunte le seguenti: compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al 1° comma.

     Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:

     I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.

     All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Agli oneri di carattere generale si farà fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS.

     Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis.

     Ai componenti ed al segretario della commissione tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.