§ 51.5.13 – L. 22 dicembre 1980, n. 882.
Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:22/12/1980
Numero:882


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 [...]
Art. 2.      1. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nel [...]
Art. 3.      1. Sono considerate valide
Art. 4.      1. Non si applicano le pene pecuniarie previste
Art. 5.      1. Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del [...]
Art. 6.      1. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione [...]
Art. 7.      1. La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente [...]
Art. 8.      1. Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al [...]
Art. 9.      1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...]
Art. 10.      1. Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della [...]
Art. 11.      1. I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi
Art. 12.      1. Ai conferimenti indicati nell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 [...]
Art. 13.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.5.13 – L. 22 dicembre 1980, n. 882.

Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.

(G.U. 27 dicembre 1980, n. 353).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980.

     2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, né delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.

 

          Art. 2.

     1. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nel terzo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché per le violazioni indicate negli articoli successivi.

     2. Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

 

          Art. 3.

     1. Sono considerate valide:

     1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

     2) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

     3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 8 dello stesso decreto.

     2. Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

     3. L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980. Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.

     4. Sono altresì considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:

     a) la deduzione degli oneri di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, effettuata per competenza anziché per cassa, purché regolarmente documentata;

     b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorché manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere l'irregolarità entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

     5. Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso decreto.

 

          Art. 4.

     1. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

     1) dall'art. 46, primo comma e dall'art. 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente art. 3;

     2) dagli artt. 46, ultimo comma e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'art. 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;

     3) dall'art. 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

     4) dall'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

     5) dagli artt. 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

     6) dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:

     a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;

     c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte dell'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;

     d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;

     e) tardiva trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;

     f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'amministrazione finanziaria a norma dell'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

 

          Art. 5.

     1. Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.

     2. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

     1) dall'art. 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;

     2) dall'art. 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila. Non si fa luogo a recupero del tributo.

     3. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1979.

     4. Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.

     5. L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.

 

          Art. 6.

     1. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto, nonché quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 7.

     2. La pena pecuniaria prevista dall'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresì nel caso previsto dall'art. 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.

     3. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

     4. Non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, primo comma, limitatamente alla mancata o inesatta compilazione del documento previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto, nonchè quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 7.

     La pena pecuniaria prevista dall'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, non si applica altresì nel caso previsto dall'art. 4, primo comma, n. 5, dello stesso decreto, qualora sia stato omesso il numero di codice fiscale del mittente.

     Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie ai sensi dei commi precedenti non si computano agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

     Il quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è soppresso.

 

          Art. 7.

     1. La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

     2. Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto art. 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare l'omissione o l'inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'art. 12, secondo comma e nell'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

     3. I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.

 

          Art. 8.

     1. Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettere a) e b), dell'art. 14 e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 9.

     1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta.

     2. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

     3. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

 

          Art. 10.

     1. Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

 

          Art. 11.

     1. I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

     2. Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'art. 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

     3. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

 

          Art. 12.

     1. Ai conferimenti indicati nell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.

 

          Art. 13.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.